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L’ELIMINAZIONE DEL LIBRO SOCI PER LE S.R.L.


Il Decreto Legge numero 185 del 2008, meglio conosciuto come “Decreto Anticrisi” ha abrogato il numero 1) del comma 1, dell’articolo 2478 del Codice civile, determinando in tal modo l’abrogazione, nelle società a responsabilità limitata, del libro soci.
Nel libro soci dovevano essere indicati il nome del socio, la partecipazione ad esso spettante, i versamenti effettuati e le variazioni avvenute.
Secondo la nota numero 2453, emessa da Unioncamere in data 11 Febbraio 2009, l’abrogazione interessa le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, ma non altre forme giuridiche, quale, ad esempio, le società cooperative a responsabilità limitata. L’abrogazione del libro soci non riguarda le società per azioni.
Le nuove disposizioni cominceranno ad essere operative a decorrere dal 30 Marzo 2009, ovvero il sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge numero 185 del 2008, avvenuta in data 29 Gennaio 2009.
Quindi, a seguito dell’abrogazione del libro soci, i libri sociali obbligatori per le società a responsabilità limitata saranno:
- libro delle decisioni dei soci;
- libro delle decisioni degli amministratori;
- libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’articolo 2477 del Codice civile.
L’abrogazione del libro soci comporta numerose conseguenze, tra le quali la più rilevante emergerà nell’ipotesi di trasferimento delle partecipazioni sociali.
Anteriormente alle modifiche apportate dal Decreto Anticrisi, l’articolo 2470 del Codice civile, stabiliva che in ipotesi di trasferimento delle partecipazioni, l’atto avesse effetto:
- tra il cedente e l’acquirente, a seguito della manifestazione del consenso da entrambe le parti;
- nei confronti della società, dal momento in cui veniva iscritto il trasferimento della partecipazione nel libro soci, previo deposito presso il Registro delle Imprese;
- nei confronti dei terzi, dal momento in cui il trasferimento veniva iscritto presso il Registro delle Imprese.
Successivamente alle modifiche introdotte dal Decreto Anticrisi, l’effetto del trasferimento delle quote tra le parti continua ad essere immediato, mentre nei confronti della società si determina dal momento in cui viene depositato l’atto presso il Registro delle Imprese. Il deposito dell’atto deve essere eseguito entro trenta giorni, da parte del notaio o del dottore commercialista che ha redatto l’atto.
A decorrere dal momento in cui viene depositato l’atto, il soggetto che acquisisce le quote sociali assume la veste di socio con la relativa legittimazione ad esercitare i diritti sociali, quali, a titolo esemplificativo, l’esercizio del diritto di voto e la partecipazione alle distribuzioni degli utili.
Dal momento in cui l’atto viene iscritto nel Registro delle Imprese, il trasferimento ha effetto anche nei confronti dei terzi.
A seguito delle nuove disposizioni legislative, gli amministratori devono ora controllare, in modo sistematico, il Registro delle Imprese, allo scopo di monitorare gli eventuali trasferimenti di quote avvenuti tra i soci e identificare i soggetti titolari dei diritti sociali. Inoltre, i nuovi soci sono tenuti a dimostrare la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali mediante idonea documentazione, quale, a titolo di esempio, la visura camerale.
La tenuta del libro soci è ora facoltativa; il libro soci può essere utilizzato per tener memoria delle variazioni avvenute nella compagine sociale, ma le indicazioni in esso apposte non produrranno nessun effetto giuridico.
Ciò che rileva, ai fini dell’acquisizione dello status di socio, non è l’iscrizione dell’atto, bensì il suo deposito presso il Registro delle Imprese. Da tale premessa possono crearsi non pochi dubbi, in quanto il deposito, da eseguirsi secondo modalità telematiche, coincide con il momento in cui il Registro delle Imprese rilascia la ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica spedita via web, momento che può essere conosciuto esclusivamente dalle parti. Una volta che la pratica sia stata oggetto di “deposito”, il Registro delle Imprese svolge le sue attività di controllo e, in caso di esito positivo, la sottopone a iscrizione. Questa fase dovrebbe essere la vera e propria pubblicità, opponibile ai terzi, mentre il deposito è un semplice transito; infatti, solamente con l’iscrizione dell’atto, la società ed i terzi hanno la facoltà di venire a conoscenza dell’avvenuto trasferimento delle quote.
La nuova procedura introduce alcune incertezze: prima del Decreto Anticrisi, gli operatori facevano affidamento su quanto indicato nel libro soci. Ora, tutto dipenderà dal tempo che il Registro delle Imprese impiegherà per passare dallo step del deposito a quello della iscrizione. Di norma, il tempo che intercorre tra i due momenti è breve. Bisogna tenere in debita considerazione che i tempi e le modalità operative delle diverse Camere di Commercio presenti nel territorio nazionale presentano spesso elementi di forte disomogeneità.
Un altro genere di problema è dato dall’ipotesi di effettuazione di trasferimenti di partecipazioni, violando delle clausole indicate nello statuto della società, quali, ad esempio, l’intrasferibilità assoluta delle quote, il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli altri soci, una clausola di gradimento. In tale particolare situazione, secondo la disciplina precedente rispetto a quella introdotta dal Decreto Anticrisi, gli amministratori potevano/dovevano bloccare gli effetti dell’atto nei confronti della società, mediante la negazione dell’annotazione sul libro soci; tale potere/dovere in capo agli amministratori, data l’abolizione del libro soci, è venuto meno. Si attendono dei chiarimenti in ordine al fatto se l’atto debba essere bloccato dal notaio o dal dottore commercialista che ha redatto l’atto di trasferimento (e che quindi potrebbe rifiutarsi di depositarlo nel Registro delle Imprese), oppure se debba comunque essere depositato, salvo poi il ricorso alle vie giudiziarie da parte degli amministratori e degli altri soci.
Il Decreto Anticrisi ha determinato un’equiparazione del trasferimento predisposto da un notaio, con quello eseguito da un dottore commercialista. Infatti, il Decreto Anticrisi ha abrogato il secondo periodo del comma 1-bis dell’articolo 36, Decreto Legge numero 112 del 2008, e quindi, anche nell’ipotesi in cui il trasferimento delle quote venga effettuato da un dottore commercialista, non deve essere più eseguita l’iscrizione dello stesso sul libro soci.
Anteriormente alle modifiche del Decreto Anticrisi, in caso di espropriazione della partecipazione sociale, effettuata mediante pignoramento, la stessa doveva essere indicata, a cura degli amministratori, sul libro soci (articolo 2471 del Codice civile). A seguito dell’abrogazione del Libro soci, tale compito non deve essere più eseguito, e quindi risulta sufficiente la notificazione dell’espropriazione al debitore e alla società, nonché la successiva iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’articolo 16, comma 12-unundecies, del Decreto Anticrisi, stabilisce che gli amministratori devono depositare presso la Camera di Commercio (CCIAA) una dichiarazione, allo scopo di “integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci”. A tale fine si perviene mediante la compilazione dei moduli già previsti per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro delle Imprese, ovvero:
- il modulo B;
- l’intercalare S, indicando nel quadro “Note”, la seguente dicitura: “dichiarazione ai sensi dell’articolo 16, comma 12-undecies, della Legge 28 Gennaio 2009, numero 2”.
Nel campo “note” di ogni quota devono essere indicare le informazioni relative al domicilio di ogni socio e dei versamenti delle singole quote.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso l’uso della firma digitale, entro il 30 Marzo 2009.
Il deposito è esente da ogni imposta e tassa, ivi compresi i diritti di segreteria CCIAA.
Nel caso in cui la dichiarazione venisse presentata oltre il termine sopra evidenziato, la società perderebbe il beneficio dell’esenzione delle imposte dovute e potrebbe vedersi irrogare una sanzione da Euro 206 ad Euro 2065 (articolo 2630 del Codice civile per tardiva presentazione di domande, denuncie e dichiarazioni al Registro delle Imprese).
Si ricorda che entro 60 giorni dalla notifica, è possibile eseguite un versamento “liberatorio” ridotto (oblazione), pari ad Euro 412, il doppio del minimo della sanzione, per ogni responsabile.
Il Decreto Anticrisi ha anche apportato delle modifiche all’articolo 2478-bis del Codice civile, abrogando l’obbligo, in sede di deposito del bilancio al Registro delle Imprese, di allegare l’elenco soci. Si rammenta che tale obbligo era previsto solamente nel caso in cui fossero avvenute delle variazioni nella compagine sociale, nell’ammontare delle quote, ecc.
A partire dal deposito del bilancio 2008, le società a responsabilità limitate non sono più obbligate ad allegare l’elenco soci, neppure in presenza delle variazioni sopra indicate.

I richiami che lo statuto delle società contiene all’abrogato libro dei soci possono essere letti come riferiti al deposito al Registro delle Imprese, anche se risulta consigliabile l’adeguamento dello statuto alla nuova normativa.

La nuova disciplina sopra descritta, fa emergere una nuova funzione del Registro delle Imprese, che oltrepassa di gran lunga la tipica funzione pubblicitaria e informativa, in quanto “costitutiva” dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società.