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RAPPORTI COMMERCIALI CON SAN MARINO
RAPPORTI COMMERCIALI CON SAN MARINO
La Repubblica di San Marino è uno Stato sovrano il cui territorio è interamente circondato dalla Repubblica Italiana. Dato che tale stato non fa parte dell’Unione Europea, gli scambi commerciali che avvengono con gli operatori italiani costituiscono importazioni o esportazioni. Da notare che la Repubblica di San Marino non ha dogane e non vengono effettuati controlli alle frontiere; di qui la necessità di adottare particolari procedure per quanto riguarda l’effettuazione di scambi tra Italia e San Marino.
Cessioni di beni ad operatori sammarinesi
L’articolo 71, del Decreto Iva (Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972) stabilisce che le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti domiciliati a San Marino sono considerate non imponibili Iva, se rese nei confronti di operatori, soggetti passivi di imposta nel loro Paese; a tali operazioni, infatti, viene riservato un trattamento ai fini Iva analogo a quanto stabilito per le esportazioni.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7, del Decreto Ministeriale del 24 Dicembre 1993, le cessioni a privati consumatori sammarinesi devono essere assoggettate ad Iva.
Con riguardo alle cessioni di beni ad operatori sammarinesi, gli adempimenti che devono essere effettuati da parte degli operatori nazionali, sono indicati nel Titolo I del Decreto Ministeriale del 24 Dicembre 1993.
La circolare ministeriale numero 225/E del 16 Settembre 1996, ha chiarito che i beni, durante il trasporto, devono essere accompagnati da un documento di trasporto o di consegna (devono essere utilizzati i moduli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 472 del 1996), nel quale devono trovare indicazione, oltre alle generalità e all’indirizzo delle parti, la natura, qualità e quantità dei beni esportati, la data di esecuzione dell’operazione, la causale del trasporto e le generalità dell’eventuale incaricato del trasporto.
Il documento di trasporto o di consegna deve essere redatto in almeno tre copie, dato che una copia rimane all’emittente, mentre le altre due copie vanno esibite, per i necessari riscontri, all’Ufficio tributario di San Marino quando di introducono i beni nella Repubblica del Titano.
Oltre al documento di trasporto o di consegna, l’operatore italiano (venditore) deve emettere la fattura in quattro esemplari, in regime di non imponibilità, nella quale deve essere indicato anche il codice identificativo del proprio cliente sammarinese. Tre dei sopra menzionati esemplari di fattura, devono essere consegnati o spediti al destinatario dei beni, vale a dire al cliente sammarinese.
Nella fattura di vendita, l’operatore italiano deve indicare il titolo di non imponibilità dell’operazione; da un punto di vista operativo, il soggetto cedente italiano indicherà in fattura la seguente dicitura “Operazione non imponibile Iva ex articolo 71, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972”.
Il soggetto acquirente ha l’onere di restituire un esemplare completo di timbro a secco circolare dell’Ufficio tributario di San Marino e di marca debitamente perforata con l’indicazione della data apposta sempre dall’Ufficio Tributario di San Marino. Questa copia della fattura deve essere allegata al documento di trasporto o di consegna posseduta dalla ditta italiana.
Nell’ipotesi in cui il soggetto cedente italiano non riceve, entro quattro mesi, il sopra citato esemplare della fattura da parte del cliente sammarinese, dovrà inviare un’apposita comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e, per conoscenza, anche al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
La circolare ministeriale numero 158/E del 7 Agosto 2000, ha stabilito che la non imponibilità ai fini Iva della cessione è subordinata alla prova dell’avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese. A tale scopo il soggetto cedente italiano deve:
- possedere un esemplare della fattura emessa che attesti l’avvenuto passaggio presso l’Ufficio tributario di San Marino;
- indicare a margine dell’annotazione nel registro delle fatture emesse gli estremi di riscontro apposti sul predetto esemplare della fattura restituita dal cliente sammarinese;
- compilare l’elenco delle cessioni intracomunitarie, con i soli dati fiscali (modello Intra 1-bis).
Le cessioni effettuate nei confronti di soggetti sammarinese partecipano alla formazione del plafond Iva, assieme alle altre esportazioni ed operazioni assimilate.
Modello INTRA
Con riguardo all’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie, si fa presente che sono obbligate a tale adempimento solamente le imprese che contestualmente alle cessioni nei confronti di San Marino “intrattengono rapporti commerciali” con altri Stati comunitari.
Con la risoluzione numero 83/E del 23 Aprile 1997, il Ministero delle Finanze ha chiarito che per “rapporti commerciali” deve intendersi solamente le cessioni.
L’obbligo della presentazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie non interessa le ditte italiane che eseguono esclusivamente operazioni con San Marino o che effettuano contemporaneamente anche esportazioni (cessioni extra-UE).
Se la ditta italiana effettua acquisti intracomunitari di beni in Paesi Ue ed effettua cessioni verso San Marino, non deve presentare il modello Intra-1 con riguardo alle cessioni effettuate a San Marino.
Per quanto attiene alla periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi, assume rilievo solamente l’ammontare delle cessioni intracomunitarie e non l’importo delle cessioni effettuate verso San Marino.
Acquisti di beni da parte di operatori nazionali
Gli acquisti di beni e di servizi effettuati da operatori domiciliati a San Marino, sono soggetti ad Iva in Italia se eseguiti da soggetti passivi d’imposta nazionale o da Enti: in tale ambito sussistono le seguenti procedure:
- pagamento dell’Iva al fornitore sammarinese;
- pagamento dell’Iva con il reverse charge.
Versamento dell’Iva al fornitore sammarinese
Con tale procedura, il venditore sammarinese indica l’Iva in fattura, la addebita per rivalsa all’operatore italiano il quale la paga al fornitore e la detrae secondo le regole Iva stabilite dagli articoli 19 e seguenti del Testo Iva.
Il soggetto venditore sammarinese dovrà:
- emettere la fattura in quattro copie;
- indicare sulla fattura il proprio codice identificativo e quello del cliente italiano;
- indicare sulla fattura di vendita l’importo dell’Iva dovuta dall’acquirente italiano e applicare l’aliquota propria dei beni ceduti;
- presentare al proprio Ufficio Tributario le quattro fatture con un elenco di presentazione riepilogativo in quattro copie;
- versare all’Ufficio Tributario l’Iva che risulta dall’elenco;
- trasmettere l’originale della fattura all’acquirente italiano.
In capo all’Ufficio Tributario Sammarinese sussistono i seguenti compiti:
- perforare le fatture con datario e timbrarle con impronta a secco;
- acquisire i dati a livello informatico;
- inviare all’Amministrazione fiscale italiana, entro il giorno 15 del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, i dati acquisiti indicando numero e dati identificativi dei venditori sammarinesi, numero, data ed imponibile delle fatture di vendita, numero di partita Iva e dati identificativi dell’acquirente italiano;
- acquisire le somme dell’imposta versata;
- trasmettere all’Ufficio delle Entrate di Pesaro, entro quindici giorni dal ricevimento, tre esemplari delle fatture e tre copie degli elenchi di presentazione, con un assegno circolare pari all’importo dell’Iva risultante dalla distinta medesima;
- consegnare le fatture restituite dall’Ufficio delle Entrate di Pesaro agli operatori economici sammarinesi.
L’Ufficio delle Entrate di Pesaro, nel termine di quindici giorni:
- liquida l’imposta dovuta;
- rilascia quietanza del pagamento mediante emissione di bolletta;
- annota gli estremi della bolletta e l’importo dell’imposta liquidata si tre esemplari delle fatture e sui corrispondenti elenchi di presentazione;
- restituisce all’Ufficio Tributario sammarinese l’originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione e, come ricevuta, una copia della distinta di trasmissione, con il timbro e la firma;
- conserva agli atti una copia delle fatture, quale titolo per l’avvenuta riscossione del tributo.
L’operatore italiano acquirente deve adempiere ai seguenti obblighi:
- annotare la fattura ricevuta dal cedente sammarinese nel registro degli acquisti;
- operare la detrazione dell’imposta versata in via di rivalsa ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Decreto Iva;
- non deve compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti.
Versamento dell’Iva con il reverse charge
Con tale procedura, il venditore sammarinese non addebita l’Iva in fattura e l’operatore italiano applica il meccanismo del reverse charge.
Il venditore sammarinese:
- emette la fattura in tre esemplari;
- riporta sulle fatture il codice identificativo proprio e quello del cliente italiano;
- presenta all’Ufficio Tributario sammarinese le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie;
- trasmette, dopo che gli viene restituita, un esemplare della fattura dell’acquirente italiano.
L’Ufficio Tributario di San Marino deve:
- apporre sulle fatture un timbro a secco;
- restituire due esemplari delle fatture al venditore sammarinese;
- acquisire i dati delle singole fatture a livello informatico;
- riportare i dati in elenchi;
- trasmettere all’Amministrazione finanziaria italiana, entro il giorno 15 del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, i dati con l’indicazione del nominativo dei cedenti sammarinesi, del numero, della data e dell’imponibile delle fatture di vendita, del numero di partita Iva e dei dati identificativi dell’acquirente italiano.
Il soggetto acquirente italiano deve adempiere ai seguenti compiti:
- corrispondere l’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 17, comma 3, del Decreto Iva, indicando l’importo dell’Iva sull’originale della fattura emessa dal fornitore sammarinese;
- annotare la fattura nei registri delle fatture emesse e degli acquisti;
- comunicare le avvenute annotazioni al proprio Ufficio delle Entrate, indicando il numero progressivo annuale di detti registri utilizzando l’apposito modello.
Il Decreto Ministeriale del 24 Dicembre 1993 non stabilisce uno specifico limite temporale entro il quale occorre comunicare all’Ufficio delle Entrate gli estremi delle annotazioni eseguite. Secondo quanto contenuto nella circolare ministeriale numero 30 del 20 Aprile 1973, gli operatori dovevano inviare all’Ufficio delle Entrate la comunicazione sopra menzionata, entro cinque giorni oppure in allegato alla dichiarazione periodica qualora tali acquisti non fossero occasionali. Si fa notare come non sia prevista alcuna sanzione specifica nelle ipotesi di ritardo o di omissione di tale formalità.
Vendite a privati
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati consumatori sono assoggettate al versamento dell’imposta nel Paese di origine, in particolar modo:
- in Italia, se un operatore nazionale vende ad un privato sammarinese;
- a San Marino, se un operatore sammarinese vende beni ad un privato italiano.
Automezzi – Le vendite a privati di mezzi di trasporto nuovi sono sempre assoggettate al versamento del tributo nel Paese di residenza dell’acquirente.
Cataloghi – Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, con invio a carico del cedente, nei confronti di privati che acquistano beni (che non siano mezzi di trasporto nuovi) vengono tassate nel Paese di destinazione quando l’operatore economico venditore:
- nel corso dell’anno solare precedente ha superato l’ammontare di vendita di Euro 27.888,67;
- dal momento in cui tale limite di Euro 27.888,67 viene superato nell’anno in corso.
Per quanto attiene alle cessioni il cui importo è inferiore al limite sopra esposto, il cedente può esercitare il diritto di opzione per il versamento del tributo nello Stato dell’acquirente.
L’assoggettamento dell’operazione all’imposta nello Stato dell’acquirente, comporta l’obbligatoria nomina di un rappresentante fiscale in tale Stato.