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COME EVITARE IL CONTENZIOSO CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Il Legislatore, al fine di evitare le complesse e lunghe fasi del contenzioso, ha introdotto di recente nell’ordinamento italiano i seguenti due istituti:
- l’adesione ai processi verbali di constatazione (manovra estiva 2008);
- l’adesione agli inviti al contraddittorio (Decreto Anticrisi).
Adesione ai PVC
L’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) è stata inserita nel nuovo articolo 5-bis del Decreto Legislativo numero 218 del 1997 ad opera dell’articolo 83, comma 18, del Decreto Legge numero 112 del 2008.
L’adesione ai PVC comporta la completa accettazione, da parte del contribuente, di tutti i rilievi inclusi nel Pvc; tale nuovo istituto può essere applicato solamente per i verbali consegnati a decorrere dal 25 Giugno 2008, data di entrata in vigore del Decreto Legge numero 112 del 2008.
Come può reagire un contribuente di fronte ad una notifica di un Pvc con esito positivo? Se il contribuente sceglie di optare per il nuovo istituto introdotto dalla Manovra estiva, egli dovrà comunicare, entro 30 giorni, con apposito modello, la sua volontà all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale, il quale include le indicazioni previste dal procedimento di accertamento con adesione e quindi, in modo distinto per ogni tributo, gli elementi su cui la definizione si fonda, oltre alla liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateizzata.
Le disposizioni legislative vigenti prevedono che negli atti di accertamento con adesione vada indicata anche la motivazione relativa alla definizione eseguita. Data la caratteristica dell’istituto dell’adesione ai Pvc, che consente la sola accettazione integrale dei rilievi oggetto di constatazione, gli atti di definizione dei verbali derogano alla necessità della componente motivazionale.
Entro 20 giorni successivi alla redazione dell’atto di adesione, il contribuente presenta al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate la documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento entro 10 giorni dall’avvenuto versamento.
A fronte dell’adesione al contenuto integrale del processo verbale di constatazione, il contribuente beneficia del dimezzamento della misura delle sanzioni ordinariamente dovute in ipotesi di accertamento e omessa impugnazione. Quindi, al contribuente che aderisce al Pvc verranno irrogate sanzioni in misura pari al 12,50 per cento del minimo di legge.
Di fronte all’adesione ai Pvc, il contribuente può accedere alla rateizzazione delle somme dovute all’Erario; in tale ipotesi non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 55/e del 17 Settembre 2008, ha chiarito che, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione. Inoltre, egli può corrispondere gli importi dovuti in un massimo di otto rate trimestrali, di pari importo, o di 12 rate trimestrali se gli importi sono superiori ad Euro 51.645,69, senza bisogno di prestare alcuna garanzia.
L’adesione ai Pvc è permessa solo per i verbali che includono la constatazione di violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi e Iva, basata su elementi che consentono di stabilire l’esistenza di:
- redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente; deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o maggiori imposte non versate;
- Iva non dichiarata, totalmente o parzialmente; detrazioni in tutto o in parte non spettanti; Iva o maggiore Iva non versata.
Restano escluse da tali ipotesi, quelle previste dagli articoli 36-bis (liquidazione automatizzata) e 36-ter (controlli formali) del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, e quelle di liquidazione automatizzata previste dall’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.
Il contribuente può agire ai Pvc anche di fronte alle violazioni, sempre di natura sostanziale, relative all’Irap, all’addizionale regionale o comunale all’Irpef, alle imposte sostitutive dei redditi e a quelle per le quali sono applicabili le norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Le modalità di esecuzione della comunicazione dell’adesione ai Pvc sono descritte da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 Settembre 2008.
Il modello per la comunicazione dell’adesione ai Pvc è composta da un riquadro introduttivo e da due sezioni. Nel riquadro introduttivo il contribuente indica l’ufficio dell’Agenzia competente in ragione dell’annualità oggetto di definizione e l’organo dell’Amministrazione che ha predisposto il processo verbale. Nella prima sezione devono essere indicati i dati del processo verbale di constatazione, mentre la sezione seconda accoglie i dati del dichiarante.
Se il verbale riguarda società di persone, la comunicazione dell’adesione deve essere eseguita dal legale rappresentante della società. Lo stesso principio va applicato anche per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 e 116 del Tuir).
La comunicazione può essere consegnata direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha predisposto il processo verbale di constatazione , i quali rilasciano una ricevuta di presentazione. La comunicazione può essere anche spedita a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto per la comunicazione dell’adesione, occorre tenere in considerazione la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.Di fronte alla notifica di un Pvc, la prima possibilità che il contribuente prende in considerazione consiste nell’adesione totale, prestando acquiescenza integrale ai risultati del verbale. A fronte del pagamento degli importi dovuti, il contribuente ottiene una riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo.
A tale conclusione perverrà il contribuente che, di fronte alla contestazioni del Fisco, non avrà alcuna possibilità di difesa.
In altre ipotesi, il contribuente, potrebbe trovarsi di fronte ad un Pvc i cui contenuti potrebbero non essere integralmente a lui sfavorevoli; in questi casi, però, al contribuente non è concessa la possibilità di aderire parzialmente alle violazioni contestate dal Pvc.
Nel caso in cui i rilievi dell’Ufficio possono essere contrastati, il contribuente ha la possibilità di comunicare, nel termine di 60 giorni, osservazioni e richieste che sono poi valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emesso prima che scada il sopra menzionato termine, salvo casi di particolare urgenza (articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente). Non sembra che il termine di 60 giorni possa essere considerato come perentorio. Si ritiene che se il contribuente presenta le proprie osservazioni trascorsi già 60 giorni, l’Ufficio impositore dovrà comunque tenerne conto; invece, nel caso in cui le memorie del contribuente fossero pervenute entro il termine di 60 giorni, l’Ufficio impositore dovrà specificare nell’eventuale successivo atto di accertamento le motivazioni per le quali le hanno ritenute irrilevanti, integralmente o parzialmente.
Il contribuente di fronte al rilascio della copia del processo verbale di constatazione può reagire in un altro modo: egli può richiedere istanza affinché l’Ufficio provveda a predisporre una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione in accertamento con adesione. In tal modo il contraddittorio dell’accertamento con adesione, successivo all’emanazione dell’atto di accertamento, viene anticipato.
L’adesione al contraddittorio
L’adesione al contraddittorio è stato introdotta nell’ordinamento italiano ad opera del Decreto Anticrisi (Decreto Legge numero 185 del 2008). Tale decreto ha inserito nell’articolo 5 del Decreto Legislativo numero 218 del 1997 il nuovo comma 1-bis.
Tale nuovo istituto stabilisce che la comunicazione di invito al contraddittorio includa anche le maggiori imposte e sanzioni dovute dal contribuente in seguito alla motivazione contenuta nello stesso invito. L’invito indica la data del contraddittorio tra ufficio e contribuente. Il contribuente, in tal caso, può aderire in modo diretto alle somme richieste con l’invito, e quindi non si reca al contraddittorio; in tal modo, le sanzioni subiscono una riduzione ad un ottavo del minimo (stessa riduzione prevista per l’adesione al Pvc).
L’invito al contraddittorio risulta alternativo rispetto all’adesione ai Pvc.
Per aderire a tale agevolazione, il contribuente resta adesione all’invito entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Il contribuente presenta una comunicazione di adesione all’invito. A tale modello, il contribuente deve allegare la quietanza dell’avvenuto pagamento dell’unica o della prima rata. Anche questa agevolazione consente al contribuente di procedere alla rateizzazione delle somme dovute.
In caso di rateizzazione delle somme dovute, il contribuente non deve prestare alcuna garanzia, e gli interessi vengono computati sull’importo delle rate successive alla prima, applicando il saggio legale a partire dal giorno successivo al versamento della prima rata.
Il contribuente non può beneficiare dell’agevolazione in oggetto quando l’invito al contraddittorio è stato preceduto da processi verbali di constatazione definibili con l’articolo 5-bis del Decreto Legislativo numero 218 del 1997 per i quali non è stata prestata adesione.
Il contribuente ha la possibilità di aderire direttamente all’invito, quindi senza partecipare ad alcun contraddittorio, mediante la presentazione di una comunicazione all’Ufficio ed il versamento delle somme dovute.
Il contribuente ha altresì la possibilità di non dare corso all’invito; in tal caso egli non potrà più accedere, con riferimento alla medesima situazione, al procedimento di accertamento con adesione, in relazione a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo numero 218 del 1997, che consente la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, in presenza di atto di accertamento o di rettifica, solo quando l’atto non sia stato preceduto dall’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo numero 218 del 1997.
Secondo quanto affermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 4 del 16 Febbraio 2009, la definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il pagamento dell’unico o prima rata. Invece, nell’adesione ai Pvc, il perfezionamento avviene con la mera comunicazione da parte del contribuente.
Il contribuente che vuole aderire all’invito al contraddittorio deve utilizzare lo stesso modello previsto per l’adesione ai Pvc, il quale dovrà essere adattato in modo opportuno.
Nel modello dovranno essere indicati:
- il soggetto che presenta la comunicazione;
- l’atto di invito al contraddittorio per il quale si vuole prestare adesione;
- il numero delle rate scelte (in caso di pagamento rateizzato).
Il contribuente deve allegare alla comunicazione la quietanza dell’avvenuto versamento dell’unica o della prima rata.
Sempre la circolare numero 4 del 2009, chiarisce che la mancata adesione ai Pvc, secondo il Decreto Legge 112 del 2008, non pregiudica la possibilità di avvalersi dell’accertamento con adesione ordinario.
Il Decreto Anticrisi stabilisce inoltre che l’adesione agli inviti al contraddittorio non può essere effettuata per gli inviti preceduti da Pvc definibili con le misure del decreto della manovra estiva 2008. I processi verbali definibili sono quelli che scaturiscono da un atto di accertamento parziale (articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e articolo 54, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972). In altri termini, di fronte ad un Pvc che determina l’emissione di un accertamento parziale, per il quale il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione, l’eventuale invito al contraddittorio predisposto dall’Ufficio non può essere definito in modo diretto, con sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo; si perviene a tale conclusione, dato il fatto che il contribuente poteva già aderire al Pvc mediante l’adesione all’istituto introdotto dalla Manovra Estiva.
Il contribuente che non ha aderito ad un Pvc entro 30 giorni, può comunque accedere all’accertamento con adesione ordinario; quindi, di fronte ad un Pvc non definito mediante adesione al Pvc (istituto introdotto dalla Manovra Estiva), il contribuente può presentare istanza per la formulazione della proposta di accertamento con adesione da parte dell’Ufficio.
Può accadere che l’invito al contraddittorio scaturisca dall’istanza di accertamento con adesione fatta dal contribuente al quale è stato consegnato un Pvc. Se il Pvc poteva essere definito mediante l’accesso all’istituto dell’adesione ai Pvc (Decreto Legge 112 del 2008), l’adesione diretta all’invito non può essere attivata dal contribuente; in questa situazione, il contribuente può accedere all’accertamento con adesione ordinario. Nel caso in cui, invece, il verbale non può essere definito con l’adesione ai Pvc, l’adesione diretta all’invito può essere eseguita da parte del contribuente; una situazione di questo genere potrebbe configurarsi in presenza di un verbale consegnato al contribuente prima del 25 Giugno 2008. Anche in questa ipotesi il contribuente è sempre libero di avvalersi dell’istituto dell’accertamento con adesione ordinario.
Di fronte ad un atto di accertamento, il contribuente può prestare acquiescenza, secondo la nuova disciplina dettata dal comma 2-bis dell’articolo 15 del Decreto Legislativo numero 218 del 1997; se il contribuente aderisce al contenuto dell’atto, mediante versamento di quanto richiesto entro il termine di presentazione del ricorso, le sanzioni vengono ridotte ad un ottavo, se l’atto impositivo non è stato preceduto da un Pvc definibile con l’istituto dell’adesione ai Pvc, o da un invito al contraddittorio definibile in modo diretto con le sanzioni ridotte ad un ottavo.