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IRAP: RAVVEDIMENTO E SANZIONI
La disciplina sanzionatoria dell’Irap è contenuta negli artt. da 32 a 35 del D. Lgs. n. 447/1997 e ricalca, sostanzialmente, quanto stabilito in materia di imposte dirette dal D. Lgs. n. 471/1997.
Bisogna ricordare che il ricorso al ravvedimento operoso in passato era stato impedito, con la Risoluzione 17 febbraio 2009, n. 43 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a concedere l’istituto del ravvedimento per le violazioni in acconto o in saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2007 e seguenti.
Per quanto riguarda le tipologie di violazioni possiamo descriverle nella seguente tabella con le conseguenti sanzioni previste dagli ARTICOLI 32, 33 e 34 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44:
TIPO DI VIOLAZIONE SANZIONE
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d’imposta Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di euro 258 (articolo 32, comma 1)
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d’imposta Sanzione da euro 258 a euro 1.032 (articolo 32, comma 1)
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni Sanzione da euro 258 a euro 1.032
Dichiarazione presentata su stampati non conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (articolo 19, comma 2); Dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da sfornito della rappresentanza legale o negoziale se non sanata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente Sanzione da euro 258 a euro 1.032
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicato un imponibile inferiore a quello accertato, o comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta (articolo 32, comma 2)
Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior il maggiore imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore,non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato). Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta elevata del 10 per cento(art. 32, comma 2-bis)
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 33, comma 1)
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta in acconto o a saldo o della maggiore imposta risultante dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degliarticoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Sanzione del 30% dell’importo non versato (articolo 34 comma 1).La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute Sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi (art. 27, comma 18, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185)
E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare violazioni commesse a condizione che:
1. le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate;
2. non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti ecc.) dei quali l’autore della violazione o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Per effettuare il ravvedimento operoso Irap, bisogna utilizzare i codici tributo elencati nella seguente tabella:
RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP – CODICI TRIBUTO
Imposta Sanzione ridotta Interessi
3800 – 3812 – 3813 8907 1993
8911 è Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni)
Ora vediamo un esempio di ravvedimento operoso effettuato da una persona fisica per versamento insufficiente del saldo Irap:
Saldo Irap per l’anno 2008 pari a 11.000,00 euro. Al 6 luglio 2009 sono stati versati solamente 4.500,00 (senza maggiorazione dello 0,4% perché soggetto all’applicazione degli studi di settore). L’imposta non versata è pari a 6.500,00 euro che verrà versata il 20/12/2009.
Sanzione ordinaria 6.500,00 x 30% = 1.950,00
Interessi 6.500,00 x 3% x 167gg / 365 = 89,22 euro
Sanzione ridotta 1.950,00 x 1/10 = 195,00