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DETRAZIONE IVA PER SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE: L’AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE CHIARIMENTI
L’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, del Decreto Legge numero 112 del 2008, convertito dalla Legge numero 133 del 2008, ha introdotto rilevanti novità all’interno della disciplina delle spese per alberghi e ristoranti. Il decreto è intervenuto sia in termini di detrazione Iva, sia per quanto attiene alla deducibilità delle spese sostenute per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande.
Le nuove disposizioni legislative sono rivolte alle imprese e ai lavoratori autonomi.
Iva
A decorrere dal 1° Settembre 2008, non opera più il regime di indetraibilità dell’Iva, stabilito dall’articolo 19-bis1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, qui di seguito denominato “Testo Iva”.
Secondo il nuovo dettato normativo della lettera e), dell’articolo 19-bis1, del Testo Iva, l’Iva a credito riguardante le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, a patto che:
§ tali spese rispettino il principio dell’inerenza con l’attività;
§ le spese siano documentate da una fattura, documento questo da richiedere all’albergatore o al ristoratore.
Giova qui rammentare alcune indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, numero 53/E, pubblicata in data 5 Settembre 2008:
§ nell’ipotesi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente, quale per esempio un dipendente in trasferta, ai fini della detrazione risulta indispensabile che nella fattura vengano indicate anche le generalità del fruitore del servizio;
§ se le spese alberghiere e di ristorazione costituiscono spese di rappresentanza, deve essere applicata la lettera h), dell’articolo 19-bis1 del Testo Iva e quindi la relativa Iva rimane indetraibile;
§ a far data dal 1° Gennaio 2009, è stata introdotta la deducibilità parziale, per un importo pari al 75 per cento dei componenti negativi esaminati, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo;
§ la limitazione della deducibilità del 75 per cento va applicata anche alle spese alberghiere e di ristorazione quando costituiscono spese di rappresentanza;
§ la limitazione della deducibilità del 75 per cento non va applicata nel caso in cui le spese alberghiere e di ristorazione sono sopportate per le trasferte di dipendenti, collaboratori e/o amministratori (per i quali il rapporto di lavoro non configura un’attività di lavoro autonomo) al di fuori del territorio comunale (devono comunque sempre essere rispettati i limiti indicati dall’articolo 95, comma 3, del Tuir);
§ i lavoratori autonomi devono sempre rispettare contestualmente il limite del 2 per cento ovvero dell’1 per cento (per le spese di rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;
§ i lavoratori autonomi devono rispettare contestualmente la deducibilità nella misura del 50 per cento per le spese alberghiere e di ristorazione sopportate per partecipare a convegni, congressi e simili; in tali ipotesi, le spese di albergo e di ristorante sono deducibili in misura pari al 50 per cento del 75 per cento;
§ le spese alberghiere e di ristorazione possono essere dedotte al 100 per cento quando vengono sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito il fatto che la detrazione dell’Iva a credito, riguardante spese alberghiere e di ristorazione, è subordinata al possesso della fattura.
Partendo dalle seguenti premesse:
§ l’Iva indetraibile non può rappresentare un costo ai fini della determinazione del reddito;
§ secondo quanto stabilito dall’articolo 22, comma 1, numero 2), del Testo Iva, in capo agli albergatori ed ai ristoratori, non sussiste l’obbligo di rilasciare la fattura, a meno che la stessa non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di esecuzione dell’operazione;
§ la mancata richiesta della fattura non può generare conseguenze nella determinazione del reddito, dato che in tale situazione l’indetraibilità dell’Iva non scaturirebbe da cause oggettive che vietano l’esercizio del relativo diritto, ma da una valutazione discrezionale del contribuente;
l’Agenzia delle Entrate è pervenuta alla seguente conclusione:
“sebbene, pertanto, il diritto alla detrazione dell’Iva pagata per rivalsa sia subordinato al possesso della fattura, si ritiene che in mancanza della stessa l’imprenditore o il professionista non possano comunque dedurre dal reddito l’Iva compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione”.
Quindi, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, il fruitore di prestazioni alberghiere e di ristorazione, che non richiede l’emissione della fattura (le spese sono documentate da una ricevuta fiscale o da uno scontrino parlante), non può detrarre la relativa Iva e non può neanche dedurla dal reddito.
Tale conclusioni comporta delle ripercussioni anche a livello di modalità di rilevazione di tali documenti. Si consiglia, pertanto, a fronte di spese alberghiere e di ristorazione documentate da ricevuta fiscale o da scontrino fiscale parlante, di rilevare in modo separato in contabilità generale, previo scorporo dell’Iva dall’importo totale, l’importo della spesa deducibile da quello non deducibile.
Circa l’obbligo di cointestare la fattura con i dati dei dipendenti che fruiscono della prestazione alberghiera o di ristorazione, ora l’Agenzia delle entrate permette la “semplice” indicazione dei dati dei dipendenti in fattura oppure in un’apposita nota da allegare alla stessa. La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 6/E del 2009, recita nel seguente modo:
“nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione e colui che materialmente ne usufruisce, la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l’esercizio del relativo diritto. I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la limitazione della deducibilità al 75 per cento, non viene applicata alle trasferte eseguite dagli amministratori di società, per i quali il rapporto di lavoro non configura un’attività di lavoro autonomo.
Per quanto attiene alle spese di albergo e di ristorante sopportate dalla società per le trasferte eseguite dai soci, previo rispetto del principio d’inerenza, tali componenti negativi possono essere dedotti nel limite del 75 per cento.
Le spese sostenute dal datore di lavoro per la gestione diretta del servizio di mensa aziendale non vedono l’applicazione della limitazione della deducibilità stabilita dall’articolo 109, comma 5, del Tuir.
Buoni pasto – Al costo per l’acquisto di buoni pasto (ticket restaurant) non si applica la limitazione della deducibilità del 75 per cento.