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L’IVA PER CASSA: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 20/E del 30 Aprile 2009, ha fornito alcune delucidazioni riguardanti il regime dell’Iva ad esigibilità differita, meglio conosciuto come “Iva per cassa”, introdotto nell’ordinamento italiano dall’articolo 7 del Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009.
Le disposizioni attuative richieste dalla disposizione legislativa sopra menzionata, sono state predisposte ad opera del Decreto Ministeriale del 26 Marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 96 del 27 Aprile 2009.
I soggetti che desiderano accedere al regime dell’Iva per cassa devono rispettare un requisito ritenuto indispensabile: il volume d’affari non deve oltrepassare il limite di Euro 200.000,00.
Con il regime dell’Iva per cassa, l’Iva diviene esigibile al momento della effettiva riscossione del corrispettivo.
La circolare numero 20/E del 2009, specifica che tra i soggetti destinatari del nuovo regime, vengono inclusi anche gli enti non commerciali che avranno quindi la possibilità di emettere fatture ad esigibilità differita con riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito della propria attività commerciale eseguita a supporto di quella istituzionale.
L’Agenzia delle Entrate avverte i contribuenti di far attenzione nell’effettuazione di operazioni nei confronti di persone fisiche titolari di un’impresa individuale o esercenti arti o professioni, in quanto tali soggetti possono eseguire acquisti sia sotto la veste di soggetto passivo Iva, sia sotto quella di privato consumatore.
Il nuovo regime dell’Iva per cassa è divenuto operativo a partire dal 28 Aprile 2009, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 26 Marzo 2009. Al fine di poter individuare il momento di effettuazione delle operazioni, giova ricordare che:
- per le cessioni di beni immobili, conta il momento in cui viene stipulato l’atto;
- per le cessioni di beni mobili, vale il momento della loro consegna o spedizione.
Se la fattura viene emessa prima del verificarsi di tali fatti, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo indicato in fattura, alla data della medesima.

Cosa succede se il soggetto passivo Iva oltrepassa il limite del volume d’affari, fissato ad Euro 200.000,00?
Nel momento in cui si supera il limite previsto dalle disposizioni legislative, il contribuente non può più emettere fatture con imposta ad esigibilità differita, e quindi per le operazioni eseguite in data successiva, non potrà più beneficiare del nuovo regime. Se per errore, il contribuente emette comunque fatture con Iva ad esigibilità differita, egli dovrà computare l’Iva differita in modo errato, nella liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale l’operazione si considera eseguita. In mancanza di ciò, emerge una ipotesi di omesso versamento.

Limiti di tempo
A prescindere dal pagamento del corrispettivo, l’Iva diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Una volta decorso l’anno, emerge il diritto alla detrazione per l’acquirente o committente.
Tale limite non viene applicato relativamente alle operazioni eseguite nei confronti di cessionari o committenti che, prima che sia decorso l’anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive. Quest’ultimo momento coincide:
- in caso di fallimento, con la data della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale;
- nell’ipotesi di esecuzione forzata in forma generica con l’atto di pignoramento.
Nel caso in cui la procedura concorsuale venisse revocata dopo un anno dalla effettuazione dell’operazione oggetto di differimento, l’Iva diventa esigibile e partecipa alla prima liquidazione successiva alla data di revoca.

Note di variazione
Per quanto concerne le variazioni in aumento (articolo 26, comma 1, Decreto Iva), l’anno si calcola a partire dalla effettuazione della originaria operazione anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta.
Le variazioni in diminuzione (articolo 26, comma 2, Decreto Iva) possono essere effettuate senza limiti temporali, e quindi non vengono influenzate dal termine annuale.
Le variazioni in diminuzione previste dal terzo comma dell’articolo 26, del Decreto Iva, devono essere eseguite entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’originaria operazione.

Esclusioni
Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 1, del Decreto Ministeriale del 26 Marzo 2006, i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, non possono accedere al regime dell’Iva per cassa.
La circolare numero 20/E del 2009, stabilisce che non possono beneficiare del regime dell’Iva per cassa i contribuenti che si avvalgono dei seguenti regimi:
- regime monofase (articolo 74, comma1, Decreto Iva);
- regime del margine per beni usati (articolo 36 del Decreto Legge numero 41 del 1995);
- regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del Decreto Iva).
Non possono accedere al regime dell’Iva per cassa i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’Iva applicando il sistema del reverse charge.
Per la stessa motivazione, non è consentito optare per l’Iva per cassa relativamente alle cessioni intracomunitarie o alle operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Decreto Iva, vale a dire le cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’Iva in fattura e non è debitore della relativa imposta.
L’esclusione riguarda le singole operazioni soggette ad un regime speciale o al meccanismo del reverse charge.

Indicazione del regime dell’Iva per cassa in fattura
La circolare numero 20/E del 2009, afferma che l’indicazione in fattura di una dicitura come “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009” risulta necessaria ai fini della fruizione del regime dell’Iva per cassa.
Se il cedente non inserisce una dicitura di tale tipo in fattura, l’Iva si considera ad esigibilità immediata.
Con riguardo alle operazioni per le quali il differimento dell’esigibilità era già stabilito dal secondo periodo del quinto comma, dell’articolo 6 del Decreto Iva, vale a dire operazioni effettuate nei confronti di alcuni soggetti quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, ecc…) non deve essere apposta alcuna annotazione in fattura, dato che l’esigibilità differita rappresenta il regime ordinario.

Quando si considera eseguito il pagamento? Per individuare la data di incasso o pagamento, la circolare numero 20/E del 2009 specifica che in tutte le situazioni in cui il regolamento dell’operazione non venga eseguito in contanti, bisogna far riferimento alle risultanze dei conti correnti dai quali risulta l’accredito del corrispettivo.
Quindi, in tutte le ipotesi in cui il pagamento avvenga mediante assegno bancario, ricevute bancarie, R.I.D., bonifico bancario, occorre far riferimento al momento in cui avviene l’effettivo accreditamento delle somme sui conti correnti.
Tale ultima precisazione, deve intendersi valida anche per determinare il momento di effettuazione del regolamento della fattura necessario per esercitare il diritto alla detrazione.

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