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GLI AVVISI DI IRREGOLARITÀ TELEMATICI
L’Amministrazione Finanziaria comunica gli esiti dei “controlli automatizzati” (articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972) tramite raccomandata A/R, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5, della Legge numero 212 del 2000, direttamente al contribuente/sostituto d’imposta.
In alternativa, l’Amministrazione Finanziaria può comunicare gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni per via telematica, tramite il canale Entratel, all’intermediario abilitato che ha inviato la dichiarazione.
L’avviso telematico può essere inoltrato all’intermediario abilitato a condizione che tale opzione sia stata esplicitamente manifestata in sede di compilazione della dichiarazione; a tal fine, il contribuente deve barrare la casella “Invio avviso telematico all’intermediario”
Se il contribuente non esercita l’opzione per la domiciliazione dell’avviso telematico presso l’intermediario, l’Amministrazione Finanziaria invia le comunicazioni di irregolarità presso il domicilio fiscale del contribuente in forma cartacea.
A seguito della ricezione di una comunicazione di irregolarità, il contribuente può scegliere tra due alternative:
- comunica i necessari chiarimenti nel caso in cui nella comunicazione di irregolarità non si sia tenuto conto o siano stati erroneamente considerati specifici dati o elementi;
- versa le somme indicate nella comunicazione nel caso in cui la comunicazione venga ritenuta corretta.
Trasmissione cartacea della comunicazione di irregolarità
In tale ipotesi, il contribuente ha a disposizione 30 giorni, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, per fornire i necessari chiarimenti.
Nell’ipotesi in cui il contribuente ritiene che la comunicazione di irregolarità sia corretta, e quindi gli importi indicati nel documento sono dovuti, risulta necessario procedere con il versamento degli stessi. Se il versamento delle somme dovute avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione, la sanzione del 30 per cento (ex articolo 13 del Decreto Legislativo numero 471 del 1997) viene ridotta ad 1/3.
Il contribuente ha anche la possibilità di fornire chiarimenti circa la comunicazione di irregolarità; in tal caso, se l’Ufficio ridetermina le somme dovute, alla luce dei chiarimenti forniti dal contribuente, i 30 giorni concessi per eseguire il versamento con la sanzione ridotta cominciano a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione definitiva.
Avviso telematico all’intermediario abilitato
In tale ipotesi, secondo quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 47/E del Novembre 2009, “l’Agenzia provvederà a trasmettere l’avviso telematico all’intermediario in luogo della comunicazione cartacea al contribuente”.
Questa opzione consente all’intermediario, sempre secondo la circolare 47/E sopra menzionata, di “gestire compiutamente l’intero ciclo di attività connesse alla dichiarazione, a partire dall’attività di compilazione/trasmissione fino alla ricezione delle risultanze del controllo automatizzato e alla richiesta di assistenza all’Agenzia delle Entrate per l’eventuale correzione delle medesime risultanze”.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legge numero 203 del 2005, l’intermediario che riceve un avviso telematico, deve comunicare al contribuente gli esiti del controllo automatizzato in modo tempestivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data in cui l’avviso è stato reso disponibile.
A partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di invio telematico all’intermediario dell’avviso a cura dell’Amministrazione Finanziaria, cominciano a decorrere i 30 giorni entro i quali o vengono forniti i necessari chiarimenti, oppure deve essere eseguito il versamento (per poter beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione).
Il calcolo del periodo di tempo concesso al contribuente, vale a dire 90 giorni (60 + 30), a parere dell’Agenzia delle Entrate (circolare 47/E del 2009) comincia dal giorno “in cui la fornitura contenente l’avviso è trasmessa telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, a nulla rilevando il momento in cui la stessa è prelevata dall’intermediario”.
Vantaggi dell’avviso telematico
Con l’avviso telematico, il contribuente può fornire i necessari chiarimenti all’Ufficio o pagare quanto dovuto in un arco di tempo di 90 giorni; tale lasso di tempo si riduce a 30 giorni in caso di comunicazione cartacea.
L’intermediario assiste direttamente il contribuente; in tale ipotesi, infatti, l’intermediario, oltre all’eventuale predisposizione e trasmissione della dichiarazione riceve l’avviso telematico e successivamente contatta l’Ufficio al fine di risolvere le problematiche riscontrate.
Il vantaggio per l’intermediario consiste nel fatto che viene informato telematicamente degli esiti del controllo automatizzato.
In caso di ricezione di un avviso telematico, l’intermediario può dialogare con l’Amministrazione Finanziaria, attraverso appositi canali telematici, in modo tale da non doversi recare fisicamente presso l’Ufficio.
I canali telematici messi a disposizione dell’intermediario abilitato sono due:
- PEC;
- CIVIS.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
L’attivazione della PEC è stata avviata dall’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a partire dal mese di Giugno 2009. Questo canale è stata attivato, in particolar modo, per gestire le comunicazioni relative al controllo automatizzato delle dichiarazioni riguardanti i periodi d’imposta 2006 e 2007.
La richiesta di assistenza, inviata a cura dell’intermediario abilitato mediante un messaggio di PEC, deve riguardare un’unica comunicazione di irregolarità/avviso telematico. Se si vuole utilizzare il canale telematico “PEC”, occorre procedere nel seguente modo:
1) l’intermediario deve riportare nell’oggetto del messaggio di PEC la dicitura “AVVISO NUM ….” Ovvero “ COMUNICAZIONE NUM…”;
2) l’intermediario deve allegare e compilare il format, vale a dire il documento word predisposto dall’Agenzia delle Entrate, per poter comunicare i chiarimenti considerati come opportuni al fine di risolvere le irregolarità indicate nell’avviso o nella comunicazione;
3) l’intermediario allega uno o più file in formato PDF/A, contenenti le immagini dei documenti da sottoporre all’esame dell’Ufficio, qualora lo si ritenga necessario.
CIVIS
Il canale telematico Civis è stato attivato in via sperimentale. Solamente gli intermediari autorizzati al relativo utilizzo possono accedere a Civis.
Aderendo al Civis, l’intermediario autorizzato deve indicare:
- il numero di avviso telematico / comunicazione di irregolarità;
- il codice fiscale del contribuente;
- i motivi della richiesta di assistenza;
- le informazioni utili per la risoluzione delle irregolarità;
- i dati per permette di essere contattato dall’Ufficio, che può richiedere la trasmissione di ulteriore documentazione.
L’Agenzia delle Entrate comunica via e-mail la correttezza della liquidazione automatizzata ovvero la nuova comunicazione contenente le correzioni applicate alla comunicazione originaria.
Può accadere anche il caso in cui la richiesta di assistenza venga inviata, a cura del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, presso un proprio sportello cui l’intermediario deve recarsi.
Revoca della domiciliazione
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 47/E del 2009, precisa che l’intermediario ha la possibilità di revocare la domiciliazione degli avvisi telematici solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui sussistano impedimenti di natura oggettiva, segnalando tale situazione “con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso telematico”.
Una volta ricevuta tale segnalazione di impossibilità oggettiva, l’Agenzia delle Entrate procede con l’invio della comunicazione di irregolarità in forma cartacea direttamente al contribuente.
Secondo quanto riportato nella circolare sopra menzionata, l’intermediario può revocare l’accettazione alla domiciliazione nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente;
- impossibilità a reperire il contribuente;
- altre rilevanti situazioni particolari che possano giustificare il rifiuto dell’avviso telematico.
In particolare, si riprende qui di seguito uno stralcio della circolare 47/E: “nello spirito di fattiva e reciproca collaborazione, gli intermediari sono tenuti a revocare la scelta espressa in dichiarazione … nei soli casi in cui sussistano reali e gravi cause ostative all’esercizio della funzione”.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate verifica l’insussistenza di motivazione da parte dell’intermediario che manifesta “gravi, ripetuti ed immotivati rifiuti”, l’Ufficio provvede alal revoca dell’abilitazione ad Entratel.