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LE MODALITÀ DI DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI


I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge possono essere dedotti dal reddito complessivo del soggetto che li versa.
Il contribuente può dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali erogati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, inclusi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, oltre la tassa sulla salute corrisposta con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Questi oneri possono essere dedotti anche se sostenuti da familiari fiscalmente a carico.
I contributi obbligatori vanno indicati, in Unico 2009, nel rigo RP23 del quadro RP, dedicato agli oneri deducibili dal reddito complessivo
I contributi obbligatori sono dati dai:
- contributi previdenziali ed assistenziali corrisposti in ottemperanza di disposizioni imperative di legge, dalla cui violazione possono essere irrogate sanzioni direte o indirette (inclusa l’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici);
- i contributi volontari corrisposti alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Possono essere dedotti i contributi sanitari obbligatori versati per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, mediante il premio di assicurazione RC veicoli.
Inoltre, risulta deducibile il contributo corrisposto obbligatoriamente alla gestione separata dell’Inps, per la quota a carico del contribuente.
Per quanto concerne i collaboratori coordinati e continuativi (amministratori, sindaci e altri collaboratori) l’importo di 1/3 trattenuto dal sostituto d’imposta rappresenta un onere deducibile; in tal caso il sostituto rilascia una certificazione per l’ammontare del contributo previdenziale.

I contributi soggettivi (contributo soggettivo + contributo maternità) che devono essere versati alle casse di previdenza da parte di professionisti, quali:
- avvocati;
- ingegneri e architetti;
- geometri;
- dottori commercialisti;
- veterinari;
- consulenti del lavoro;
- ragionieri e periti commerciali;
- medici e odontoiatri;
secondo quanto stabilito dalla risoluzione numero 79/E dell’8 Marzo 2002, devono essere indicati nel quadro RP e non possono essere qualificati come componenti negativi di reddito.

I contributi IVS versati alla gestione artigiani e commercianti vanno indicati nel rigo RP23.
I contributi IVS corrisposti per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per la sola parte a carico del datore di lavoro e con il limite massimo di Euro 1.549,37 annui (colf, baby sitter, ecc.), vanno indicati nel rigo RP25.

Contributi versati per conto di terzi – In tal caso, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono corrisposti. Quindi, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale ha la possibilità, in assenza di rivalsa, di dedurre i contributi erogati per il collaboratore solamente se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi solamente nell’ipotesi di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

Contribuenti minimi – Tali contribuenti possono dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito calcolato secondo le regole del regime dei minimi.
La parte che eccede il reddito può essere dedotta quale onere deducibile dal reddito complessivo; la mera eccedenza va indicata nel rigo RP23.