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LE IMPRESE SOCIALI


L’impresa sociale viene disciplinata dal Decreto Legislativo numero 155 del 24 Marzo 2006.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, del predetto Decreto, “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, … che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che … “.
I beni o servizi indicati nella disposizione legislativa devono riguardare settore tassativamente indicati dal decreto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, servizi culturali, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.
Uno degli elementi che caratterizzano l’impresa sociale è l’assenza dello scopo di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione devono avere come destinazione lo svolgimento dell’attività statutaria o l’incremento del patrimonio dell’ente.
Sul patrimonio dell’impresa opera un vincolo di indisponibilità, dato che né durante l’esercizio dell’impresa, né al momento dello scioglimento, possono essere distribuiti fondi o riserve a favore di coloro che fanno parte dell’organizzazione (amministratori, partecipanti, lavoratori, collaboratori).
Nell’ipotesi di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo quanto stabilito dallo statuto.
Al fine di agevolare le imprese sociali, il Legislatore concede loro la possibilità di organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata; in particolar modo, può essere adottato qualsiasi tipo societario. Molteplici imprese sociali possono formare tra loro un gruppo di imprese.
Le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che erogano beni e servizi solamente ai propri soci, associati o partecipi, non possono assumere la veste di impresa sociale.
Nelle imprese sociali è possibile limitare a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei partecipanti, anche nel caso in cui venga impiegata una forma giuridica che prevedrebbe invece la responsabilità personale ed illimitata di costoro.
Se l’impresa sociale è dotata di un patrimonio (netto) di almeno 20mila euro, a partire dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese risponde delle obbligazioni assunte solamente l’organizzazione con il suo patrimonio. Nel momento in cui il patrimonio diminuisce, a seguito del realizzarsi di perdite, di oltre un terzo al di sotto del limite di 20mila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’impresa.
Nella realtà dei fatti, quindi, la limitazione di responsabilità opera solamente a vantaggio delle imprese sociali in bonis, mentre termina quando il patrimonio risulta insufficiente.
A prescindere dalla tipologia di attività esercitata, le imprese sociali devono eseguire i seguenti adempimenti:
· iscrizione presso un’apposita sezione del registro delle imprese;
· tenuta delle scritture contabili;
· in caso di insolvenza, assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento.
Costituzione - Al fine di poter assumere la qualifica di “impresa sociale”, le organizzazioni devono costituirsi per atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in merito al contenuto dell’atto costitutivo.
Nell’atto devono essere indicati:
· l'oggetto sociale;
· enunciazione dell’assenza dello scopo di lucro;
· la denominazione dell’ente, la quale va integrata con la locuzione “impresa sociale”;
· indicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per i componenti delle cariche sociali;
· la disciplina delle modalità di ammissione ed esclusione dei soci;
· le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività d’impresa nell’assunzione delle decisioni che possono riflettersi in modo diretto sulle condizioni di lavoro e sulla qualità delle prestazioni erogate.
L’atto costitutivo deve prevedere anche un sistema di controlli fondato sulla distinzione tra controllo contabile assegnato ad uno o più revisori contabili, ed il controllo di legalità della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
I sindaci vigilano sul rispetto delle finalità sociali dell’impresa e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e di chiedere notizie agli amministratori.
Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro, il quale può procedere ad ispezioni.