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LO SCUDO FISCALE-TER: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 10 Ottobre 2009, la circolare numero 43/E, riguardante la disciplina dello scudo fiscale-ter. Il documento offre delucidazioni circa l’ambito di applicazione dello scudo fiscale introdotto dal Decreto Legge numero 78 del 2009, poi modificato in sede parlamentare (anticipo della scadenza entro la quale si può aderire allo scudo e allargamento delle coperture penali).
Sul flusso dei beni che saranno oggetto di emersione nei prossimi tre mesi vigilerà la Banca d’Italia, alla quale gli intermediari (nel novero degli intermediari sono state introdotte anche le Poste) dovranno comunicare le sanatorie eseguite ed il loro ammontare. Non sussiste più l’obbligo in capo agli intermediari, di trasmettere all’amministrazione i conti secretati e la persistenza dei doveri di segnalazione ai fini antiriciclaggio per gli illeciti non coperti da scudo.
Con riguardo alle strutture finanziare complesse, le Entrate concedono un lasso di tempo maggiore, data l’evidente complessità dell’operazione.
Il perfezionamento della sanatoria avviene con il versamento del 5 per cento del capitale rimpatriato o regolarizzato; più esattamente, il perfezionamento avviene con la messa a disposizione dell’intermediario della somma necessaria per il pagamento o con il relativo addebito in conto.
Valori da indicare nella dichiarazione riservata
Nella compilazione della dichiarazione riservata, per quanto attiene all’emersione di attività finanziarie, si può scegliere di indicare il costo di acquisto, valore corrente o valori intermedi; per le attività patrimoniali, deve essere indicato il valore compreso tra il costo di acquisto documentato e quello che scaturisce da una perizia di stima. La perizia di stima non deve essere allegata alla dichiarazione riservata. Quindi, la perizia di stima risulta obbligatoria, solamente che il contribuente sceglie di non indicare il costo indicato nell’atto di acquisto.
La protezione dello scudo
Non si può utilizzare lo scudo contro il contribuente, a meno che non vi siano dei procedimenti in corso alla data del 4 Ottobre 2009. Questo divieto è valido, in ambito fiscale, per chi ha presentato lo scudo e per le società di cui chi aderisce allo scudo è dominus. La circolare dell’Agenzia delle Entrate stabilisce infatti che le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione poste in essere dal dominus di una società di capitali non possono essere usate ai fini dell’avvio o nell’ambito di un’attività di controllo fiscale nei confronti della società.
Lo scudo al quale ha aderito il socio, non vale per evitare gli accertamenti della società. Pur tuttavia, il rimpatrio non può essere usato dall’amministrazione finanziaria per intraprendere controlli sulla società.
La copertura dagli accertamenti concerne anche tributi diversi dalle imposte sui redditi e quelli di tipo sintetico nella situazione in cui venga contestato un maggior reddito anche astrattamente riferibile alle attività emerse. Al fine di poter opporre lo scudo, il contribuente deve rendere nota al Fisco la dichiarazione riservata al momento dell’accesso o entro trenta giorni dalla notifica di un accertamento o di una contestazione.
I contribuenti possono eseguire operazioni di regolarizzazione dai seguenti paesi:
ü Australia;
ü Austria;
ü Belgio;
ü Bulgaria;
ü Canada;
ü Cipro;
ü Corea del Sud;
ü Danimarca;
ü Estonia;
ü Finlandia;
ü Francia;
ü Germania;
ü Giappone;
ü Grecia;
ü Irlanda;
ü Islanda;
ü Lettonia;
ü Lituania;
ü Lussemburgo;
ü Malta;
ü Messico;
ü Norvegia;
ü Nuova Zelanda;
ü Paesi Bassi;
ü Polonia;
ü Portogallo;
ü Regno Unito;
ü Repubblica Ceca;
ü Romania;
ü Slovacchia;
ü Slovenia;
ü Spagna;
ü Stati Uniti;
ü Svezia;
ü Turchia;
ü Ungheria.
Tale elencazione è inclusa nella sopra menzionata circolare numero 43/E del 2009. Dato che tali paesi consentono un adeguato livello di scambio delle informazioni, i contribuenti possono aderire allo scudo fiscale sia nella forma di rimpatrio che della regolarizzazione. Questo elenco è di basilare importanza al fine di poter orientare i contribuenti nell’effettuazione delle loro scelte circa l’adesione allo scudo fiscale-ter.
Per quanto attiene ai paesi che aderiscono allo Spazio Economico Europeo (Paesi SEE), la circolare 43/E chiarisce che si considerano collaborativi solamente Islanda e Norvegia.
Le delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate affermano che non è possibile effettuare la regolarizzazione con riguardo ai seguenti paesi: Liechtenstein, Svizzera, Montecarlo e San Marino; per tali stati i contribuenti potranno ricorrere solamente al rimpatrio.
Ai fini dell’individuazione della modalità di sanatoria adottabile (rimpatrio e regolarizzazione) il termine da prendere in considerazione è il 5 Agosto 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge numero 78 del 2009.
Immobili
L’adesione allo scudo fiscale-ter, a fronte della detenzione di un immobile all’estero, è permessa nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di indicazione nel quadro RW, sia all’atto del trasferimento all’estero di somme usate per l’acquisto dell’immobile, sia nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata locata. Tali violazioni costituiscono presupposto per l’accesso allo scudo, anche se sono state commesse in passato.
La circolare numero 43/E afferma che d’ora in poi gli immobili dovranno essere sempre indicati nel quadro RW delle prossime dichiarazioni dei redditi, siano o meno produttivi di reddito. Stessa cosa dicasi per gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte.
I contribuenti non possono accedere all’operazione di regolarizzazione per gli immobili situati in paesi “non collaborativi”. In tale ipotesi il contribuente ha due possibilità:
1) vende il bene e aderisce poi allo scudo con riguardo al denaro ricavato dalla vendita;
2) conferisce l’immobile in un a società estera, in modo tale da poter rimpatriare le quote o azioni della società.
Nell’ipotesi numero due, occorre tener presente che il socio che esegue il rimpatrio della partecipazione deve essere proprietario dell’immobile e che il patrimonio della società deve essere composto esclusivamente dal predetto immobile.
L’alternativa numero 2 deve essere valutata attentamente, data la sua potenziale onerosità scaturente dall’emersione, a seguito del conferimento dell’immobile, non solamente di plusvalenze imponibili, ma anche di eventuale imposizione indiretta sui conferimenti prevista nel paese ove è localizzato l’immobile.
Trust
Dato il richiamo contenuto nella circolare numero 43/E del 2009 alla circolare numero 99/E del 2001, le Entrate precisano che rappresentano fattispecie di “interposizione” sia i trust revocabili che quelli non discrezionali. (Nei trust non discrezionali il trustee non dispone dei poteri dispositivi sui beni in trust). In tale ipotesi, la presentazione della dichiarazione riservata deve essere eseguita dall’effettivo possessore dei beni in trust (disponente o beneficiari, a seconda dei casi).
I trust residenti fiscalmente in Italia, anche per presunzione non fittiziamente interposti, i quali commesso delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, hanno la facoltà di avvalersi in modo diretto dello scudo fiscale. In tal ipotesi, la presentazione della dichiarazione riservata spetta al trustee e gli effetti dello scudo si producono solamente in capo al trust.
Trust trasparenti con beneficiari del reddito individuati: la circolare numero 43/E del 2009 precisa che “tenuto conto delle modalità di attribuzione del reddito da esso prodotto, gli effetti della dichiarazione di emersione presentata dal trustee si producano in capo ai beneficiari nei limiti e con esclusivo riferimento ai redditi attribuiti per trasparenza dal trust medesimo”. Sembra quindi che le violazioni commesse dal beneficiario residente, per non aver indicato nel quadro RW il credito sorto nei confronti del trustee, possano essere sanate, con riguardo ai redditi spettanti al beneficiario nonché l’eventuale omessa dichiarazione del reddito medesimo “per trasparenza”.
CFC
L’ambito applicativo dello scudo fiscale-ter, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, ricomprende le Cfc in cui il soggetto che detiene il controllo o il collegamento è compreso tra quelli interessati dalla normativa sul monitoraggio fiscale. Quindi, lo scudo fiscale-ter non interessa le società commerciali residenti in Italia.
Gli importi oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio dalle Cfc producono effetti in capo al partecipante in proporzione alla quota detenuta nella Cfc.