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LA MANOVRA D’ESTATE 2009
La Manovra d’estate licenziata dal Governo prevede alcuni interventi che interessano la collettività, indipendentemente dall’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Vediamo le principali.
Bonifici e assegni
Il primo comma dell’articolo 2, del Decreto Legge numero 78 del 2009, introduce limiti massimi per la data di valuta a favore del beneficiario di bonifici, assegni circolari e bancari; l’intervento legislativo colpisce anche i tempi con cui le banche rendono effettivamente disponibili ai clienti il denaro derivante dalle operazioni aventi ad oggetto bonifici, assegni circolari e bancari.
Il primo comma dell’articolo 2, del Decreto Legge numero 78 del 2009, recita: “A decorrere dal 1° Novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavoratori successivi alla data del versamento”.
Da ciò si evince come il Legislatore sia andato ad incidere su un tema precedentemente deciso dalle forze della concorrenza.
Sempre con riferimento ai bonifici, agli assegni circolari e a quelli bancari, a partire dal 1° Novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non può mai oltrepassare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavoratori successivi alla data del versamento. Inoltre, dal 1° Aprile 2010, la data di disponibilità non potrà mai oltrepassare i quattro giorni per tutti i titoli.
Commissioni sul massimo scoperto
L’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge numero 78 del 2009, disciplina il limite massimo alle commissioni che le banche praticano alla clientela per la messa a disposizione di fondi.
In materia di commissioni sul massimo scoperto, si registra un precedente interevento ad opera dell’articolo 2-bis, del Decreto Anticrisi (Decreto Legge numero 185 del 2008, convertito dalla Legge numero 2 del 2009).
Secondo quanto stabilito dalla Manovra d’estate, l’ammontare omnicomprensivo del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente non può oltrepassare la soglia dello 0,50 per cento per trimestre dell’importo dell’affidamento, pena la nullità del patto di remunerazione.
A seguito dell’intervento del Decreto Anticrisi, le banche hanno dovuto riformulare le commissioni e, conseguentemente, comunicare alla clientela la proposta di modifica unilaterale del contratto.
Riferendosi ai principali gruppi bancari italiani, i tassi massimi praticati sono posizionati mediamente attorno allo 0,9per cento-1 per cento trimestrale.
Con la Manovra d’estate, gli istituti bancari dovranno intervenire nuovamente nella determinazione delle commissioni, uniformandosi alle nuove disposizioni legislative entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge numero 78 del 2009. L’applicazione delle nuove norme verrà controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale “assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo” (articolo 2, comma 2, del Decreto Legge numero 78 del 2009).
La manovra d’estate non interviene con riguardo a tutte quelle clausole introdotte dalla banche al fine di coprire la cancellazione del massimo sullo scoperto; ultimamente, infatti, gli istituti bancari hanno introdotto voci di spesa quali, ad esempio, la commissione di istruttoria urgente o la penale di sconfinamento. Si fa notare come, una prima bozza del decreto includeva un’indicazione, secondo la quale “sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità”.
Quindi, essendo assente l’ipotesi di nullità dei surrogati della commissione sul massimo scoperto, risultano quindi apparentemente legittime tutte quelle clausole che prevedono spese, principalmente in misura forfetaria, nei casi di utilizzo extra-fido o di sconfinamento in rosso per i clienti non affidati.
Il Decreto Anticrisi ha eliminato la commissione sul massimo scoperto nel caso in cui il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni oppure in caso di assenza di fido.
Sempre secondo quanto stabilito dal Decreto Anticrisi, il massimo sullo scoperto continua ad essere applicato nell’ipotesi in cui il corrispettivo è proporzionale all’importo e alla durata del fido, riferito alle somme realmente utilizzate e approvato per iscritto dal correntista, con patto non rinnovabile in modo tacito. All’interno di tali eccezioni si sono posizionate le banche, al fine di riformulare l’integrale struttura delle commissioni sui conti correnti.
Surrogazione del mutuo
La Manovra d’estate introduce delle penali a carico delle banche che creano ostacoli alla portabilità dei mutui. L’articolo 2, al comma 3, del Decreto Legge numero 78 del 2009, prevede che “nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo”.
Con riguardo a tale disposizione, sorge il seguente dubbio: la penale si determina sull’importo iniziale del mutuo o sul debito residuo al momento della richiesta della surrogazione?
L’istituto della surrogazione risale a due anni e mezzo fa, con il Decreto Legge Bersani; lo scopo dell’istituto era quello di attuare la cosiddetta “portabilità a costo zero” del mutuo. L’applicazione del Decreto Bersani non è stata priva di ostacoli; infatti, le norme e le procedure sono state chiarite ad opera di ben sette successivi interventi.
Da circa un anno ha preso il via una procedura automatica di colloquio fra le banche, ai fini della surrogazione dei mutui, la quale ha contribuito a migliorare la situazione. Pur tuttavia, vi sono tuttora risparmiatori che denunciano problemi con riguardo alla corretta applicazione della legge.
Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie
La Manovra d’estate interviene nel settore dell’energia, mediante l’introduzione di misure volte ad incrementare la concorrenza nel mercato dell’energia e ad affidare alla protezione civile gli interventi urgenti sulle reti di trasmissione e distribuzione.
Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (40 giorni dal 1° Luglio 2009, vale a dire entro il 9 Agosto 2009), il ministro dello Sviluppo economico dovrà adottare un decreto che prevede l’obbligo, a carico dei grandi importatori di gas naturale, di offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, alle condizioni e alle modalità decise dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Sarà un decreto del ministro dello Sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia, a fissare il prezzo di vendita.
Contrasto alle frodi dei falsi invalidi
A decorrere dal 1° Gennaio 2010, in ogni commissione medica Asl che accerta l’esistenza, caso per caso, del diritto alla prestazione in materia di invalidità civile, dovrà essere presente, quale componente effettivo, un medico Inps. Questo è quanto stabilito dall’articolo 20 del Decreto Legge numero 78 del 2009.
Al fine di ottenere i benefici in materia di invalidità civile, i contribuenti dovranno trasmettere una domanda, a cui va allegato il certificato medico che attesta la natura delle infermità, all’Inps, che provvederà a inviare la documentazione alle Aziende sanitarie locali.
Da quanto sopra esposto, si evidenzia la maggiore partecipazione dell’Inps nel procedimento di verifica dei requisiti.
Analisi e studi economico-sociali
L’articolo 11 del Decreto Legge numero 78 del 2009, stabilisce che i sistemi informativi del ministero dell’Economia, di quello del Lavoro nonché i soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, possono essere utilizzati in modo coordinato e integrato. Il fine di questa disposizione consiste nel fotografare l’andamento della congiuntura economica e predisporre una base unitaria di dati a disposizione di chi determina le politiche economiche e sociali.
Se nelle proprie banche dati sono presenti informazioni utili per determinare l’importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari che risiedono in Italia, l’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica devono trasmetterle all’Inps. Il principio sottostante a tale disposizione è il seguente: non serve interpellare il cittadino se le informazioni sono già in possesso di uno solo dei soggetti facenti parte della pubblica amministrazione.
La norma non offre delucidazioni per quanto riguarda le modalità di scambio delle informazioni
Class action
Il debutto della class action è stato prorogato al 1° Gennaio 2010. La class action è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, e da allora ha subito diversi rinvii. I rinvii sono dovuti alla diffusa insoddisfazione dimostrata da parte delle imprese e delle banche. La disciplina della class action, infatti, poneva non pochi dubbi, come ad esempio con riguardo al perimetro dei diritti tutelati o la fisionomia dei proponenti. Le regole relative alla class action sono state riscritte e incluse nel disegno di legge collegato alla Finanziaria 2009 con le misure sullo sviluppo (attualmente in discussione al Senato).
Restano da sciogliere i dubbi relativi alla retroattività (prima prevista e poi negata) e l’applicabilità della class action alla materia finanziaria.
Altre misure per le famiglie
Il Decreto Legge numero 78 del 2009 ha introdotto la sospensione dell’esecuzione degli sfratti degli inquilini in condizione di disagio. Subisce una proroga, l’entrata in vigore del nuovo sistema di prelievo sui rifiuti e l’adeguamento agli obblighi antincendio per alberghi, pensioni e ostelli.
Paradisi fiscali
L’articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2009 rende più onerose le sanzioni relative ai casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi detenuti all’estero.
Affidandosi ad una presunzione legale relativa, la manovra d’estate stabilisce che i redditi detenuti all’estero in modo illecito, vale a dire non dichiarati in modo regolare (presentazione omessa o presentazione del modulo in maniera incompleta) nel modulo RW, provocano l’emersione di un’evasione che comporta l’irrogazione di una sanzione fino al 480 per cento dell’imposta non dichiarata. A questa sanzione, vanno sommate le pene prevista dal Decreto Legge numero 167 del 1990, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni per un corrispondente valore.
La formulazione dell’articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2009, deriva dalle intese formulate in sede Ocse, al fine di migliorare l’attuale insufficiente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni.
La norma si prefigge lo scopo di far riemergere i capitali trasferiti e detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia. L’intervento a tale scopo si muove su tre livelli:
- aumento degli importi delle sanzioni;
- l’attività di intelligence viene intensificata, mediante l’istituzione di un’unità speciale che svolge principalmente attività investigativa mirata all’individuazione di ricchezze trasferite all’estero e non dichiarate in modo corretto;
- sviluppo di una maggiore cooperazione internazionale.
Il decreto legge preannuncia l’introduzione di una nuova procedura di regolarizzazione, denominata “scudo fiscale”, la quale permette ai soggetti che detengono capitali all’estero, di poterli rimpatriare mediante il versamento allo Stato di una somma pari ad una percentuale prestabilita degli investimenti detenuti all’estero.
Prima di diventare legge, lo scudo fiscale deve ottenere il via libera dell’Unione Europea.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge numero 167 del 1990, gli investimenti detenuti all’estero e i trasferimenti di attività finanziarie da e per l’estero vengono monitorate mediante l’obbligo di presentazione da parte delle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e artistiche ed enti non commerciali nella dichiarazione dei redditi del modulo RW; tale modulo è un quadro non reddituale, e quindi non serve per determinare il reddito imponibile.
Al fine di superare la presunzione indicata nell’articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2009, il contribuente deve esibire la prova di aver tenuto in debita considerazione i redditi esteri oggetto della violazione dichiarativa.
Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
L’articolo 13 del Decreto Legge numero 78 del 2009 apporta delle modifiche importanti agli articoli 167 e 168 del Tuir, i quali disciplinano le cosiddette “Cfc rules”, vale a dire le norme che regolamentano la tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti da imprese controllate o collegate ubicate in Stati considerati paradisi fiscali.
L’articolo 13 della manovra d’estate va a sostituire integralmente la lettera a) del comma 5, dell’articolo 167 del Tuir, che disciplina l’esimente relativa all’attività svolta dall’impresa estera. Confrontando la precedente disposizione, si può notare l’inserimento del concetto di “mercato” relativo allo stato dove risulta localizzata la società estera.
In passato, erano due gli elementi che dovevano essere provatati: l’esistenza di un’attività economicamente riconosciuta e la presenza di una struttura aziendale idonea a supportare questa attività. A seguito delle modifiche introdotte dalla manovra d’estate, si aggiunge un altro requisito, relativo alla dimostrazione della sussistenza di un vincolo commerciale o industriale tra l’attività svolta e il mercato che caratterizza lo stato o l’area dove è localizzata la società estera.
In sostanza, le imprese avranno l’onere di dimostrare che il soggetto localizzato nei paradisi fiscali esercita una delle attività elencate dall’articolo 2195 del Codice civile, mediante una struttura organizzativa formata da persone e risorse in misura consona con il tipo di attività effettuata e che questa presenti una connessione evidente con il mercato dello stato o del territorio in cui è insediata.
Riscossione dei tributi
La Manovra d’estate ha potenziato gli strumenti per accelerare la riscossione dei tributi; il Decreto Legge numero 78 del 2009 ha introdotto correttivi al fine di rendere più efficace e veloce la riscossione delle entrate.
A decorrere dal 31 Ottobre 2009, Equitalia Spa potrà notificare la cartella di pagamento entro il nono mese successivo; la decorrenza del termine inizia dal momento in cui i ruoli sono consegnati all’agente della riscossione provinciale; tale modifica viene attuata mediante intervento sull’articolo 19 del Decreto Legislativo numero 112 del 1999. Quindi, la cartella deve essere notificata prima che pia trascorso il nono mese successivo alla consegna del ruolo. Tale disposizione si prefigge lo scopo di accorciare le tempistiche relative all’incasso degli importi a carico dei contribuenti.
Il nuovo termine di nove mesi vale solamente per la riscossione coattiva, mentre per quella spontanea la cartella deve essere notificata entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo. Per riscossione spontanea si intende quella da eseguire nelle ipotesi stabilite dalla legge (a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento, o nel caso in cui l’importo da iscrivere a ruolo è suddiviso in più rate su istanza del debitore). Nella riscossione coattiva viene richiesto l’importo a causa di un inadempimento del debitore.
Tale novità sono state introdotte dall’articolo 15 del Decreto Legge numero 78 del 2009.
Il decreto introduce delle novità anche sul fronte dell’Iva: al contribuente viene offerta la possibilità di rateizzare l’Iva dovuta a seguito dell’adeguamento dei ricavi o compensi alle risultanze degli studi di settore.
Al fine di rendere più veloce la notifica degli atti di accertamento, liquidazione e riscossione, la norma permette anche l’apposizione della firma a stampa sui provvedimenti del Fisco, al posto di quella autografa e semplifica le verifiche reddituali che danno diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Somme pignorate con ritenuta alla fonte
Il comma 2, dell’articolo 15, del Decreto Legge numero 78 del 2009, introduce l’obbligo di ritenuta alla fonte a carico del terzo che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, nel caso in cui è destinatario di un atto di pignoramento perché ha la disponibilità di crediti di cui è titolare il debitore del Fisco. Quindi, il terzo dovrà operare la ritenuta alla fonte del 20 per cento nel caso in cui il pagamento deve essere eseguito in seguito a un atto di pignoramento notificato dal concessionario della riscossione. La relativa procedura sarà oggetto di un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo scatta solamente quando il terzo assume la qualifica di sostituto d’imposta in base all’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.
Sono tenuti a tale nuovo adempimento chiunque paghi somme soggette a pignoramento.
Secondo quanto contenuto nell’articolo 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, possono essere pignorati anche i crediti del debitore verso terzi. Il documento include un preciso ordine indirizzato al terzo di pagare direttamente all’esattore le somme dovute dal debitore fino a concorrenza del credito. Quindi, gli agenti della riscossione, hanno la facoltà di trasmettere al terzo la richiesta di dichiarazione stragiudizionale sulle somme dovute al debitore.