You are hereHome page / DIMINUISCE IL TASSO DI INTERESSE LEGALE

DIMINUISCE IL TASSO DI INTERESSE LEGALE


Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, è stato aggiornato al ribasso il tasso di interesse legale, passato dalla misura del 3% in vigore fino al 31.12.2009 alla nuova misura dell’1%, valida dal 01.01.2010.
La novità ha riflessi:
¨ sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
¨ sui rapporti creditori/debitori;
¨ sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie, i cui coefficienti sono stati aggiornati con D.M. 23.12.2009 in ragione della nuova misura del tasso legale d’interesse;
¨ sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
¨ sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
L’articolo 1284 del Codice civile, al comma 1, stabilisce che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con proprio Decreto, può modificare annualmente la misura del tasso d’interesse legale, sulla base:
¨ del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi;
¨ del tasso di inflazione registrato nell'anno.
La correzione, quindi, non è automatica, ma ha come presupposto il cambiamento di tali dati di riferimento; il tasso in vigore fino al 31 Dicembre 2009, ad esempio, è rimasto valido per due anni, dal 1° gennaio 2008 a tutto il 2009.
Condizione necessaria perché il nuovo tasso d’interesse venga applicato è che il Decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce (es: entro il 15 Dicembre 2009, se il tasso entra in vigore dal 2010).
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
La misura del tasso d’interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, che qui di seguito si riportano in forma tabellare:

Art. 1284, C.c. fino al 15.12.1990 5%
Legge n. 353/90 dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%
Legge n. 662/96 dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%
DM 10.12.1998 dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%
DM 11.12.2000 dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%
DM 11.12.2001 dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%
DM 1.12.2003 dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%
DM 12.12.2007 dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1284 del Codice civile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 04 Dicembre.2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Dicembre 2009, ha aggiornato il tasso d’interesse legale, che passa dal 3% in vigore fino al 31.12.2009 all’1% in vigore a partire dal 01° Gennaio 2010.
Ravvedimento Operoso
In primo luogo, la nuova misura del tasso d’interesse ha riflessi sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997, istituto che consente, al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
L’istituto, modificato da ultimo dal Decreto Legge numero 185 del 2008, consente di versare contestualmente:
¨ il tributo o l’eventuale differenza (se dovuti);
¨ la sanzione ridotta ;
¨ gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino al giorno tale adempimento è realmente effettuato.
Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2010 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2009, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
¨ gli interessi calcolati al tasso legale del 3% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2009;
¨ gli interessi calcolati al tasso legale dell’1% per il periodo che va dal 01° Gennaio 2010 alla data di regolarizzazione della violazione.
Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2010 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dell’1%.
Rapporti creditori/debitori
La modifica del tasso legale d’interesse ha effetti, inoltre, sui rapporti creditori/debitori, in quanto la nuova misura, a far data dal 1° gennaio 2010, si applica a tutti i crediti a prescindere dalla data in cui essi sono sorti. E’ il caso, ad esempio:
¨ degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282 del Codice civile);
¨ degli interessi imponibili su somme date a mutuo (prestito) nel caso in cui gli stessi non siano determinati per iscritto (art. 1815 del Codice civile);
degli interessi maturati sul deposito cauzionale a favore del conduttore nei contratti di locazione di immobili urbani.

Usufrutto e rendite o pensione vitalizie
In ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, con D.M. 23.Dicembre 2009 sono stati aggiornati anche i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, in quanto correlati proprio al tasso di interesse legale.
Nel caso specifico dell’usufrutto vitalizio, ad esempio, il valore si calcola con la seguente formula:

USUFRUTTO VITALIZIO = valore piena proprietà x tasso legale x coefficiente
Il prospetto di tali coefficienti è allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986).
Si riporta qui di seguito il prospetto aggiornato dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie; tale prospetto, allegato al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, DPR 131 del 1986, è stato aggiornato in funzione della nuova misura del saggio legale degli interessi.

Età del beneficiario (anni compiuti) Nuovo coefficiente valido a partire dal 1° Gennaio 2010 Coeff. valido dal 1° Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2009
Da o a 20 95 31,75
Da 21 a 30 90 30,00
Da 31 a 40 85 28,25
Da 41 a 45 80 26,50
Da 46 a 50 75 24,75
Da 51 a 53 70 23,00
Da 54 a 56 65 21,25
Da 57 a 60 60 19,50
Da 61 a 63 55 17,75
Da 64 a 66 50 16,00
Da 67 a 69 45 14,25
Da 70 a 72 40 12,50
Da 73 a 75 35 10,75
Da 76 a 78 30 9,00
Da 79 a 82 25 7,25
Da 83 a 86 20 5,50
Da 87 a 92 15 3,75
Da 93 a 99 10 2,00

Omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Va segnalato, inoltre, che la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della Legge numero 388 del 2000.
Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste dal comma 8 dello stesso articolo (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con un massimo del 40%, ovvero del 60% nei casi di dichiarazioni omesse) alla misura del tasso legale in caso di:
¨ oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
¨ fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

Inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione
La riduzione del saggio legale d’interesse ha effetti tributari anche sulle nuove opportunità di definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (articolo 5 e articolo 5-bis del Decreto Legislativo numero 218 del 1997, modificati dal Decreto Legge numero 185 del 2008).
L'adesione a tali istituti è, infatti, perfezionabile anche attraverso il pagamento rateale degli importi dovuti previa corresponsione, appunto, degli interessi al saggio legale calcolati:
¨ dal giorno successivo al versamento della prima rata, nel caso di adesione all’invito al contraddittorio;
¨ dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale, nel caso di processo verbale di constatazione.
Altre forme di adesione previste dallo stesso Decreto Legislativo numero 218 del 1997, nonché dall'articolo 48 del Decreto Legislativo numero 546 del 1992, non subiscono, invece, la stessa riduzione. Si tratta degli istituti:
¨ dell'accertamento con adesione;
¨ dell'acquiescenza;
¨ della conciliazione giudiziale;
Per questi la misura degli interessi dovuti a seguito di rateizzazione non è ancorata al saggio legale, ma è fissata al 3,5%, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dal D.M. del 21 Maggio 2009. Esso ha stabilito misure, anche differenziate, per il calcolo degli interessi maturati per:
¨ i pagamenti rateali delle imposte risultanti dalle dichiarazioni;
¨ gli altri pagamenti rateali di tributi;
¨ il versamento delle somme dovute in seguito alla liquidazione automatizzata o al controllo formale delle dichiarazioni;
¨ la ritardata iscrizione a ruolo;
¨ le dilazioni di pagamento delle imposte;
¨ la sospensione amministrativa della riscossione delle imposte;
¨ i rimborsi.

Si riporta qui di seguito la nuova misura degli interessi prevista dal D.M. 21 Maggio 2009.

Interessi per ritardato rimborso delle imposte (art. 1 del decreto)
Descrizione Nuove aliquote Decorrenza
Ritardato rimborso di imposte pagate in esubero (art. 44, D.P.R. 602/1973) 2% annuo1% semestr. 01/01/2010
Ritardato rimborso eseguito mediante procedura automatizzata (art. 44-bis, D.P.R. 602/1973 2% annuo1% semestr. 01/01/2010
Ritardato rimborso IVA(artt. 38-bis e 38-ter, D.P.R. 633/1972) 2% annuo 01/01/2010
Ritardato rimborso imposta di successione e donazione(artt. 42, comma 3, e 37, comma 2, D. Lgs. n. 346/1990) 1% per ogni semestre compiuto 01/01/2010
Ritardato rimborso imposta ipotecaria e catastale (art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 347/1990) 1% per ogni semestre compiuto 01/01/2010
Ritardato rimborso somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari (artt. 1 e 5, Legge n. 29/1961) 1% per ogni semestre compiuto 01/01/2010
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 2 del decreto)
Descrizione Nuove aliquote Decorrenza
Ritardata iscrizione a ruolo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) 4% annuo 01/10/2009
Interessi per dilazione del pagamento (art. 3 del decreto)
Descrizione Nuove aliquote Decorrenza
Dilazione di pagamento (art. 21, D.P.R. n. 602/1973) 4,5% annuo 01/10/2009
Interessi per la sospensione amministrativa (art. 4 del decreto)
Descrizione Nuove aliquote Decorrenza
Sospensione amministrativa della riscossione(art. 39, D.P.R. n. 602/1973) 4,5% annuo 01/10/2009
Interessi per pagamenti rateali (art. 5 del decreto)
Descrizione Nuove aliquote Decorrenza
Rateizzazione dei pagamenti delle imposte sui redditi e dell’Iva(art. 20, D. Lgs. n. 241/1997) 4% annuo pagamenti relativi alle imposte delle dichiarazioni dal 01/07/2009(Unico 2009 compreso)
Rateizzazione dei pagamenti derivanti dai controlli sulle dichiarazioni(art. 3-bis, comma 3, D. Lgs. n. 462/1997) 3,5% annuo 01/01/2010
Pagamento dilazionato delle imposte di successione e donazione (art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 346/1990) 3% annuo a scalare 01/01/2010
Interessi per ritardato pagamento (art. 6 del decreto)
Descrizione Nuove aliquote Decorrenza
Ritardato pagamento imposte sui redditi, Iva e Irap relative alla liquidazione automatica (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 462/1997) 3,5% annuo dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2007
Ritardato pagamento imposte e tributi diversi (rinuncia all’impugnazione, imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale, tasse di concessioni governative, tasse automobilistiche, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale) (art. 15, D. Lgs. n. 218/1997; artt. 54, comma 5, e 55, comma 1, D.P.R. n. 131/1986; D.P.R. n. 641/1972; art. 8, D. Lgs. n. 218/1997; art. 48, D. Lgs. n. 546/1992) 3,5% annuo 01/01/2010
Ritardato pagamento imposte di successione, ipotecarie e catastali (art. 37, comma 1, D. Lgs. n. 346/1990) 2,5% per ogni semestre compiuto 01/01/2010

Occorre, infine, sottolineare che alcune disposizioni di rivalutazione, caratterizzate dal versamento di imposte sostitutive, eventualmente rateizzabili, non subiscono la riduzione del tasso di interesse. È il caso della rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso, gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

NAVIGAZIONE