You are hereHome page / LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TARDIVA PRESENTAZIONE E DELLA TARDIVA TRASMISSIONE DI UNICO 2009

LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TARDIVA PRESENTAZIONE E DELLA TARDIVA TRASMISSIONE DI UNICO 2009


Entro il 30 Novembre prossimo i soggetti iscritti alla Gestione Previdenziale Inps degli Artigiani e Commercianti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps devono provvedere al versamento della seconda rata di acconto dei contributi per il 2009.

L’ACCONTO PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Gli artigiani e commercianti (di cui alla Legge n. 233 del 1990) iscritti alle apposite gestioni presso l’Inps devono versare per ogni periodo di imposta i contributi personali e quelli per i loro coadiuvanti e coadiutori.
Si segnala che l’obbligo sussiste anche per i soci di srl iscritti alla gestione IVS (indennità, vecchiaia, supersiti) per la parte di reddito di impresa dichiarato dalla società stessa indipendentemente dalla effettiva distribuzione; questi quindi calcoleranno i contributi dovuti anche sul reddito loro spettante in base alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.
Il calcolo dei contributi IVS non prende come base di riferimento solo la tipologia di reddito che ha portato all’iscrizione all’INPS, ma occorre computare anche gli altri redditi di impresa dichiarati per il periodo d’imposta anno 2008.
La base imponibile su cui calcolare l’acconto è data dalla somma di tutti i redditi conseguiti nel periodo d’imposta anno 2008, dichiarati ai fini Irpef; tale importo viene desunto dal modello UNICO 2009 PF:
o Rigo RF51 o RG 34 per i soggetti titolari iscritti all’Ivs;
o Rigo RH14 per i soci di società di persone o socio di srl trasparente iscritti all’Ivs;
o Rigo RH14 per il collaboratore di impresa familiare (il titolare dell’impresa familiare sarà tenuto al versamento dell’acconto);
o Rigo RE25 (o RE21, colonna 2 per i soggetti iscritti all’Ivs).
La somma dei redditi totali conseguiti dal contribuente è desumibile anche dal rigo RR2, campo tre del quadro RR.

Nota: per il regime dei contribuenti minimi si prende a riferimento il reddito riportato al rigo CM6 al netto delle eventuali perdite pregresse.
Per i contribuenti in regime “nuove iniziative” si fa riferimento al rigo RG29.
L’ACCONTO PER LA GESTIONE SEPARATA
I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che non hanno altra copertura previdenziale (i cosiddetti “professionisti senza cassa”) hanno l’obbligo di versare i contributi alla Gestione separata Inps.

Per i professionisti iscritti si applicano le seguenti aliquote (ai fini dell’acconto):
o 25,72% per i professionisti senza alcuna altra copertura previdenziale;
o 17% per i professionisti che possiedono un’altra copertura previdenziale e titolari di pensione.
Ai redditi conseguiti nel 2008 entro il limite del massimale di Euro 91.507.
La determinazione dell’acconto per il professionista avviene secondo le seguenti modalità: si procede a sottrarre i costi dai compensi; su tale importo si applica l’aliquota di cui sopra; a sua volta si calcola l’80% (che rappresenta la percentuale degli acconti) dell’importo che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota previdenziale.