You are hereHome page / LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE D’ACCONTO NON CERTIFICATE
LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE D’ACCONTO NON CERTIFICATE
L’articolo 22, comma 1, lettera c) del Tuir prevede che dall’imposta lorda si scomputano “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo…”.
Il secondo comma del sopra menzionato articolo, recita nel seguente modo: “le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono operate”.
Si ricordano le seguenti nozioni, per quanto attiene ai lavoratori autonomi:
§ I compensi partecipano alla formazione del reddito secondo il principio di cassa;
§ La ritenuta del 20 per cento, stabilita dall’articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, viene operata dal sostituto d’imposta all’atto del pagamento del compenso;
§ L’anno di tassazione dei compensi e quello di esecuzione delle ritenute di norma coincidono.
Di conseguenza, i lavoratori autonomi, nella compilazione del modello UNICO 2009, indicano le ritenute subite con riguardo ai compensi percepiti nel periodo che va dal 1° Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2008.
Invece, per quanto riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio, occorre considerare che:
§ Le ritenute vengono operate dal sostituto d’imposta, vale a dire la casa mandante, all’atto di pagamento della provvigione;
§ La determinazione del reddito segue il principio della competenza stabilito dall’articolo 109 del Tuir.
In tale ambito, l’articolo 25-bis, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 dispone nel seguente modo:”la ritenuta … è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata”.
Quindi, con riferimento alle provvigioni di competenza del 2008, lo scomputo deve essere eseguito:
§ Nel modello Unico 2009 nel caso in cui la ritenuta è stata operata nel 2008 ovvero nel 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione;
§ Nel modello Unico 2010 se la ritenuta viene operata nel 2009 dopo il termine di presentazione della dichiarazione.
Nel caso in cui le ritenute d’acconto subite nel 2009, con riferimento a provvigioni di competenza del 2008, non vengono scomputate nel modello Unico 2009, le stesse potranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi Unico 2010, e quindi non andranno perse.
Il problema dell’omessa certificazione delle ritenute
In capo al sostituto d’imposta vige l’onere di rilasciare ai percettori, vale a dire i lavoratori autonomi e agenti/rappresentanti, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, una certificazione che attesti l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate; questo secondo l’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998.
Cosa succede se il sostituto d’imposta non rilascia la certificazione?
Da una prima lettura dell’articolo 22 del Tuir, è possibile notare che, ai fini dello scomputo delle ritenute subite, non viene richiesto in modo espresso che le stesse vengano attestate da una certificazione; nell’articolo sopra menzionato è presente un riferimento al fatto che le ritenute siano state “operate”, ovvero decurtate dal compenso spettante al percettore.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato non considera la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta come l’unico strumento di prova delle ritenute subite, in quanto ritiene comunque ammissibile anche l’utilizzo di documentazione presentata dal percettore, quale, ad esempio, la fattura emessa (nella quale risulta l’importo lordo spettante, la ritenuta subita e l’importo netto percepito) e l’estratto del conto corrente bancario.
Vi è da segnalare anche un intervento della Corte di Cassazione in materia, con la sentenza numero 7251 del 4 Agosto 1994, secondo la quale:”l’inosservanza dell’obbligo del sostituto d’imposta di trasmettere tempestivamente la certificazione attestante l’ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte al contribuente non fa venir meno il diritto di quest’ultimo a provare la reale entità della base imponibile.. “, stabilendo in tal maniera che è possibile scomputare le ritenute subite anche se non attestate dalla certificazione del sostituto d’imposta.
In questi ultimi giorni, in materia è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 68/E del 19 Marzo 2009, mediante la quale viene concessa la possibilità al contribuente, che non sia in grado di esibire la certificazione, di scomputare in modo legittimo quanto subito ad una condizione: “che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.
La risoluzione sopra menzionata tratta anche il tema dei documenti da esibire in sede di controllo formare da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973; il contribuente dovrà produrre la seguente documentazione:
· La copia della fattura emessa;
· La documentazione bancaria che attesti quanto percepito;
· Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la sopra menzionata documentazione fa riferimento alla fattura emessa contabilizzata correttamente a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.
Cosa succede se la fattura viene regolata in contanti? In assenza della documentazione bancaria, dovrebbe ritenersi possibile che il contribuente produca all’Ufficio, oltre alle copie della fattura, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’importo effettivamente percepito.