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LA DETASSAZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE
La manovra d’estate 2009 premia fiscalmente gli incrementi di capitale effettuati dalle società. Infatti, nell’ambito delle misure di incentivazione alle imprese si colloca l’articolo 5, comma 3-ter, del Decreto Legge numero 78 del 2009, di cui si riporta qui di seguito il dettato normativo:
“3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi”.
L’agevolazione consiste in un’esenzione dal reddito imponibile ai fini fiscali di un importo pari al 3 per cento degli aumenti di capitali perfezionati da società di capitali e società di persone, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il bonus sulla capitalizzazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito della società mediante una variazione in diminuzione del 3 per cento dell’aumento di capitale, che verrà eseguita nel modello di dichiarazione dei redditi, UNICO.
Nell’ipotesi in cui il periodo d’imposta si chiuda con il sostenimento di una perdita, la fruizione dell’agevolazione fiscale permetterà di aumentare la perdita stessa.
Resta da comprendere se l’agevolazione concerne esclusivamente la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi o anche la base imponibile Irap. Infatti, il Legislatore utilizza una formulazione alquanto generica, disponendo appunto l’esclusione da “imposizione fiscale”. Dato che l’agevolazione sembra riguardante ogni tipo di prelievo erariale, si potrebbe pensare che il bonus riguardi anche l’imponibile Irap. Seguendo tale considerazione, lo sconto fiscale che le società di capitali potranno ottenere sarà pari al 31,4 per cento, pari alla sommatoria tra il risparmio Ires (27,5 per cento) ed Irap (3,9 per cento), correlato al 3 per cento dell’aumento del capitale; per le società di persone, invece, il risparmio verrà conteggiato con l’aliquota Irpef applicabile ai soci.
L’agevolazione fiscale riguarda esclusivamente gli aumenti di capitale sociale e non ogni generico incremento del patrimonio netto. In altri termini, i versamenti a fondo perduto e quelli in conto futuro aumento di capitale, effettuati dai soci persone fisiche, non possono beneficiare della detassazione.
I versamenti effettuati dai soci a favore della società, senza che sia previsto il diritto alla restituzione, vengono contabilizzati in una riserva che incrementa il patrimonio netto; tali versamenti assumono la denominazione di “versamenti in conto capitale” o “versamenti a fondo perduto” e presentano la seguente caratteristica: una volta eseguiti, entrano nel patrimonio della società perdendo ogni correlazione con il socio che li ha versati. Da ciò consegue che la riserva sopra menzionata, quando viene poi utilizzata per aumenti gratuiti del capitale sociale oppure restituita ai soci, viene assegnata in funzione delle quote di partecipazione di ogni socio. Nel caso in cui la partecipazione venisse ceduta da parte di un socio che avesse in precedenza effettuato versamenti in conto capitale, l’acquirente non avrebbe la possibilità di eccepire alcun diritto su tale versamento, in quanto parte integrante del patrimonio netto della società.
I soci possono effettuare anche versamenti privi del diritto di restituzione, ma preordinati ad un futuro aumento di capitale. I versamenti in conto futuro aumento di capitale conservano una correlazione con il socio che li ha effettuati, e tale vincolo perdura anche in caso di cessione di quota, e quindi l’acquirente potrà pretendere la restituzione della somma versata a suo tempo dal cedente. In tale ambito, si segnala che l’OIC 28 classifica questi tipi di investimenti tra le riserve di capitale.
Sono state così descritte due differenti tipologie di aumento di capitale ex articoli 2343 e 2464 del Codice civile; pur tuttavia, se il versamento eseguito dal socio persona fisica viene effettuato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, ed è ratificato quale aumento di capitale con atto stipulato entro la data del 5 Febbraio 2010, tutte i requisiti previsti dalla manovra d’estate risultano soddisfatti, riconoscendo in tal modo la validità di detti versamenti ai fini della fruizione del beneficio fiscale.
Se invece i versamenti dei soci persone fisiche fossero avvenuti in data antecedente rispetto al 5 Agosto 2009, anche se l’aumento di capitale avvenisse tra il 5 Agosto 2009 ed il 5 Febbraio 2010, non verrebbe soddisfatto il requisito di incremento del patrimonio sociale nel lasso temporale stabilito dalla norma.
Gli aumenti di capitale gratuiti, effettuanti mediante il passaggio delle riserve a capitale o derivanti da rivalutazioni, non possono beneficiare dello sgravio fiscale.
Esaminando il dettato normativo, si comprende il ridotto campo d’azione di tale provvedimento, essendo limitato il novero degli attori, la tipologia di incrementi rilevanti ed il periodo di tempo entro il quale occorre eseguire l’incremento di capitale.
Gli attori dell’operazione sono i soci coinvolti, i quali devono essere obbligatoriamente persone fisiche.
L’aumento di capitale deve rispettare il limite massimo pari ad Euro 500.000,00.
A fronte dell’aumento di capitale viene concessa una detassazione del 3 per cento per cinque periodi.
Il beneficio derivante dalla detassazione del 3 per cento, corre il rischio di non essere molto allettante, in special modo quando i costi amministrativi diretti e indiretti diminuiscono il risparmio fiscale, fin quali ad eliderlo per incrementi modesti.
La disposizione legislativa sopra riportata richiede al socio persona fisica di effettuare un incremento di capitale, da realizzarsi mediante conferimento, al fine di consentire il beneficio di una detassazione in capo alla società, che può essere di persone o di capitali.
Nell’ipotesi di società di persone, l’incentivo determina un minor imponibile della quota imputata per trasparenza dalla società ai soci.
Nel caso, invece, di società di capitali, il risparmio resta racchiuso all’interno delle casse societarie, e l’unica conseguenza sarà data da una maggiore distribuzione di utili che verranno tassati secondo le normali modalità.
Il Legislatore ha limitato la possibilità di effettuare incrementi di capitali alle sole persone fisiche, al fine di evitare detassazioni a catena nei gruppi societari.
Sussistono dubbi circa la definizione delle tipologie di aumento di capitale che possono beneficiare dello sgravio fiscale; in altri termini, occorre capire quali siano i conferimenti rilevanti e quando si ha il perfezionamento dell’operazione di incremento del capitale.
L’aumento del capitale comporta la modifica del patti societari e l’aggiornamento delle risultanze del registro imprese.
Gli aumenti di capitale mediante conferimento, al fine di poter beneficiare della detassazione sopra esposta, devono essere perfezionati tra il 5 Agosto 2009 ed il 5 Febbraio 2010.
Ai fini del beneficio della detassazione, viene richiesta la contemporaneità delle seguenti due condizioni:
- incremento del patrimonio netto;
- la modifica del capitale.
La procedura di incremento del capitale sembrerebbe perfezionarsi con la decisione dei soci nelle forme di legge e, per le società di capitali, con la sottoscrizione del nuovo capitale con il versamento delle quote minime stabilite dalle disposizioni legislative vigenti in materia e l’iscrizione presso il registro delle imprese.
Si riportano qui di seguito una serie di calcoli, volti ad evidenziare le modalità di calcolo dello sgravio fiscale inerente all’aumento del capitale sociale.
L’agevolazione massima = Euro 500.000 * 3 per cento = Euro 15.000
Risparmio fiscale annuo = Euro 15.000 * 27,50 per cento = Euro 4.125
Risparmio complessivo = Euro 4.125 * 5 anni = Euro 20.625
Nel caso in cui venisse precisato che l’agevolazione si estende anche ai fini Irap, il risparmio fiscale sarebbe pari al 31,40 per cento:
Risparmio fiscale annuo (compresa Irap) = Euro 15.000 * 31,40 per cento = Euro 4.710
Risparmio complessivo (compresa Irap) = Euro 4.710 * 5 = Euro 23.550