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IL PAGAMENTO RATEALE DEI SALDI E DEGLI ACCONTI


In questi giorni i contribuenti stanno decidendo se versare le imposte (saldo 2008 e acconto 2009) in unica soluzione, oppure optare per la rateizzazione.
In caso di rateizzazione, si segnala un fatto positivo per i contribuenti; con la pubblicazione del D.M. 21 Maggio 2009 nella Gazzetta Ufficiale numero 136 del 15 Giugno 2009, il tasso di interesse per i pagamenti rateali è stato ridotto dal 6 al 4 per cento annuo.
Possono essere rateizzate le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte (ivi incluse le addizionali comunali) ed i contributi previdenziali derivanti dal Quadro RR del modello Unico 2009 Persone Fisiche (per la quote eccedenti il minimale).
La scadenza della prima rata è la medesima prevista per il versamento del saldo.
I titoli di partita Iva, anche nel caso in cui abbiano cessato l’attività prima della presentazione della dichiarazione o che la cesseranno nel corso dell’anno stesso, versano le rate successive alla prima entro il giorno 16 del mese. Gli altri contribuenti versano le rate successive alla prima entro la fine del mese.
Non possono essere rateizzati gli importi dovuti a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef, Ires e Irap o delle somme dovute a titolo di acconto Iva.
Non è obbligatorio che la rateizzazione coinvolga tutti gli importi dovuti che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Quindi, il contribuente può, per esempio, rateizzare l’Irpef e versare in un’unica soluzione l’Irap, o viceversa.
I contribuenti scelgono il numero di rate, il quale può essere diverso per il saldo e per l’acconto di ogni imposta.
Nella determinazione delle rate successive alla prima, il contribuente deve calcolare gli interessi per dilazionato versamento, utilizzando il metodo commerciale, per il periodo che decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino, forfetariamente, alla scadenza della seconda (quindi, per nulla rileva la data effettiva di versamento).
Qui di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle misure degli interessi da versare, riguardanti le dichiarazioni presentate in data successiva al 30 Giugno 2009.
Gli interessi da calcolare per la rata numero 2 vengono determinati nel seguente modo:
(4 per cento x 14 giorni)/360 = 0,16 per cento.
La maggiorazione dello 0,40 per cento, deve essere sommata all’importo da rateizzare.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Senza maggiorazione dello 0,40 per cento Con maggiorazione dello 0,40 per cento
Rata numero Scadenza Interesse Scadenza Interesse
1 16 Giugno 0,00 per cento 16 Luglio 0,00 per cento
2 30 Giugno 0,16 per cento 31 Luglio 0,16 per cento
3 31 Luglio 0,49 per cento 31 Agosto 0,49 per cento
4 31 Agosto 0,82 per cento 30 Settembre 0,82 per cento
5 30 Settembre 1,15 per cento 2 Novembre 1,15 per cento
6 2 Novembre 1,48 per cento 30 Novembre 1,48 per cento
7 30 Novembre 1,81 per cento

Per le dichiarazioni presentate entro il 30 Giugno 2009, il tasso di interesse è pari al 6 per cento annuo, e quindi le misure degli interessi sono le seguenti:
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Senza maggiorazione dello 0,40 per cento Con maggiorazione dello 0,40 per cento
Rata numero Scadenza Interesse Scadenza Interesse
1 16 Giugno 0,00 per cento 16 Luglio 0,00 per cento
2 30 Giugno 0,23 per cento 31 Luglio 0,23 per cento
3 31 Luglio 0,73 per cento 31 Agosto 0,73 per cento
4 31 Agosto 1,23 per cento 30 Settembre 1,23 per cento
5 30 Settembre 1,73 per cento 2 Novembre 1,73 per cento
6 2 Novembre 2,23 per cento 30 Novembre 2,23 per cento
7 30 Novembre 2,73 per cento

Per i soggetti titolari di partita Iva, le scadenze e le misura degli interessi per pagamento dilazionato sono le seguenti:

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
Senza maggiorazione dello 0,40 per cento Con maggiorazione dello 0,40 per cento
Rata numero Scadenza Interesse Scadenza Interesse
1 16 Giugno 0,00 per cento 16 Luglio 0,00 per cento
2 16 Luglio 0,33 per cento 17 Agosto 0,33 per cento
3 17 Agosto 0,66 per cento 16 Settembre 0,66 per cento
4 16 Settembre 0,99 per cento 16 Ottobre 0,99 per cento
5 16 Ottobre 1,32 per cento 16 Novembre 1,32 per cento
6 16 Novembre 1,65 per cento

Per le dichiarazioni presentate entro il 30 Giugno 2009, vengono calcolati gli interessi con un tasso annuo pari al 6 per cento; quindi, le misure degli interessi saranno le seguenti:

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
Senza maggiorazione dello 0,40 per cento Con maggiorazione dello 0,40 per cento
Rata numero Scadenza Interesse Scadenza Interesse
1 16 Giugno 0,00 per cento 16 Luglio 0,00 per cento
2 16 Luglio 0,50 per cento 17 Agosto 0,50 per cento
3 17 Agosto 1,00 per cento 16 Settembre 1,00 per cento
4 16 Settembre 1,50 per cento 16 Ottobre 1,50 per cento
5 16 Ottobre 2,00 per cento 16 Novembre 2,00 per cento
6 16 Novembre 2,50 per cento
Il D.P.C.M del 4 Giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 137 del 16 Giugno 2009, ha introdotto una proroga di 20 giorni dei versamenti delle imposte, derivanti dalle dichiarazioni, in scadenza il 16 Giugno 2009. Quindi, i nuovi termini di versamento corrispondono al 6 Luglio 2009 e al 5 Agosto 2009 (con la maggiorazione dello 0,40 per cento). Possono beneficiare di tale proroga i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi e Irap e che sono soggetti agli studi di settore.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Senza maggiorazione dello 0,40 per cento Con maggiorazione dello 0,40 per cento
Rata numero Scadenza Interesse Scadenza Interesse
1 6 Luglio 0,00 per cento 5 Agosto 0,00 per cento
2 31 Luglio 0,27 per cento 31 Agosto 0,28 per cento
3 31 Agosto 0,60 per cento 30 Settembre 0,61 per cento
4 30 Settembre 0,93 per cento 2 Novembre 0,94 per cento
5 2 Novembre 1,26 per cento 30 Novembre 1,27 per cento
6 30 Novembre 1,59 per cento

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA(ALIQUOTA DEGLI INTERESSI AL 6%)
Senza maggiorazione dello 0,40 per cento Con maggiorazione dello 0,40 per cento
Rata numero Scadenza Interesse Scadenza Interesse
1 6 Luglio 0,00 per cento 5 Agosto 0,00 per cento
2 31 Luglio 0,40 per cento 31 Agosto 0,42 per cento
3 31 Agosto 0,90 per cento 30 Settembre 0,92 per cento
4 30 Settembre 1,40 per cento 2 Novembre 1,42 per cento
5 2 Novembre 1,90 per cento 30 Novembre 1,92 per cento
6 30 Novembre 2,40 per cento

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
Senza maggiorazione dello 0,40 per cento Con maggiorazione dello 0,40 per cento
Rata numero Scadenza Interesse Scadenza Interesse
1 6 Luglio 0,00 per cento 5 Agosto 0,00 per cento
2 16 Luglio 0,11 per cento 17 Agosto 0,12 per cento
3 17 Agosto 0,44 per cento 16 Settembre 0,45 per cento
4 16 Settembre 0,77 per cento 16 Ottobre 0,78 per cento
5 16 Ottobre 1,10 per cento 16 Novembre 1,11 per cento
6 16 Novembre 1,43 per cento

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA(ALIQUOTA DEGLI INTERESSI AL 6%)
Senza maggiorazione dello 0,40 per cento Con maggiorazione dello 0,40 per cento
Rata numero Scadenza Interesse Scadenza Interesse
1 6 Luglio 0,00 per cento 5 Agosto 0,00 per cento
2 16 Luglio 0,17 per cento 17 Agosto 0,18 per cento
3 17 Agosto 0,67 per cento 16 Settembre 0,68 per cento
4 16 Settembre 1,17 per cento 16 Ottobre 1,18 per cento
5 16 Ottobre 1,67 per cento 16 Novembre 1,68 per cento
6 16 Novembre 2,17 per cento