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L’ACCONTO ICI 2009
Il 16 Giugno 2009 scade il termine per il versamento della prima (acconto) o unica rata (acconto + saldo) dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 2009.
Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi riguardante il 2008, vale a dire il modello Unico 2009, deve essere presentata la dichiarazione Ici per l’anno 2008, nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.
L’acconto Ici 2009 va versato entro il 16 Giugno 2009; il saldo Ici 2009, con eventuale conguaglio sull’acconto pagato, va versato nel periodo compreso dal 1° Dicembre al 16 Dicembre 2009.
Il modello della dichiarazione Ici, completo delle relative istruzioni, è contenuto nel Decreto Ministeriale del 12 Maggio 2009 (Ministero delle finanze).
La dichiarazione Ici deve essere presentata nelle ipotesi in cui gli immobili (terreni e fabbricati), nel corso del 2008, siano stati oggetto di variazioni, soggettive e oggettive, che hanno comportato una diversa determinazione dell’imposta dovuta.
Da tale adempimento vengono esclusi i contribuenti danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato diversi Comuni della regione Abruzzo. Per tali soggetti, le scadenze relative agli adempimenti e ai versamenti tributari sono sospesi fino al 30 Novembre 2009.
Ogni Amministrazione comunale ha la possibilità di deliberare, data l’ampia potestà regolamentare sancita in particolar modo dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo numero 446 del 1997, norme modificative alla disciplina generale dell’Ici. Infatti, in Comune impositore può:
- fissare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che effettuano interventi allo scopo di recuperare unità immobiliari inagibili o inabitabili, oppure interventi destinati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico situati nei centri storici;
- deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, e fino all’azzeramento dell’imposta, a favore di proprietari che danno in locazione, a titolo di abitazione principale, fabbricati oggetto di contratti predisposti ai sensi della Legge numero 431 del 1998;
- stabilire, a partire dal 2009, un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i contribuenti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili;
- prevedere esenzioni o riduzioni per i proprietari di fabbricati locati a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il 31 Dicembre. Queste deliberazioni, anche se approvate all’inizio dell’esercizio, sempre nel rispetto del termine sopra menzionato, producono effetti a partire dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. Se non avviene alcuna approvazione entro la suddetta scadenza, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Qui di seguito si elencano le principali novità che hanno interessato la disciplina ICI:
- il riconoscimento della ruralità a tutti i fabbricati, abitativi o strumentali all’esercizio dell’attività agricola;
- l’inclusione dei tributi locali nel regime agevolativo stabilito in favore dei distretti produttivi e reti d’impresa e delle catene di forniture;
- l’aggiornamento dei coefficienti utilizzati per calcolare il valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, integralmente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- l’approvazione di un nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’Ici (Decreto Ministeriale del 25 Marzo 2009 del Ministero delle Finanze).
Soggetti passivi ICI – il presupposto dell’Ici è dato dal possesso di beni immobili; in altri termini, ciò che rileva ai fini dell’assoggettamento ad ICI è il possesso formale a titolo di proprietà o di uno dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli localizzati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi inclusi anche quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Le costruzioni rurali non sono assoggettate ad Ici; nel novero dei fabbricati rurali vengono inclusi i fabbricati posseduti dalle cooperative agricole e loro consorzi e quelli destinati all’attività di agriturismo.
I soggetti passivi ICI sono:
- i proprietari;
- i titolari dei diritti reali di godimento;
- i locatori o utilizzatori per i beni immobili concessi in locazione finanziaria (leasing);
- i concessionari di beni immobili insistenti su aree demaniali;
- i gestori dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico.
Non sono soggetti passivi ICI:
- il nudo proprietario;
- il locatario;
- l’affittuario;
- il comodatario.
Abitazione principale – l’articolo 1, del Decreto Legge numero 93 del 2008 (convertito con modificazioni dalla Legge numero 126 del 2008), ha stabilito che, a partire dall’anno 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esclusa dall’assoggettamento ad ICI. Tale esclusione può considerarsi ora “a regime”.
Il campo applicativo dell’esclusione si allarga fino a comprendere le abitazioni principali assimilate e le eventuali pertinenze, sebbene iscritte in catasto con autonoma rendita.
Le abitazioni principali per assimilazione possono essere date da:
- unità immobiliari possedute (a titolo di proprietà o di usufrutto) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che le unità stesse non risultino concesse inlocazione;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale, con fissazione del grado di parentela.
Unità immobiliari escluse dall’applicazione dell’esenzione ICI prevista per l’abitazione principale:
- le unità immobiliari censite alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- le unità immobiliari censite alle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville);
- le unità immobiliari censite alle categorie catastali A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Tali unità possono sempre beneficiare della detrazione ordinaria prevista per l’abitazione principale (misura minima Euro 103,29).
Come si calcola la base imponibile ICI? La determinazione delle basi imponibili ICI deve applicare la procedura di rivalutazione delle rendite catastali urbane (5 per cento) e dei redditi dominicali dei terreni agricoli (25 per cento).
La determinazione della base imponibile varia in base alla tipologia a cui appartiene l’unità immobiliare:
- fabbricati: per i fabbricati iscritti in catasto e per quelli non iscritti, posseduti non interamente da imprese, o che hanno subito variazioni permanenti, la base imponibile deriva dalla moltiplicazione della rendita (proposta o attribuita), aumentata del 5 per cento, per il seguente coefficiente:
o 140, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, scuole);
o 100, per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, laboratori), escludendo le categorie A/10 e C/1;
o 50, per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, banche), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
o 34, per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
- fabbricati d’interesse storico e/o artistico: occorre prendere in considerazione la rendita catastale calcolata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle stabilite per le abitazioni nella zona censuaria nella quale il fabbricato è localizzato; secondo la tesi ministeriale, la base imponibile ICI si ottiene moltiplicando la rendita, aumentata del 5 per cento, per il coefficiente 100;
- fabbricati posseduti integralmente da imprese: tali fabbricati, classificabili nel gruppo catastale D, distintamente rilevati in contabilità e sforniti fin dall’origine di rendita catastale, la base imponibile viene calcolata sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, al lordo dei fondi di ammortamento, aggiornati da appositi coefficienti di attualizzazione. Per quanto concerne il 2009, i coefficienti sono stati oggetto di aggiornamento con il Decreto del Ministero delle Finanze del 23 Marzo 2009;
- aree fabbricabili: risulta necessario prendere in considerazione il valore commerciale al 1° Gennaio 2009;
- terreni agricoli: la base imponibile ICI è data dalla moltiplicazione del reddito dominicale, risultante in catasto al 1° Gennaio 2009, per il coefficiente pari a 75; il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25 per cento.
Determinazione dell’ICI
L’ICI, deve essere rapportata proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso dei beni immobili soggetti all’imposta comunale sugli immobili, e deve essere versate in due rate:
- la prima rata, a titolo di acconto, è pari al 50 per cento dell’imposta con riferimento all’aliquota e alle detrazioni deliberate per l’anno precedente, vale a dire 2008, e deve essere versata entro il 16 Giugno 2009;
- la seconda rata, a titolo di saldo, va versata nell’arco temporale tra il 1° Dicembre ed il 16 Dicembre 2009.
Il contribuente può scegliere di versare l’intera ICI dovuta per il 2009, in un’unica rata, entro il 16 Giugno 2009; in tal caso occorre fare riferimento all’aliquota e alle detrazioni deliberate per il 2009.
Versamento dell’ICI
L’ICI va corrisposta in modo separato da ogni proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
Il pagamento dell’ICI può essere eseguito presso:
- l’agente della riscossione competente;
- la Tesoreria comunale con versamento diretto, nel caso in cui l’Amministrazione ha deliberato di gestire in proprio la riscossione;
- il soggetto a cui il Comune competente ha affidato la riscossione;
- un qualunque Ufficio postale, mediante la presentazione del modello F24 o del modello di conto corrente postale (quest’ultimo deve essere conforme a quello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze del 25 Marzo 2009);
- una qualsiasi azienda di credito mediante la presentazione del modello F24 o del modello di conto corrente postale.
Il pagamento può essere eseguito anche mediante il servizio telematico (esempio del bancomat).
Versamento con modello F24 – In tal caso dovranno essere utilizzali i seguenti codici tributo:
- 3901: per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9;
- 3902: ICI per i terreni agricoli;
- 3903: ICI per aree fabbricabili;
- 3904: ICI per altri fabbricati (tale codice tributo non può più essere utilizzato per le pertinenze delle abitazioni principali esenti dall’imposta);
- 3906: interessi;
- 3907: sanzioni.
Violazioni ICI
Nelle ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo, alle prestabilite scadenze, viene irrogata la sanzione nella misura del 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Sulle somme dovute per imposta vengono calcolati gli interessi di mora.
In tali ipotesi, il contribuente ha la facoltà di regolarizzare la violazione, a patto che la stessa non sia stata già contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Le sanzioni dovute nel caso in cui il contribuente ricorre all’istituto del ravvedimento operoso, sono pari:
- al 2,5 per cento se il versamento dell’acconto viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza (entro il 16 Luglio per l’acconto e entro il 16 Gennaio 2010 per quanto riguarda il saldo;
- 3 per cento se il pagamento dell’acconto e/o del saldo vengono effettuati oltre i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.