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LA TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI
La Legge numero 383 del 18 Ottobre 2001, ha modificato le modalità operative inerenti alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili. Le nuove disposizioni legislative hanno stabilito la soppressione dell’obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine.
La Legge numero 383 del 2001, non riguarda i libri sociali obbligatori previsti dall’articolo j2421 del Codice civile, in particolare:
- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Data la soppressione della bollatura iniziale, la numerazione ora è a carico del soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture.
Entro il 16 Marzo 2009, le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono versare la tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali riguarda:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili;
- le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi.
Tale onere concerne tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione, che presentano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, e quindi anche gli enti che svolgono attività commerciali.
Per quanto riguarda l’anno di inizio attività, il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, deve essere eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente postale numero 6007 (210906 per la Sicilia), intestato all’Ufficio del registro di Roma Tasse concessioni governative, in data antecedente rispetto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, sui cui vanno indicati gli estremi di versamento.
La tassa è stata introdotta nel 2001; la tassa è andata a sostituire la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ rimasta obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che costituiscono i registri sopra menzionati; altro obbligo riguarda l’apposizione della marca da bollo. La bollatura prima della messa in suo dei registri non è più necessaria.
La bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento forfetario annuale, per un importo pari a:
- Euro 309,87 per la generalità delle società;
- Euro 516,46 per le società che, al 1° Gennaio 2008, presentavano un capitale (o fondo di dotazione) superiore ad Euro 516.456,90.
Tale importo viene stabilito dalla nota 3, dell’articolo 23, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 641 del 1972.
Soggetti esclusi dal pagamento della tassa di concessione governativa:
- le società di persone;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali fallite.
A carico di tali soggetti vige l’obbligo del versamento dell’imposta di bollo in misura doppia (Euro 29,24 al posto di Euro 14,62) da applicare sulle pagine dei registri.
Le società di capitali applicano l’imposta di bollo di Euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
Gli importi da versare a titolo di imposta di bollo, sono contenuti nell’articolo 16 della tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 1972.
Il versamento della tassa di concessione governativa, deve avvenire mediante utilizzo del modello F24, indicando i seguenti dati:
- sezione: Erario;
- codice tributo: 7085;
- anno di riferimento: 2009;
L’importo della tassa da versare, può essere compensato con altri crediti relativi a imposte e contributi.
L’omesso versamento della tassa, può essere sanato mediante ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.