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LE MODALITÀ DI COPERTURA DELLE PERDITE DELL’ESERCIZIO
La disciplina da seguire circa il trattamento delle perdite di esercizio è contenuta negli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile per quanto attiene alle società per azioni, e negli articoli 2482-bis e 2482-ter per quanto concerne le società a responsabilità limitata.
Secondo il codice civile, se a seguito dell’emersione di perdite d’esercizio, il capitale diminuisce di oltre un terzo, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. In tale sede, sui soci non grava l’obbligo di procedere alla copertura della perdita, ma hanno la possibilità di rinviare la decisione all’esercizio successivo. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria deve diminuire il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Si ricorda che il capitale minimo previsto dal Codice civile per le società per azioni è pari ad Euro 120.000,00, mentre per le società a responsabilità limitata la soglia minima è fissata ad Euro 10.000,00.
Se l’impresa consegue una perdita di oltre un terzo del capitale, e questo di riduce al di sotto del minimo stabilito dal Codice civile, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra che non sia inferiore al minimo legale, oppure dovranno optare per la trasformazione della società.
Si può ben comprendere che l’aspetto rilevante di questa tematica posso rintracciarsi non tanto nell’entità della perdita in termini assoluti, quanto nella dimensione che il patrimonio netto viene ad assumere a seguito del risultato d’esercizio di segno negativo.
Non sussiste alcuna necessità di procedere alla copertura delle perdite fin tanto che le riserve inclusi tra le voci del patrimonio netto presentano un importo maggiore rispetto alle perdite complessivamente generate.
Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva delle varie situazioni possibili, a seguito del conseguimento di perdite d’esercizio:
Situazione Patrimonio Netto Adempimenti
Perdita d’esercizio Superiore al capitale sociale No obbligo di copertura delle perdite.
Perdita d’esercizio Inferiore al capitale sociale, ma la riduzione è inferiore ad un terzo No obbligo di copertura delle perdite
Perdita d’esercizio Scende al di sotto dei due terzi del capitale sociale, ma non al di sotto del minimo di legge L’organo amministrativo deve convocare l’assemblea. Se entro l’esercizio successivo il patrimonio netto non è tornato al di sopra dei due terzi del capitale sociale, emerge l’obbligo di abbattimento del capitale sociale.
Perdita d’esercizio Scende sotto il minimo di legge ma non al di sotto dei due terzi del capitale sociale No obbligo di riduzione del capitale sociale.
Nel caso in cui la società si trovi obbligata a procedere alla copertura delle perdite, occorre individuare quali poste patrimoniali possono essere utilizzate.
Qui di seguito vengono elencate e commentate le poste patrimoniali utilizzate più di frequente.
RISERVA LEGALE – Tale riserva è prevista dall’articolo 2430 del Codice civile, il quale stabilisce che ogni anno una quota, pari almeno al 5 per cento, degli utili deve essere destinata a riserva legale, fino a quando essa non sia di un ammontare pari ad almeno il quinto del capitale sociale.
La riserva legale è una riserva vincolata, che può essere utilizzata solamente per coprire le perdite.
Secondo quanto disposto dal principio contabile OIC 28, la copertura delle perdite deve avvenire prima con tutte le altre riserve, disponibili o variamente vincolate.
RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI – Questa riserva viene creata quando viene aumentato il capitale sociale a pagamento, e ha natura di riserva di capitale. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2431 del Codice civile, questa riserva non può essere distribuita ai soci fino a quanto la riserva legale non abbia raggiunto il limite del quinto del capitale sociale.
Tale riserva può essere sempre utilizzata per coprire le perdite.
RISERVA DA RIVALUTAZIONE – L’emersione di tale riserva si ha quando si operano delle rivalutazioni monetarie delle immobilizzazioni.
Tale riserva può essere utilizzata per coprire le perdite.
Molto spesso le riserve da rivalutazione sono, dal punto di vista fiscale, in regime di sospensione d’imposta, e quindi, in caso di distribuzione ai soci, si ha una tassazione in capo alla società e ai soci.
RISERVA STRAORDINARIA – Normalmente , in tale riserva confluisce l’utile d’esercizio (ovviamente al netto della quota destinata alla riserva legale) quando i soci decidono di non distribuirlo.
Si tratta di una riserva libera, che può essere utilizzata sia per coprire le perdite, sia per altri scopi, quali, ad esempio, aumento del capitale sociale gratuito.
RISERVA STATUTARIA – La creazione di tali riserve presuppone la sussistenza nello statuto di una clausola che preveda che una parte degli utili debba essere destinata, in via obbligatoria, ad una riserva. L’utilizzo delle riserve statutarie è subordinato ad una delibera dell’assemblea straordinaria, mediante la quale viene modificata la loro natura e destinazione.
RISERVE PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO – Questa riserva deve essere generata, in via obbligatoria, quando la società acquista azioni proprie. La riserva accoglierà un importo pari al costo di acquisto delle azioni proprie. La riserva è indisponibile e non utilizzabile per coprire le perdite, salvo il caso in cui vengano annullate le azioni proprie e, di conseguenza, venga abbattuto il capitale sociale modificata la natura della riserva di cui stiamo trattando.
VERSAMENTO DEI SOCI – I versamenti soci sono apporti di natura patrimoniale eseguiti dai soci, e costituiscono poste del patrimonio netto. I versamenti soci non devono essere confusi con i finanziamenti soci. I finanziamenti soci sono prestiti eseguiti dai soci alla società, i quali attribuiscono al socio il diritto alla restituzione; inoltre, essi hanno natura di debito della società.
I versamenti soci possono essere suddivisi in tre categorie:
1) Versamenti a fondo perduto - il fine di tali versamenti consiste nell’aumentare le risorse finanziarie e la consistenza patrimoniale della società. Possono esseri utilizzati in modo libero per coprire le perdite;
2) Versamenti in conto futuro aumento di capitale – vengono eseguiti dai soci in previsione di un futuro aumento di capitale e quindi si tratta di riserve con uno specifico vincolo di destinazione;
3) Versamenti in conto aumento di capitale – in tal caso l’aumento di capitale sociale a pagamento è stato già deliberato; anche questi versamenti presentano uno specifico vincolo di destinazione.
RISERVA DA DEROGHE EX ART. 2423 DEL CODICE CIVILE – Tale riserva accoglie gli eventuali utili derivanti da deroghe eccezionali all’applicazione dei criteri di valutazione previsti dal Codice civile. Le somme incluse in tale riserva non possono essere distribuite ai soci se non in misura pari agli importi recuperati, negli anni seguenti, con i maggiori ammortamenti eventualmente stanziati. Questa riserva può essere utilizzata per coprire le perdite.
RISERVA DA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO - Questa riserva racchiude gli eventuali utili che provengono dall’applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni. La riserva non può essere distribuita ai soci, ma può essere utilizzata per coprire le perdite.
RISERVA DA UTILI SU CAMBI – In tale riserva vanno iscritti gli eventuali utili scaturenti dalla conversione dei debiti e crediti in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Questa riserva, includendo utili non certi, non può essere distribuita ai soci, ma può essere utilizzata per coprire le perdite.
Da quanto sopra esposto, si possono suddividere le riserve in due categorie:
§ Le riserve indisponibili, che vengono costituite per legge a fronte di prestabilite operazioni e che non sono suscettibili di alcun utilizzo;
§ Le riserve disponibili.