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LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RE


Il Quadro Re accoglie i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni poste in essere da persone fisiche titolari di partita Iva.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 53, comma 1, del Tuir, ai fini Irpef, le caratteristiche rilevanti del lavoro autonomo come esercizio di arti e professioni sono:
- l'abitualità, vale a dire lo svolgimento dell’attività in modo stabile, sistematico e programmato;
- la non esclusività, in quanto l’artista e/o il professionista può esercitare in contemporanea anche altre attività;
- la professionalità, la quale sussiste quando il soggetto esegue una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico fine.
I redditi che scaturiscono da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rappresentano redditi di lavoro autonomo occasionale che vanno indicati nel quadro RL, Sezione II-A, in quanto qualificati come “Redditi diversi”.
Il quadro RE va compilato dagli esercenti arti e professioni che determinano il reddito in modo analitico e che sono alternativamente:
- obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- esonerati dalla tenuta delle scritture contabili in quanto hanno aderito al regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13, legge numero 388 del 2000).

Determinazione del reddito
L’articolo 54 del Tuir prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è il risultato della seguente differenza:

=

Per gli esercenti arti e professioni vale il criterio di “cassa” con alcune eccezioni, quali:
- l’ammortamento, in quanto il costo di un bene strumentale avente utilità pluriennale viene imputato per quote in ogni esercizio in cui viene utilizzato, a prescindere dal pagamento;
- canoni di leasing (seguono il criterio della competenza);
- quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza (deducibilità della quota maturata nell’anno anche se non viene effettivamente corrisposta.
Secondo il principio di cassa, i compensi e le spese partecipano alla determinazione del reddito del periodo d’imposta nel quale avviene il relativo pagamento; quindi, rileva il momento dell’incasso o dell’effettivo pagamento della fattura emessa o della fattura ricevuta.
Le disposizioni legislative attinenti alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, incluse nell’articolo 54 del Tuir, hanno subito, nel corso degli ultimi anni, molteplici innovazioni, che nei fatti si sono concretizzate in un avvicinamento alle regole di determinazione del reddito d’impresa.

Documentazione
I dati indicati nel quadro RE provengono dalle scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria per legge.
Nel caso in cui il contribuente fruisca del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive, i dati provengono direttamente dai documenti contabili, il cui obbligo di conservazione permane.

Plusvalenze e minusvalenze
L’articolo 54 del Tuir attribuisce rilevanza alle plusvalenze conseguite ed alle minusvalenze realizzate nell’ambito del reddito professionale. Il comma 1-bis del sopra menzionato articolo, assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, alle seguenti condizioni:
- le plusvalenze devono scaturire da una cessione a titolo oneroso;
- le plusvalenze vengono realizzate mediante risarcimento, anche assicurativo, in caso di perdita o danneggiamento dei beni;
- le plusvalenze riguardano beni destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.
Invece, per quanto attiene alle minusvalenze, il comma 1-bis1 dell’articolo 54 del Tuir, stabilisce la loro deducibilità a condizione che siano realizzate mediante cessioni a titolo oneroso o mediante risarcimento. Non possono essere dedotte, in ambito professionale, le minusvalenze derivanti da autoconsumo.
Le plusvalenze, se soddisfano le condizioni sopra indicate, vanno indicate nel seguente rigo del quadro RE:

mentre le minusvalenze vanno indicate nel seguente rigo:

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 310/E/08, ha affermato che le nuove disposizioni che attribuiscono rilievo a plusvalenze e minusvalenze, per quanto attiene ai redditi di lavoro autonomo, sono applicabili solamente ai beni acquisiti dal professionista in epoca successiva all’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dal Decreto Legge numero 223 del 2006 e dalla Finanziaria 2007.
Quindi, per i beni mobili, le nuove disposizioni riguardano quelli acquistati successivamente rispetto alla data del 4 Luglio 2006.
Invece, per quanto attiene i beni immobili, le nuove disposizioni riguarderanno quelli acquistati a partire dal 1° Gennaio 2007.
Le plusvalenze e le minusvalenze vengono determinate sulla base della differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato, ovvero se non c’è un corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene e il medesimo costo non ammortizzato.
La circolare numero 28/E/06 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per i beni del professionista il cui costo non possa essere integralmente deducibile, quali, a titolo di esempio, le autovetture o gli impianti di telefonia sia fissa che mobile, le plusvalenze e le minusvalenze partecipano alla determinazione del reddito nella stessa proporzione che esiste tra l’importo dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
Le plusvalenze e le minusvalenze partecipano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nell’esercizio in cui il corrispettivo o l’indennità vengono percepiti dal lavoratore autonomo.
Nell’ambito del reddito professionale, non si può applicare la tassazione in quote costanti delle plusvalenze patrimoniali (possibilità invece prevista dall’articolo 86 del Tuir per gli imprenditori).
Inoltre, non sembra possibile attribuire rilevanza alle plusvalenze nell’ipotesi di beni immobili ad uso promiscuo; secondo quanto stabilito dall’articolo 43 del Tuir, sono considerati “strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” e, contemporaneamente, l’articolo 54 prevede la rilevanza di tali componenti solo se relativi a “beni strumentali”.
Invece, per quanto riguarda i beni mobili ad uso promiscuo, dato che l’articolo 54 del Tuir consente la deducibilità nella misura del 50 per cento degli ammortamenti, si può ritenere quale tesi più convincente, quella di considerare la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze nella medesima misura.
Spese per mezzi di trasporto
Anche per i professionisti vige la percentuale di deducibilità degli oneri riguardanti i veicoli stradali a motore stabilita dall’articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir, stabilita nella misura del 40 per cento, con il tetto massimo di Euro 18.075,99 per le spese riguardanti l’acquisizione dei veicoli).
La percentuale di deducibilità è del 90 per cento per quanto attiene ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, senza alcun tetto massimo di deduzione per le componenti legate all’acquisizione, quali le quote di ammortamento, i canoni di noleggio e leasing.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 12/E/08, con la risposta numero 5.4, ha precisato che le percentuali di deducibilità non si applicano al costo deducibile, ma vanno invece applicate alle singole quote annuali di ammortamento, quindi, a prescindere dalla percentuale di costo complessivamente dedotta.
Nella compilazione del modello Unico 2009, a differenza di quanto avveniva con le versioni dei modelli precedenti, tutte le spese sopportate per l’acquisto di carburante vanno indicate nel rigo RE19 e non più in due righi distinti a seconda del mezzo a cui fanno riferimento.

Nella colonna 2 del rigo RE19, per quanto attiene ai veicoli stradali a motore, vanno indicati:
- il 40 per cento delle spese di carburanti e lubrificanti di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo;
- il 90 per cento delle spese di cui al punto precedente, sopportate per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti e/o collaboratori, nel caso in cui il veicolo in questione è assegnato al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta;
- il 40 per cento delle altre spese, diverse da quelle per carburanti e lubrificanti, limitatamente ad un solo veicolo, per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (esempio: bollo, assicurazione, tassa di immatricolazione, pedaggi autostradali);
- il 90 per cento delle spese di cui al punto precedente, sopportate per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti e/o collaboratori, nel caso in cui il veicolo in questione è assegnato al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.

Telefonia
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1, dell’articolo 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo numero 259 del 1° Agosto 2003, sono deducibili nella misura dell’80 per cento (comma 3-bis, dell’articolo 54, del Tuir).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione ministeriale numero 320/E/08, ha specificato che il regime di deducibilità parziale nella misura dell’80 per cento concerne non solamente gli impianti di telefonia mobili, ma anche quelli di telefonia fissa.
La risoluzione ministeriale numero 104/E/07 ha affermato che tra le spese di acquisto e impiego degli apparecchi telefonici sono incluse anche quelle relative alle componenti accessorie necessarie per la connessione ed il funzionamento del servizio telefonico (esempi: le spese per l’acquisto del modem, del router ADSL, dello specifico software). Tali disposizioni non riguardano la spesa relativa al personal computer utilizzato per la connessione.
Per quanto attiene alla compilazione del quadro RE di Unico 2009, i righi RE7, RE8 ed RE9 accoglieranno le spese di acquisizione di tali bene, mentre nel rigo RE19 andranno indicate le spese di impiego (esempio: traffico telefonico).

La deducibilità dell’Irap
La disposizione contenuta nell’articolo 6 del Decreto Anticrisi, può essere applicata anche da parte di coloro che producono reddito di lavoro autonomo; tale norma permette la deduzione parziale dell’Irap dall’Irpef dovuta dallo stesso professionista.
La disciplina della deduzione parziale dell’Irap è stata oggetto della circolare numero 16/E/09 dell’Agenzia delle Entrate.
L’Irap deducibile va indicata nella colonna 1 del rigo RE19:

In tale colonna va indicato il 10 per cento dell’Irap pagata nel 2008.

Spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione
Nell’ambito delle spese di vitto e alloggio, le novità introdotte dalla Manovra d’estate (Decreto Legge numero 112 del 2008), le quali limitano la deducibilità di tali spese alla misura del 75 per cento, in aggiunta alla soglia determinata in ragione del 2 per cento dei compensi, diventano operative a decorrere dal periodo d’imposta 2009; quindi, nel modello Unico 2009, riguardante il periodo d’imposta 2008, l’operatore deve applicare solamente il limiti del 2 per cento. Ai sensi del quinto comma dell’articolo 54 del Tuir, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, possono essere dedotte per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
L’Iva assolta sulle spese alberghiere e di ristorazione, a partire dal 1° Settembre 2008, può essere detratta in modo integrale.
Sussistono però delle deroghe al limite di deducibilità; infatti, le spese di vitto e alloggio possono essere dedotte integralmente se:
- sostenute dal committente per conto del professionista;
- addebitate dal professionista nella fattura emessa nei confronti del proprio cliente.
Secondo quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 28/E/06, la spesa alberghiera e/o di ristorazione, sopportata dal committente, costituisce, per il lavoratore autonomo, un compenso in natura da indicare nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.
Tale ultima disposizione menzionata non può essere applicata nel caso in cui le spese vengano sopportate direttamente dal professionista e addebitate in fattura, a titolo di rimborso, al cliente. Tali spese, per poter essere integralmente dedotte, devono essere sostenute dal committente.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 28/2006 e numero 11/07 ha specificato gli adempimenti a carico del professionista e del committente:
- il committente:
o riceve dall’albergatore o ristoratore il documento fiscale a lui intestato con indicato il professionista che ha usufruito del servizio;
o comunica al professionista l’importo della spesa effettivamente sostenuta ed invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;
- il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente.
Solamente a tal punto il professionista può considerare il costo come deducibile senza alcuna limitazione.
Tali spese trovano indicazione nel rigo RE15 del quadro RE:

Nella colonna 1, vanno indicate le spese di vitto e alloggio integralmente sostenute dal committente per conto del professionista e, da questi, addebitate in fattura; tali spese sono integralmente deducibili (articolo 54, comma 5, del Tuir).
Nella colonna 2 va indicato l’intero ammontare delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista.
Nella colonna 3 va indicato l’importo deducibile; si fa notare che l’importo deducibile indicato in colonna 2 non può essere superiore al 3 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti, scaturente dalla differenza tra l’importo totale dei compensi (RE6) al netto dell’importo delle plusvalenze patrimoniali indicato nel rigo RE4.