You are hereHome page / IL DIRITTO CAMERALE 2009 PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
IL DIRITTO CAMERALE 2009 PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il diritto annuale è un tributo che ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (Art. 18 legge n. 580/1993 e successive modifiche).
I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale sono:
· Le imprese che risultano iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio di ciascun anno;
· Le imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese in corso d’anno.
Sono escluse invece dal pagamento del diritto annuale per l’anno 2009:
· Le imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2008, fatta eccezione per il caso in cui vi sia l’esercizio provvisorio dell’attività;
· Le società cooperative che ricadono nell’ipotesi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. (scioglimento per atto dell’autorità governativa), purché il provvedimento di scioglimento sia stato assunto dall’autorità governativa nel 2008;
· Le imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2008 e presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro la data del 30/01/2009;
· Le società e gli altri collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2008 e presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro la data del 30/01/2009.
Per quanto riguarda l’importo dovuto, questo varia a seconda che si tratti di imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese o nella sezione ordinaria.
Imprese iscritte nella sezione speciale
In questo caso il pagamento del diritto annuale avviene in misura fissa secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Soggetti Importo
Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole e imprese artigiane 88,00 €
Società semplici non agricole 144,00 €
Società tra avvocati di cui al D.Lgs. 96/2001 170,00€
Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Per questa tipologia di imprese l’importo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio sarà determinato in funzione del fatturato realizzato nell’esercizio precedente (2008), applicando ad ogni scaglione di fatturato le aliquote stabilite dall’art. 3 del DM 30/04/2009, secondo il seguente schema:
Da euro A euro Misure fisse e aliquote Importo
0 100.000,00 200,00 euro (fisso) 200,00
100.000,01 250.000,00 0,015% 200,00 + 0,0015% della parte eccedente 100.000,00
250.000,01 500.000,00 0,013% 222,50 + 0,0013% della parte eccedente 250.000,00
500.000,01 1.000.000,00 0,010% 255,00 + 0,0010% della parte eccedente 500.000,00
1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00
10.000.000,01 35.000.000,01 0,005% 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00
35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
50.000.000,01 oltre 0,001% 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 fino a un massimo di 40.000,00 euro
Unità locali e sedi secondarie
Il diritto camerale è dovuto anche per le unità locali di imprese residenti in Italia, nonché per le unità locali e le sedi secondarie di imprese residenti all’estero.
Per ciascuna unità locale, le imprese versano un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200,00 euro; per le unità locali o le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero è dovuto un importo pari a 110,00 euro.
Per quanto riguarda le imprese iscritte nella sezione speciale, l’importo da pagare è fisso se si tratta di unità locali:
· Di imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) – 18 euro per unità locale
· Di società semplici agricole - 18 euro per unità locale
· Società semplici non agricole – 29 euro per unità locale
· Società tra avvocati previste dal D. Lgs. 96/2001 – 34 euro per unità locale
Le imprese che non avessero provveduto ad effettuare il versamento del diritto entro i termini, hanno la possibilità di regolarizzare la loro posizione, entro dodici mesi dalla data del 16 giugno 2009 mediante il ravvedimento operoso versando la sanzione e gli interessi di mora:
· Per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza fissata, sarà possibile usufruire del ravvedimento breve, con sanzione pari al 2,5 per cento dell’importo dovuto, oltre agli interessi al tasso legale;
· Per i versamenti effettuati oltre i 30 giorni la sanzione è stabilita in misura del 3 per cento dell’importo dovuto oltre agli interessi legali.
Per il versamento delle sanzioni si utilizzano i seguenti codici tributo:
· 3851 per gli interessi che non si cumulano al tributo principale;
· 3852 per la sanzione.
In caso versamento del diritto annuale entro i 30 giorni successivi al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, l’importo del diritto dovuto, incrementato della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo che deve essere esposto nel Modello F24 e versato in centesimi.