You are hereHome page / LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL’IVA
LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL’IVA
L’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, prevede la possibilità di effettuare le liquidazioni Iva con cadenza trimestrale in relazione alla tipologia di operazioni effettuate e dai relativi volumi di affari.
I principi generali dettati dall’art. 7 del D.P.R. 542/1999 prevedono che:
1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni (309.874,14 euro) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo (516.456,90 euro) per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire 50.000 (25,82 euro) il versamento e' effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo;
Gli importi dovuti devono essere maggiorati degli interessi nella misura dell'1 per cento. Per quanto riguarda il versamento i codici tributo sono i seguenti:
6031 Primo trimestre
6032 Secondo trimestre
6033 Terzo trimestre
6099 Quarto Trimestre
Nel caso vengano superati i limiti in corso d’anno, non è prevista nessuna variazione nella periodicità delle liquidazioni.
Per quanto riguarda l’applicazione delle liquidazioni trimestrali in caso di inizio attività, bisogna fare riferimento al volume d’affari dell’anno precedente. Per i soggetti che hanno appena iniziato l’attività, si ritiene che si debba fare riferimento ad un volume d’affari presunto.