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L’AMPLIAMENTO DELLA TREMONTI-TER
L’articolo 5 del Decreto Legge numero 78 del 1° Luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 102 del 3 Agosto 2009, ha introdotto un’importante agevolazione, meglio conosciuta come “Tremonti-ter”, la quale permette di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione numero 28 della tabella Ateco 2007; tali investimenti, al fine di poter fruire dell’agevolazione, devono essere effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° Luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto ) e il 30 Giugno 2010.
L’agevolazione è destinata ai titolari di reddito d’impresa, anche nel caso in cui iniziano l’attività d’impresa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 1° Luglio 2009. In particolar modo, possono fruire dell’agevolazione tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi. L’agevolazione può essere applicata anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Possono ricorrere alla Tremonti ter anche quei soggetti che determinano il reddito d’impresa con criteri forfetari o applicano regimi d’imposta sostitutivi, o adottano regimi contabili semplificati, quali, ad esempio, regime dei minimi, regime fiscale agevolato per le nuove attività imprenditoriali.
I titolari di reddito di lavoro autonomo non possono accedere alla Tremonti-ter.
Secondo quanto stabilito dal comma secondo, dell’articolo 5, del decreto, l’accesso all’agevolazione viene concesso solamente se sono stati adempiuti gli obblighi stabiliti dal Decreto Legislativo numero 334 del 17 Agosto 1999, in attuazione della direttiva 96/82/CE, riguardante il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificato dal Decreto Legislativo numero 238, del 21 Settembre 2005, per l’attuazione della direttiva numero 2003/105/CE.
Oggetto del beneficio fiscale sono gli investimenti effettuati in nuovi macchinari e nuove apparecchiature inclusi nella divisione numero 28 della tabella Ateco 2007.
L’agevolazione viene concessa a fronte dell’acquisto di macchinari e attrezzature da terzi, oltre che della realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto d’appalto.
Possono fruire della detassazione anche gli acquisti di beni con patto di riservato dominio di cui all’articolo 1523 del Codice civile.
Non possono accedere alla Tremonti ter coloro che hanno acquisito i beni mediante la sottoscrizione di un contratto di leasing operativo.
Ai fini dell’agevolazione, l’aspetto rilevante consiste nell’effettuazione di investimenti in beni descritti nella divisione numero 28 della Tabella Ateco 2007.
Secondo quanto stabilito dalla circolare numero 44/E del 27 Ottobre 2009, “Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28”. Sempre la circolare numero 44/E stabilisce che “Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione”.
L’entrata in funzione dei beni della divisone 28, oggetto di investimento, non costituisce una condizione indispensabile per poter beneficiare della detassazione.
L’agevolazione Tremonti-ter richiede il requisito della novità, con riguardo ai macchinari e alle apparecchiature. L’agevolazione può avere ad oggetto anche il macchinario o l’apparecchiatura che viene esposta in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.
Con riferimento ai beni complessi costruiti in economia, nel caso in cui alla loro realizzazione abbia partecipato anche un bene usato, il requisito della novità risulta comunque soddisfatto se in relazione al bene nel suo complesso, il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sopportato.
La circolare numero 44/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche per quanto attiene alla revoca dell’agevolazione.
La detassazione viene revocata in occasione di operazioni straordinarie nel corso delle quali il bene viene ceduto a terzi prima del secondo periodo successivo all’acquisto. Tale disposizione non deve essere applicata in caso di trasferimento del bene oggetto di agevolazione, effettuato tramite operazioni straordinarie neutrali, quali fusioni, scissioni o trasformazioni. In tali ipotesi, si sottolinea il fatto che il subentro nelle posizioni fiscali del soggetto dante causa comporta il trasferimento all’avente causa dell’onere di detenere il bene nel periodo di sorveglianza.
La cessione d’azienda non comporta necessariamente la revoca dell’agevolazione. Affinché l’agevolazione Tremonti-ter non venga revocata, devono essere rispettate due condizioni:
1) il cedente deve dichiarare in modo esplicito che nella cessione d’azienda sono inclusi beni agevolati con la Tremonti-ter, indicandone la tipologia, il momento di acquisizione ed il valore;
2) l’acquirente si deve impegnare a rispettare il periodo minimo di detenzione.
Il comma 3 bis, dell’articolo 5, del Decreto Legge numero 78 del 2009, stabilisce che la detassazione viene revocata nel caso in qui il bene agevolato viene ceduto a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi che non aderiscono allo Spazio economico europeo. Attualmente, lo Spazio economico europeo è costituito dai Paesi che appartengono alla Ue e da Norvegia, Islanda e Liechtestein.
La circolare numero 44/E afferma che il bene oggetto di agevolazione può essere acquistato o utilizzato anche all’estero, senza che tale aspetto possa pregiudicare la validità della Tremonti-ter.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate aggiunge che il semplice trasferimento di un bene detassato in strutture produttive collocate in paesi extra Spazio economico europeo, configura un’ipotesi di revoca della detassazione.
Al fine di poter fruire dell’agevolazione, non risulta necessario l’assenso preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.