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ENTI NON PROFIT: MODELLO EAS ENTRO IL 15 DICEMBRE


L’articolo 30 del Decreto Legge numero 185 del 2008, ha introdotto l’obbligo, a carico di tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, che si avvalgono del regime tributario disciplinato dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, di trasmettere una comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto ieri un provvedimento, con il quale viene fissata la nuova scadenza per l’invio telematico del modello Eas: la comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi dovrà avvenire entro il prossimo 15 Dicembre 2009.
La proroga è stata dettata dalla necessità di consentire alle associazioni un maggior lasso di tempo per prendere confidenza con il nuovo adempimento.
Nel corso della giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la circolare numero 45/E, con la quale viene chiarito che il mancato invio della comunicazione comporterà la perdita delle agevolazioni fiscali ai fini Iva e delle imposte sui redditi.
La circolare 45/E afferma altresì che specifiche categorie di associazioni avranno la possibilità di compilare il modello in forma semplificata, composto da un primo riquadro nel quale dovranno essere indicati i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale ed un secondo riquadro nel quale dovranno essere forniti i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).
Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica devono barrare la casella denominata “si” del rigo 3).
Il modello semplificato può essere compilato solamente dalle associazioni già iscritte in pubblici registri o i cui dati sono già noti ad amministrazioni pubbliche; in particolare, si tratta di:
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate per legge;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri;
- associazioni riconosciute;
- associazioni non riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato;
- movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni;
- associazioni sindacali e di categoria presenti nel Cnel.
La compilazione del modello in forma semplificata non pregiudica l’azione dell’Agenzia delle Entrate, la quale può acquisire le eventuali informazioni assenti direttamente dai registri nei quali le associazioni sono iscritte.
Per quanto attiene gli enti sportivi dilettantistici, essi devono compilare anche il rigo 20) del modello Eas.
Il modello Eas deve essere presentato da tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni erogate nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, per nulla rilevando la circostanza che questi corrispettivi siano eventualmente classificati come contributo o quota associative.
Le Onlus non sono tenute all’invio del modello Eas; non sono tenute neppure le Onlus di diritto, come le Ong, le organizzazioni di volontariato che svolgono esclusivamente attività commerciali marginali e le cooperative sociali.