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L'IVA per cassa


L’articolo 7 del Decreto anticrisi, ha ampliato il campo di applicabile dell’Iva ad esigibilità differita a tutte le operazioni eseguite, nei confronti di soggetti Iva, da parte di soggetti con volume d’affari da stabilire con successivo decreto del ministro dell’Economia.
Il Decreto Anticrisi (D.L. n. 185/2008 convertito definitivamente in legge il 27 Gennaio scorso) ha introdotto l’Iva per cassa, vale a dire il pagamento dell’Iva al momento in cui il corrispettivo viene effettivamente percepito, anche nell’ambito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi eseguite nei confronti di cessionari o committenti che esercitano attività di impresa, arte o professione.
Pur tuttavia, l’imposta diventa esigibile trascorso un anno dal momento in cui viene effettuata l’operazione; tale limite non viene applicato nelle ipotesi in cui il cessionario o il committente, prima che sia trascorso l’anno, venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
A seguito delle modificazioni dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 (Testo Iva), operate a cura dell’articolo 7 del Decreto Anticrisi, l’ambito applicativo del versamento differito dell’Iva è stato notevolmente ampliato.
La disposizione legislativa relativa all’Iva per cassa, non è immediatamente operativa, in quanto necessita, preventivamente, dell’autorizzazione comunitaria.
Inoltre, l’Iva per cassa, è limitata alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi, che abbiano come destinatari altri soggetti passivi Iva.
Il dettato normativo stabilisce che un successivo decreto ministeriale dovrà stabilire il volume d’affari dei contribuenti nei confronti dei quali può essere applicata la norma.
L’articolo 7 del Decreto Anticrisi ha comportato l’insorgere di diversi dubbi negli operatori, dovuti anche alla subordinazione dell’efficacia della disposizione legislativa alla preventiva autorizzazione UE. Quindi, pare di comprendere che l’efficacia della norma non potrà essere fissata al 1° Gennaio 2009, ma solamente nel momento in cui verrà emanata la Decisione del Consiglio europeo, che autorizza l’Italia a introdurre la norma. Diversi operatori hanno espresso alcune riserve circa l’obbligatorietà della preventiva autorizzazione comunitaria; tale autorizzazione pare superflua, in quanto l’articolo 66 della direttiva di rifusione 2006/112/CE e altre norme comunitarie, prevedono che possa essere applicato il differimento dell’esigibilità dell’Iva senza alcuna autorizzazione. La preventiva autorizzazione comunitaria occuperà uno spazio massimo pari ad otto mesi.
Nell’ordinamento italiano, l’Iva ad esigibilità differita, è presente nell’articolo 6 del Testo Iva: per le prestazioni di servizi, vi è un collegamento tra l’effettuazione dell’operazione ed il pagamento del corrispettivo.
Per di più, per tutti i contribuenti, viene stabilito che l’esigibilità venga collegata con l’effettiva corresponsione del corrispettivo per alcune operazioni, sebbene la fattura sia già stata emessa. Tali ipotesi consistono in fattispecie quali le vendite di alcuni prodotti farmaceutici eseguite dai farmacisti, cessioni di beni e prestazioni eseguite a favore dello Stato, ed altri organi quali, per esempio, gli enti pubblici territoriali, le camere di commercio, gli istituti universitari, le Asl.
L’articolo 7 del Decreto anticrisi, ha ampliato il campo di applicabile dell’Iva ad esigibilità differita a tutte le operazioni eseguite, nei confronti di soggetti Iva, da parte di soggetti con volume d’affari da stabilire con successivo decreto del ministro dell’Economia.
Una volta che la disposizione legislativa in esame diverrà operativa, il soggetto Iva, nella predisposizione della fattura di vendita, dovrà indicare che si tratta di “un’operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr numero 633/72”; altrimenti, dovranno essere applicate le regole ordinarie.
Le operazioni effettuate dai soggetti che applicano l’Iva secondo quanto previsto da regimi speciali, quali quello del margine o del reverse charge, vengono escluse dal differimento del versamento dell’Iva.
La nuova disposizione legislativa favorisce gli operatori di piccole dimensioni; infatti, tali soggetti avranno a disposizione maggiori disponibilità di cassa da impiegare anche a fini produttivi.
I soggetti meno avvantaggiati saranno i soggetti passivi Iva che acquisteranno beni e servizi da soggetti che dichiarano in fattura di applicare il metodo dell’Iva differita, in quanto dovranno inserire nella loro contabilità dei conti transitori nei quali registrare tutti i pagamenti eseguiti; tali soggetti, infatti, avranno la possibilità di detrarre l’Iva solamente nel periodo in cui è avvenuto il pagamento della fattura.