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LA MANOVRA D’ESTATE 2009: COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA


L’istituto delle compensazioni entra nell’ordinamento tributario italiano con l’articolo 17 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997.
La disciplina delle compensazioni è stata modificata dal Decreto Legge numero 185 del 2008, dal Decreto Legge numero 5 del 2009 e da ultimo dal Decreto Legge numero 78 del 1° Luglio 2009. Tale ultimo intervento legislativo contiene delle misure restrittive circa l’utilizzo dei crediti Iva. L’introduzione delle restrizioni mira a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, mediante l’emanazione di regole più ferree con riguardo all’utilizzo in compensazione dei crediti.
Avvalendosi dell’istituto della compensazione, un soggetto, che contemporaneamente assume la veste di debitore e creditore di un altro, rinuncia ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di cui è creditore, e in cambio ottiene la liberazione dall’obbligo di effettuare la prestazione per la quale si trova debitore.
Originariamente, la compensazione operava nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente con riferimento a debiti e crediti riguardanti la stessa imposta e con prestabilite scadenze; stiamo parlando della compensazione verticale, detta anche compensazione interna, regolamentata dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 per quanto attiene alle imposte dirette, e dall’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 per l’Iva.
In sostanza, avvalendosi della compensazione verticale, il contribuente riporta un credito ad un periodo successivo allo scopo di diminuire un debito sorto o che emergerà nello stesso periodo.
L’articolo 17 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997 ha introdotto la compensazione orizzontale, la quale permette ai contribuenti di eseguire versamenti unitari delle imposte, dei contributi Inps e degli altri importi a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, relativi allo stesso periodo, nei confronti degli stessi soggetti, derivanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.
Il contribuente può ricorrere alla compensazione orizzontale a partire dal giorno successivo a quello in cui matura il credito oggetto di compensazione, ed entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Nella sostanza, la compensazione ha ad oggetto tutte le somme che vengono versate all’Erario tramite il modello di versamento F24.
L’articolo 34, comma 1, della Legge numero 388 del 2000 ha introdotto un limite all’utilizzo dell’istituto delle compensazioni, pari ad Euro 516.456,90 per ogni anno solare.
Tale limite va cumulato con gli eventuali rimborsi ottenuti con il conto fiscale e non devono essere prese in considerazione le compensazioni eseguite con i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali. Inoltre, nel limite non devono essere conteggiati i crediti trimestrali Iva richiesti a rimborso, mentre devono essere considerati gli stessi crediti utilizzati in compensazione ai sensi del Decreto Legislativo numero 241 del 1997. Ai fini della verifica del suddetto limite, il contribuente non deve conteggiare le compensazioni verticali, anche se eseguite mediante la presentazione del modello di versamento F24.
Il mancato rispetto del limite rappresenta una violazione tributaria, regolarizzabile mediante il versamento di un importo pari all’importo utilizzato in modo indebito in compensazione, al quale dovranno essere sommati di interessi ed una sanzione pari al 30 per cento; la sanzione può essere eventualmente ridotta se il contribuente opta per l’istituto del ravvedimento operoso.
Al fine di scoraggiare l’utilizzo fraudolento dei crediti in compensazione, l’articolo 10-quater del Decreto Legislativo numero 74 del 2000 ha introdotto una nuova fattispecie penale: l’omesso versamento, quale conseguenza della compensazione eseguita in modo indebito con crediti inesistenti o non spettanti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui l’ammontare non versato superi la soglia di Euro 50mila per ogni periodo d’imposta.
Per le compensazioni di importi superiori ad Euro 10mila, la Finanziaria 2007 aveva introdotto l’obbligo, a carico dei titolari di partita Iva, di trasmettere una specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il quinto giorno precedente a quello in cui dovevano eseguire l’operazione in compensazione nell’ambito del modello di versamento F24. Nella richiesta, da trasmettere all’Agenzia secondo modalità telematiche,deve essere indicato l’importo ed il tipo di credito utilizzato in compensazione. L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la richiesta, poteva esprime il proprio dissenso nell’arco di tre giorni; altrimenti, valeva il principio del silenzio-assenso.
La norma non è mai stata attuata ed è stata abrogata in via definitiva con il Decreto Legge numero 185 del 2008.
Pur tuttavia, il Decreto Legge numero 185 del 2008 è intervenuto in materia di compensazioni, allungando i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di notificare al contribuente un atto per recuperare le somme compensate in modo indebito; la notifica può avvenire entro il 31 Dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Nell’ipotesi in cui il contribuente non versi le somme entro il termine di almeno sessanta giorni stabilito dall’Ufficio, le somme vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo e per intero. La cartella può essere notificata entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello di recupero dell’atto. Il Decreto Anticrisi ha maggiorato le sanzioni nel caso di utilizzo di crediti inesistenti, fissandole in un intervallo che va dal 100 al 200 per cento dei crediti stessi.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge numero 5 del 2009, la sanzione viene applicata nella misura massima nel caso in cui l’importo dei crediti compensati in modo indebito risulti superiore ad Euro 50.000 per anno solare.
Quindi, l’utilizzo di un credito inesistente fin dall’origine, prevede l’irrogazione di una sanzione che va dal 100 al 200 per cento.
Invece, la compensazione di un credito non spettante, ovvero quello che sussiste ma non può essere utilizzato in compensazione, prevede l’irrogazione di una sanzione nella misura del 30 per cento.
Queste due violazioni possono essere regolarizzate mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Da ultimo, il Decreto Legge numero 78 del 2009, meglio conosciuto come “Manovra d’estate”, ha introdotto rilevanti modifiche al regime della compensazione fiscale.
L’articolo 10 della Manovra d’estate stabilisce un aumento del limite massimo dei crediti compensabili orizzontalmente, che passa da Euro 516.456,90 ad Euro 700mila. La norma diverrà operativa a partire dal 1° Gennaio 2010, mediante la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale.
La Manovra d’estate introduce rilevanti limiti con riguardo all’utilizzo dei crediti Iva.
La novità più importante riguarda l’introduzione di una nuova procedura per l’utilizzo del credito Iva in compensazione orizzontale.
La compensazione dei crediti Iva per importi superiori ad Euro 10mila, potrà essere effettuata solamente dopo aver presentato la dichiarazione annuale o, per i crediti trimestrali, dopo la presentazione dell’istanza infrannuale (modello TR); quindi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Manovra d’estate, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale.
Inoltre, la dichiarazione Iva può essere presentata in via autonoma, a decorrere dal 1° Febbraio di ogni anno.
I contribuenti che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, vengono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione dati Iva.
La modifica del termine di presentazione della dichiarazione Iva vale anche per i contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito Iva annuale.
La Manovra d’estate introduce l’obbligo del visto di conformità della dichiarazione: i contribuenti che hanno intenzione di eseguire compensazioni di credito Iva per importi superiori ad Euro 10mila devono richiedere che venga apposto sulla relativa dichiarazione un visto di conformità da parte di:
- professionisti intermediari abilitati iscritti all’Albo dei dottori e ragionieri commercialisti;
- professionisti intermediari abilitati iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro;
- soggetti incaricati del controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile (nel caso in cui la società ne sia soggetta).
Al fine del rilascio del visto, occorre verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili.
Nel caso in cui venga resa un’infedele attestazione di avvenuta effettuazione dei controlli per l’apposizione del visto, è prevista l’irrogazione di una sanzione da Euro 258 ad Euro 2.582; in caso di ripetuta violazione, viene prevista la segnalazione agli organi competenti per l’adozione di opportuni provvedimenti.
La compensazione Iva, sia annuale che infrannuale, per importi superiori ad Euro 10mila, dovrà essere eseguita in via obbligatoria mediante un apposito canale telematico che verrà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Dal punto di vista sanzionatorio, il Decreto Legge numero 78 del 2009 prevede che le sanzioni per indebita compensazione di credito inesistente non potranno essere oggetto di definizione agevolata, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 2 Luglio 2009, ha annunciato che le nuove regole inerenti alla compensazioni introdotte dalla Manovra d’estate, diverranno operative a partire dal 1° Gennaio 2010.