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Il decreto anti-crisi rende più conveniente l’acquiescenza
L’acquiescenza è uno strumento che permette al contribuente di pagare le maggiori somme oggetto di accertamento, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, beneficiando di determinate agevolazioni.
I benefici dell’acquiescenza possono essere fruiti a condizione che non venga presentato ricorso e istanza di concordato. Il contribuente deve rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento e a formulare l’istanza di accertamento con adesione.
L’acquiescenza dell’atto di accertamento comporta, come primo effetto, la riduzione della sanzione nella misura di ¼ dell’importo irrogato. In ogni caso, l’importo delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali stabiliti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
La riduzione concerne le sanzioni irrogate a fronte di:
violazioni delle imposte sui redditi e dell’Iva oggetto dell’accertamento e quelle relative al contenuto delle dichiarazioni annuali dei redditi e Iva presentate per il periodo di imposta interessato;
l’insufficiente dichiarazione di valore ai fini dell’imposta di registro;
l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di successione e per l’incompletezza o infedeltà della dichiarazione stessa.
Il contribuente, oltre ad accettare in toto la pretesa fiscale formulata dall’Amministrazione Finanziaria, dovrà sottostare ad un’altra condizione: gli importi dovuti, quali imposte, interessi e sanzioni ridotte, dovranno essere versati entro i termini per la proposizione del ricorso.
Quanto finora evidenziato riguarda la disciplina dell’acquiescenza prima del Decreto Anticrisi; con tale ultimo provvedimento, il Fisco si è reso più clemente nei confronti dei soggetti che si “arrendono subito”: il contribuente che accetta il contenuto di un atto di accertamento o di liquidazione, può beneficiare di una riduzione della sanzione pari ad un ottavo.
La novità introdotta dal Decreto Anticrisi riguarda quindi la riduzione delle sanzioni da un quarto ad un ottavo.
Tale novità segue il percorso delle recenti nuove misure riguardanti l’adesione ai processi verbali di constatazione (introdotti dalla Manovra estiva 2008).
In fase di conversione del Decreto Legge numero 185 del 2008, sono state introdotte delle regole, secondo le quali, nel momento in cui l’atto di accertamento o liquidazione non sia stato preceduto dall’invito al contraddittorio da accertamento con adesione, le sanzioni vengono ridotte ad un ottavo, e non ad un quarto, nel caso di acquiescenza da parte del contribuente.
La medesima riduzione della sanzione ad un ottavo opera anche in relazione all’accettazione di atti di imposizione che non sono stati anticipati dai processi verbali di constatazione definibili nella misura di un ottavo del minimo. A tale conclusione si perviene date le disposizioni introdotte dalla Manovra estiva 2008.