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STUDI DI SETTORE: LE IPOTESI DI NON APPLICAZIONE


Le cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore sono disciplinate dal comma 4, dell’articolo 10, della Legge numero 146 del 1998.
Tale disposizione legislativa è stata integralmente riscritta dalla Finanziaria 2007, la quale ha introdotto tutta una serie di novità che comportano una serie di codici e modelli da allegare al Modello Unico 2009.
In via generale, gli studi di settore vengono applicati dai soggetti titolari di Partita Iva, che pongono in essere, in misura prevalente, una delle attività per le quali risultano approvati per il periodo d’imposta 2008 tali strumenti di accertamento.
Secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’articolo 10, della Legge numero 146 del 1998, post modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, l’accertamento non opera nei confronti dei soggetti per i quali sussiste una delle prestabilite cause di esclusione.
Al fine di poter indicare le varie cause di esclusione, nel modello UNICO 2009 è stato inserito uno spazio dedicato all’indicazione di un codice che identifica la causa di esclusione che sussiste per il contribuente.
La lettera b) , del comma 4, dell’articolo 10 della Legge numero 146 del 1998, prevede che gli studi di settore non vengono applicati nei confronti dei soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Ai fini della compilazione di UNICO 2009, occorre indicare i seguenti codici:
- “1” corrisponde all’inizio attività;
- “2” corrisponde alla cessazione dell’attività.
Per la verifica dell’inizio dell’attività occorre fare riferimento all’inizio effettivo dell’attività e non all’anno di apertura della partita Iva.
Non applica lo studio di settore il contribuente che ha iniziato l’attività il 1° Gennaio 2008 e quello che ha cessato l’attività il 31 Dicembre 2008.

Esempio
Ad una società di capitali viene attribuito il numero di partita Iva nel 2008; la medesima società fino al 31 Dicembre 2008 si è occupata esclusivamente della ristrutturazione dei locali dove eserciterà attività di commercio all’ingrosso di materiale da utilizzarsi nell’ambito delle costruzioni. La vera e propria attività di commercio inizia nel 2009.
In tale situazione, l’anno 2008 viene qualificato come un periodo di “non normale svolgimento dell’attività”, in quanto la società non ha ancora iniziato l’attività produttiva. Le opere di ristrutturazione non identificano l’inizio dell’attività ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ma piuttosto attività preparatorie al fine dell’avvio dell’attività d’impresa. Tale causa di esclusione va indicata nel modello UNICO 2009 con il codice “7”. In tal caso, pure sussistendo una causa di esclusione, il contribuente devo lo stesso compilare il modello degli studi di settore.
Anche per quanto riguarda l’anno 2009, il contribuente non applica gli studi di settore, in quanto, nel corso dell’anno in questione, è effettivamente iniziata l’attività. In tale ipotesi il contribuente deve compilare il Modello INE.