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GLI INTERESSI DI MORA
L’articolo 3 del Decreto Legislativo numero 231 del 2002, stabilisce che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo il caso in cui il debitore sia in grado di dimostrare che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Gli interessi di mora vengono previsti con riferimento ai pagamenti in ritardo nell’ambito delle operazioni commerciali aventi ad oggetto la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso.
Gli interessi di morata decorrono in modo automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Nel caso in cui nel contratto non fosse stato indicato il termine di pagamento, la decorrenza degli interessi opera automaticamente, non essendo necessaria la costituzione in mora, alla scadenza dei termini legali, ovvero decorsi 30 giorni dalla data in cui si è ricevuta la fattura o della data in cui viene richiesto il pagamento, oppure dal ricevimento del bene o dalla data di prestazione del servizio, ovvero di accettazione o di controllo della conformità del bene o del servizio a quanto indicato nel contratto, nel caso in cui il debitore abbia ricevuto la fattura prima della data stabilita dalle disposizioni legislative vigenti o dal contratto per l’accettazione o il controllo.
Disposizioni fiscali: gli interessi di mora partecipano alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti e corrisposti (articolo 109, comma 7, del Tuir).
Ai fini Iva, gli interessi di mora non concorrono a formare la base imponibile e quindi le somme dovute a titolo di interessi moratori sono escluse da Iva (articolo 10, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972).
Gli interessi di mora, essendo interessi attivi, vanno iscritti in conto economico nell’ambito delle operazioni finanziarie, e quindi non assumono rilevanza ai fini Irap (articolo 5 e 5-bis del Decreto Legislativo numero 446 del 1997).
I documenti emessi sono soggetti ad imposta di bollo nella misura di Euro 1,81; tale imposta non è dovuta se l’importo indicato non è superiore ad Euro 77,47 (articolo 13 Tariffa, Parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 1972).
Esclusioni
Gli interessi di mora non vanno calcolati con riferimento:
- ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- alle richieste di interessi inferiori ad Euro 5,00;
- ai pagamenti eseguiti a titolo di risarcimento del danno, ivi inclusi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore, o riguardanti dilazioni di pagamento concordate tra le parti.
Saggio degli interessi
Il tasso degli interessi è calcolato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicando alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato del 7 per cento.
Il saggio di riferimento vigente il primo giorno lavorativo della Banca Centrale Europea nel semestre in questione deve essere applicato per i successivi sei mesi.
Il saggio al netto della maggiorazione sopra menzionata, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ogni semestre solare, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per il periodo che va dal 1° Gennaio 2009, al 30 Giugno 2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore, nelle ipotesi di ritardato pagamento nelle transazioni, è pari al 9,50 per cento.