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RISPARMIO ENERGETICO
La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma da 344 a 347 della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che sostengono spese per il risparmio energetico, di beneficiare di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
La disciplina inerente al risparmio energetico è stata poi modificata dalla Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007), apportando le seguenti variazioni:
- le agevolazioni sulle spese sostenute per il risparmio energetico entro il 31 Dicembre 2010 sono state prorogate, alle stesse condizioni;
- i contribuenti non sono più tenuti a presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
- il contribuente può scegliere di ripartire la spesa da un minimo di tre a un massimo di dieci rate di uguale importo;
- l’agevolazione comprende anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 Dicembre 2009, sussistendo però un limite di spesa annuo pari ad Euro 2 milioni.
Il Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni con Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009, ha previsto precisi limiti quantitativi alle risorse stanziate dallo Stato per la detrazione d’imposta spettante sulle spese riconosciute per tali investimenti; in particolar modo viene previsto che:
- le spese effettuate nell’anno 2008 vengono riconosciute integralmente;
- per quanto concerne le spese effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, il limite massimo di spese stanziato sarà pari:
o ad euro 82,7 milioni per l’anno 2009;
o ad Euro 185,9 milioni per l’anno 2010;
o ad Euro 314,8 milioni per l’anno 2011;
- con riguardo alle spese di riqualificazione energetica sopportate a partire dal 1° Gennaio 2009, la spesa deve essere suddivisa obbligatoriamente in cinque rate di uguale importo.
Le spese detraibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali esistenti, per nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza. Quindi, la detrazione non opera nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su immobili in costruzione.
La detrazione può essere fruita anche nel caso in cui il contribuente riceva altre agevolazioni di natura non fiscale, come contributi o finanziamenti. In tali ipotesi, i contributi o incentivi ricevuti per l’effettuazione degli interventi per il risparmio energico per i quali si beneficia della detrazione del 55 per cento, devono poi essere assoggettati a tassazione separata.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare della detrazione sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica tutti i contribuenti, residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo:
- che possiedono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per conseguire il risparmio energetico;
- che realizzano redditi d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone e società di capitali;
L’ambito soggettivo include anche:
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- i condomini nell’ipotesi di esecuzione di interventi sulle parti comuni condominiali;
- il familiare che convive con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Leasing
Le spese di riqualificazione energetica finanziate dal contribuente mediante contratto di leasing sono essere agevolate; in tal caso la detrazione spetta al contribuente utilizzatore e si determina sul costo sostenuto dalla società di leasing.
Variazione della titolarità dell’immobile
Se varia la titolarità dell’immobile nel corso del periodo di godimento dell’agevolazione, sulle quote residue si dovrà procedere nel seguente modo:
- nella vendita o donazione il diritto viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario;
- nel caso di morte del titolare, il diritto di trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Limiti temporali
La persona fisica, non titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, può operare la detrazione con riguardo alle spese per le quali il pagamento viene eseguito entro il 31 Dicembre 2010.
Il soggetto titolare di reddito d’impresa per lavori relativi all’attività commerciale, può beneficiare della detrazione con riguardo alle spese imputabili nei periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 Dicembre 2010; in tale ipotesi conviene quindi richiesto che il pagamento venga eseguito entro il 31 Dicembre 2010.
Limite della detrazione
L’agevolazione viene ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta sul reddito annua del contribuente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi; l’eventuale importo che eccede non può essere richiesto a rimborso.
Modello di comunicazione
A partire dal 4 Gennaio 2010, i soggetti potranno presentare all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico, al fine di poter beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55 per cento. L’invio della comunicazione prevede l’utilizzo di un software, che sarà reso disponibile a breve sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di presentazione della comunicazione riguarda le spese sopportate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2008; quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con riguardo alle spese sostenute negli anni 2009 e 2010.
La comunicazione riguardante le spese sostenute nel 2009, con riguardo a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno nel 2010, deve essere eseguita entro il 31 Marzo 2010.
Il modello deve essere presentato solamente con riguardo agli interventi i cui lavori proseguiranno oltre il periodo d’imposta 2009; in tal modo, si possono comunicare gli importi delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui i lavori vengono terminati, ed i contribuenti possono beneficiare della detrazione già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di pagamento, senza attendere la fine dei lavori.
A fronte di interventi che interessano più periodi d’imposta, il contribuente deve presentare un modello per ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute spese; il modello non deve essere presentato nel caso in cui i lavoro sono iniziati e conclusi in un solo periodo d’imposta.
Il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i lavori hanno avuto inizio ed entro 90 giorni dal termine di ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
I contribuenti non devono presentare la comunicazione per il risparmio energetico per i lavori sostenuti nel 2007 e nel 2008.
La compilazione della comunicazione prevede l’inserimento dei seguenti dati:
- l’anno in cui sono sostenute le spese per le quali si vuole beneficiare della detrazione d’imposta del 55 per cento;
- i dati identificativi del dichiarante;
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- la tipologia degli interventi eseguiti riportando le relative spese sostenute nell’anno, che potranno riguardare gli interventi che verranno effettuati in epoca successiva.
Il modello e le specifiche tecniche del file telematico, sono contenuti in due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 6 Maggio 2009 e del 21 Dicembre 2009.
In particolar modo, il provvedimento del 6 Maggio 2009 ha stabilito i termini, le modalità ed il contenuto della comunicazione che l’Enea deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati in suo possesso, quali:
- i dati identificativi del soggetto dichiarante;
- i dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
- gli interventi eseguiti sull’immobile, suddivisi nelle diverse tipologie possibili;
- la data di inizio lavori;
- la data di fine lavori;
- il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
- il costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
- l’importo delle spese per le quali si ha diritto a beneficiare delle detrazione d’imposta;
- il costo delle spese professionali, se previsto;
- i dati identificativi del tecnico abilitato, che ha predisposto l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, se previsto.
L’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Ulteriori agevolazioni
Gli adempimenti per il risparmio energetico sono stati ulteriormente semplificati ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 del 26 Settembre 2009, ed entrato in vigore l’11 Ottobre 2009. Il decreto conferma anche la detrazione del 55 per cento non può essere cumulata con il premio aggiuntivo stabilito per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
Adempimenti
Il contribuente, al fine di poter beneficiare della detrazione per il risparmio energetico, non deve eseguire alcun adempimento preventivo, né nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, né nei confronti dell’Asl, salva l’ipotesi in cui tale ultima comunicazione sia prevista dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.
Tutti gli adempimenti e le comunicazioni devono essere eseguiti in occasione del termine dei lavori.
Asseverazione
L’asseverazione permette di dimostrare che l’intervento eseguito soddisfa i requisiti tecnici richiesti.
La normativa prevede l’intervento da parte di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, il quale predispone un certificato di asseverazione che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge.
Il tecnico abilitato deve essere iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali, ovvero ai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali o agrari.
L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, nell’ipotesi in cui vengano utilizzati beni, con determinate caratteristiche energetiche, per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sull’installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione fornita dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate, oppure esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici che il proprietario dell’edificio deve depositare presso le Amministrazioni competenti, in due copie, assieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.
In caso di sostituzione di finestre, le quali includono anche gli infissi, alla certificazione del produttore non devono essere più allegate le certificazioni di conformità alla normativa europea dei singoli componenti.
Attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazioni o qualificazione energetica include i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. La predisposizione di tale attestato prevede l’utilizzo delle procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, o dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 Ottobre 2005.
Se risultano assenti le sopra menzionate procedure, il tecnico abilitato predispone ed assevera un attestato di qualificazione energetica elaborato secondo lo schema riportato in allegato, alla lettera A, del Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007.
Il comma 24, lettera c), della Finanziaria 2008, ha soppresso, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, l’obbligo di far predisporre da un professionista abilitato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, con riguardo solamente agli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e agli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualunque struttura, pubblica o privata.