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VERSAMENTO DEL SALDO ICI 2009 ENTRO IL 16 DICEMBRE


Entro il prossimo 16 dicembre i soggetti passivi dell’imposta devono provvedere al versamento del saldo ICI per l’anno 2009. Per il versamento potrà essere utilizzato il modello F24, nel quale è possibile compensare l’importo dovuto con altri crediti a disposizione oppure il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale del 25 Marzo 2009 tenendo però presente che i soggetti titolari di partita Iva devono effettuare il versamento a mezzo F24 in via telematica. Nel seguito si riepilogano gli elementi essenziali dell’imposta per poter procedere correttamente all’adempimento in scadenza.

L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
L’imposta comunale sugli immobili è una imposta patrimoniale il cui presupposto è rappresentato dal possesso di fabbricati, aree edificabili e di terreni agricoli siti in Italia a qualsiasi uso destinati anche se strumentali all’esercizio dell’attività di impresa e anche se si tratta di immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa.

L’IMPOSTA VIENE VERSATA IN DUE RATE (A TITOLO DI ACCONTO E DI SALDO)
La liquidazione dell’imposta prevede il versamento di due rate, ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva; la prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16 Giugno e si considerano l’aliquota e le detrazioni dell’anno precedente, mentre la seconda (a saldo) deve essere versata dal 1° al 16 Dicembre ed eventualmente deve essere effettuato un conguaglio, in quanto nel calcolo del saldo occorre tener conto dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dal comune nell’anno a cui si riferisce l’imposta.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 52, comma 1, Decreto Legislativo numero 446 del 1997, alcuni Comuni possono introdurre la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre.

Il contribuente può comunque decidere di versare in unica soluzione a giugno applicando aliquote e detrazioni in vigore per il 2009.

Il calcolo dell’imposta dovuta deve tener conto dei mesi di effettivo possesso dell’immobile; se nell’arco di un mese il possesso ha avuto una durata superiore a 15 giorni, il mese viene considerato per intero.

L’ABITAZIONE PRINCIPALE NON PAGA. I PRINCIPALI CASI DI ESCLUSIONE
A partire dal periodo di imposta 2008 è stata riconosciuta l’esenzione da imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati (decreto legge 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del 2008).
Continuano però ad essere assoggettati ad imposizione gli immobili, anche abitazione principale, di determinate categorie catastali quali: abitazioni di tipo signorile (categoria A1), ville (categoria A8), castelli e palazzi storico-artistici (categoria A9).
Sono assimilate all’abitazione principale, escluse le categorie catastali di cui si è detto, e quindi non pagano imposta:
§ la casa posseduta dal coniuge separato/divorziato (non titolare di altre abitazioni nello stesso Comune della casa coniugale) il quale non la abita personalmente in quanto è stata assegnata all’altro coniuge affidatario dei figli;
§ le unità immobiliari delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
§ alloggi assegnati dagli IACP (istituti autonomi per le case popolari).
Come precisato dalla Risoluzione n. 1/2009 del Ministero Economia e Finanze le assimilazioni (all’abitazione principale) previste dal singolo Comune devono ricondursi alle ipotesi legislativamente previste (immobile non locato posseduto da soggetto che risiede in un istituto di ricovero o cura oppure immobile concesso in uso gratuito ad un parente in linea retta o collaterale).
Inoltre sono escluse da imposta le unità immobiliari rurali, iscritte o iscrivibili al Catasto (per i requisiti di ruralità art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 convertito nella Legge 133 del 1994).

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
La base imponibile dell’imposta è differenziata in relazione al tipo di immobile.
Per i Fabbricati iscritti in catasto: si moltiplica l’ammontare delle rendite (rivalutate del 5%) per i seguenti moltiplicatori:
§ 100 se categoria A e C;
§ 50 se categoria A/10;
§ 34 se categoria C/1;
§ 50 se categoria D con rendita;
§ 140 se categoria B.
Per i Fabbricati che rientrano nella categoria catastale D, non iscritti al Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del D.L. 11 Luglio 1992 numero 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 Agosto 1992, numero 359. Per il 2009 i coefficienti da utilizzare nel calcolo sono contenuti nel DM 23 Marzo 2003.
Per le aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell’anno di imposizione.
Per i terreni agricoli: all’ammontare del reddito dominicale che risulta al catasto si applica un moltiplicatore pari a settantacinque.

La rendita catastale rilevante ai fini ICI è quella risultante al 1° Gennaio 2009; le variazioni intervenute successivamente produrranno effetto solo per il calcolo dell’ICI dell’anno successivo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso nel caso di omesso o insufficiente del saldo o dell’acconto o del saldo ICI per il 2009.
Se il ravvedimento spontaneo viene posto in essere entro 30 giorni dalla scadenza di legge (ravvedimento “breve”) la sanzione si riduce ad un dodicesimo della sanzione ordinariamente prevista e dunque:
Misura della sanzione agevolata = 1/12 x 30% = 2,50%
Se il ravvedimento spontaneo viene perfezionato dopo i 30 giorni dalla scadenza di legge ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificata la violazione (ravvedimento “lungo”) la sanzione si riduce ad un quinto della sanzione ordinaria e dunque sarà:
Misura della sanzione agevolata = 1/10 x 30% = 3%.
Il contribuente avrà cura di versare, oltre all’importo dovuto per l’omissione/ritardo, la sanzione ridotta nonché gli interessi moratori al tasso legale (tasso del 3%) per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di versamento a mezzo bollettino di conto corrente postale dovrà essere barrata la casella “ravvedimento” presente nel bollettino stesso.