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Dal 2 settembre 2010 le nuove regole sulla sospensione delle rate per il mutuo prima casa
Il 2 settembre 2010 entra in vigore il regolamento adottato con il D. M. 132/2010, che disciplina l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa. Il Fondo, istituito con la Finanziaria 2008, è finalizzato a coprire i costi e gli oneri sostenuti dalle banche nel caso di sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo da parte del mutuatario.
Per i contratti di mutuo relativi all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, infatti, il mutuatario che si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà economica tale da impedirgli il regolare pagamento delle rate del mutuo, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate, anche se per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
Si precisa, tuttavia, che ad oggi, nel sito internet www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, non sono stati forniti il modello per la domanda di sospensione alle banche e le ulteriori informazioni sull’accesso al beneficio. Manca, inoltre, il “Gestore del Fondo”, che sarà individuato in una società a capitale interamente pubblico.