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RIMEDI ALLA FATTURA INSOLUTA
La fattura è un documento fiscale obbligatorio, utilizzato per comprovare l’avvenuta cessione di beni, la prestazione di servizi ed il diritto a riscuoterne il prezzo.
Gli elementi formali obbligatori della fattura sono:
· Ditta, denominazione o ragione sociale dell'emittente con indicati l'eventuale nome del rappresentante fiscale, l'indirizzo della sede, il numero di partita Iva;
· Codice fiscale del cedente o prestatore;
· Estremi dell'intestatario della fattura: azienda o privato cittadino che dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo entro i termini stabiliti;
· la data di emissione;
· la numerazione progressiva annuale (che ad ogni inizio anno fiscale deve ripartire da 1);
· la descrizione (anche sommaria) del prodotto/servizio ceduto;
· l'imponibile, ossia l'indicazione dell'importo prima dell'applicazione dell'aliquota IVA;
· eventuali competenze e contributi di legge;
· l'importo dell'IVA in base all'idonea aliquota applicabile al bene oggetto di scambio o eventuale indicazione della legge in base alla quale detto importo non è necessario;
· il totale dato da imponibile più IVA;
· gli eventuali sconti;
· l'eventuale termine di pagamento;
· l'eventuale modalità di pagamento.
Spesso le aziende si trovano in difficoltà ad incassare i crediti derivanti dalle fatture, perciò è importante sapere quali sono le procedure da attuare per garantire il recupero del credito iscritto a bilancio.
Una volta concluso il contratto ed eseguita la prestazione, l’azienda dovrà emettere la fattura contenente la scadenza entro la quale il debitore deve provvedere a versare il saldo; in caso contrario, il creditore procede al recupero del credito nel seguente modo:
1 Sollecito mediante l’invio di raccomandata R.R;
Nel caso in cui il primo sollecito non va a buon fine:
2 Secondo sollecito sempre tramite raccomandata R.R. nel quale però viene specificato l’eventuale ricorso alle vie legali nel caso di mancato pagamento;
3 Incarico ad un legale, il quale provvederà ad inviare una raccomandata A.R. di sollecito;
4 Ricorso per decreto ingiuntivo ed incombenti successivi e/o causa ordinaria;
5 Atto di precetto: una volta notificato, il debitore normalmente ha dieci giorni per pagare le somme intimate;
6 Esecuzione forzata mediante pignoramento mobiliare/immobiliare;
7 Fallimento del cliente: insinuazione nello stato passivo del fallimento;
8 Istanza di fallimento del debitore.
La fattura assume carattere rilevante in funzione della valenza probatoria che può assumere tra le parti, soprattutto nel caso di inadempimento del pagamento da parte del debitore.
Bisogna capire però, se la fattura deve essere considerata una scrittura contabile, o meglio se rientra nella fattispecie prevista dall’art. 2709 del Codice civile, secondo il quale “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore”
Secondo una sentenza della Cassazione, la fattura non può assurgere a prova del contratto, ma può rappresentare un mero indizio della stipulazione dello stesso e dell’esecuzione della prestazione indicata.
Va precisato che, nel caso in cui la fattura non venga contestata, acquista efficacia probatoria del credito, sempre se rilevata nei libri contabili e nelle altre scritture contabili del destinatario.