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BADANTI E COLF: LA SANATORIA


La Legge numero 102 del 2009 (legge di conversione del decreto legge numero 78 del 2009 - manovra d’estate) contiene, tra l’altro, anche dellle disposizioni legislative relative alla sanatoria per colf e badanti che finora hanno lavorato in nero.
L’obiettivo principale della sanatoria consiste nel regolarizzare centinaia di migliaia di lavoratori immigrati clandestini. Scopo secondario, ma non meno rilevante, è quello far emergere una rilevante quota di sommerso.
Nella pratica, versando un contributo forfettario di Euro 500,00, i contribuenti italiani potranno mettere in regola i soggetti che si occupano delle attività di assistenza personale (badanti) e del lavoro domestico (colf) presentano una dichiarazione di emersione.
I datori di lavoro italiani, comunitari, stranieri (titolari di permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo) ed i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario, avranno la possibilità di regolarizzare i cittadini extracomunitari che non possiedono il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che al 30 Giugno 2009 erano irregolarmente occupati da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento in cui viene presentata la domanda.
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata anche al fine di regolarizzare rapporti di lavoro domestico con lavoratori italiani o comunitari.
Le operazioni riguardanti la sanatoria potranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 Settembre 2009.
Chi sono i destinatari della procedura di regolarizzazione? I soggetti che si occupano della cura generica della casa e della famiglia (massimo di un soggetto per famiglia) e le persone addette all’assistenza di componenti la famiglia, affetti da malattie o handicap che ne limitano o impediscano l’autosufficienza (massimo di due lavoratori). In tale ultimo caso, la patologia o l’handicap dovranno essere debitamente documentati, vale a dire occorrerà disporre del certificato della Asl pubblica o del medico di famiglia che attesti le limitazioni dell’autosufficienza della persona assistita. Si ritiene che tale documentazione non sia necessaria per quei soggetti già qualificati invalidi dalle competenti commissioni sanitarie.
Il Legislatore italiano non ha introdotto limiti numerici per l’assunzione di lavoratori comunitari (ivi inclusi gli italiani).
La colf straniera potrà essere assunta a condizione che il datore di lavoro dimostri (mediante esibizione della dichiarazione dei redditi) un reddito annuale uguale o superiore ad Euro 20mila, ovvero uguale o superiore ad Euro 25mila se in famiglia ci sono altre persone che percepiscono reddito.
Non sussiste alcun limite di reddito per regolarizzare le badanti.
A chi spetta la decisione sulla regolarizzazione? Al datore di lavoro.
Anche un componente del nucleo familiare, può presentare la dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, per conto del familiare assistito. Nella dichiarazione deve essere apposta una marca da bollo da Euro 14,62.
In caso di esito positivo della domanda, il datore di lavoro che chiede la regolarizzazione non potrà essere sanzionato con riguardo a tutte le violazioni delle norme in materia di soggiorno, di lavoro e di carattere finanziario e previdenziale.
In caso di mancata autorizzazione della regolarizzazione, il datore di lavoro potrebbe correre il rischio di vedersi irrogare delle sanzioni, anche a distanza di tempo, a seguito di un accertamento di un rapporto di lavoro irregolare con un cittadino straniero.
Presentando la dichiarazione di emersione, il soggetto rinuncia in modo automatico all’eventuale richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata nell’ambito dei flussi di ingresso 2007,
Significativo effetto della procedura di emersione è dato dalla sospensione dei procedimenti penali e amministrativi sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore. La fonte legislativa di tale effetto è il comma 8, dell’articolo 1-ter, della Legge numero 102 del 2009. Tale favorevole disposizione legislativa non include i reati di cui all’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione relativo al favoreggiamento all’ingresso o alla permanenza dello straniero. Inoltre, la norma prevede in modo chiaro l’archiviazione dei fascicoli penali e amministrativi una volta sottoscritto il contratto di soggiorno e l’invio della comunicazione all’Inps.
Nelle more della definizione dell’operazione di emersione, lo straniero non è soggetto ad espulsione. Tale regola non vale per gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o di terrorismo; oppure che siano stati segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; o che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati che prevedono l’arresto, obbligatorio o facoltativo, in flagranza.
I reati e gli illeciti amministrativi, riguardanti violazioni in materia di soggiorno o di lavoro irregolare (anche se di natura previdenziale, assistenziale, fiscale o finanziario) si estinguono (sia per il datore che per il lavoratore) se la procedura di regolarizzazione viene completata con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, della comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps e il rilascio del permesso di soggiorno.
La regolarizzazione può essere effettuata anche con riguardo allo straniero che aveva in precedenza un permesso di soggiorno, di cui è stato rifiutato il rinnovo dopo la scadenza, o comunque è scaduto da oltre 60 giorni senza richiesta di rinnovo.
La possibilità di ricorrere alla regolarizzazione viene intesa nel modo più ampio, prendendo in considerazione tutti i rapporti di lavoro in condizioni del tutto o in parte irregolari.
Inoltre, il comma 1, dell’articolo 1-ter, del decreto anticrisi, fa riferimento ai lavoratori extracomunitari “comunque presenti nel territorio nazionale”, autorizzando in tal modo la più ampia regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari.
I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno essere notificate al domicilio del dichiarante, mediante il servizio postale, mettendo in evidenza che dalla data di notifica cominceranno a decorrere i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego. In tali ipotesi non viene restituito il contributo forfettario di Euro 500,00.
LA SANATORIA
Tempistica Tutte le persone, italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno lungo, che hanno una colf o una bandante in nero, hanno la possibilità di regolarizzare il rapporto di lavoro; la regolarizzazione deve avvenire tra il 1° e il 30 Settembre 2009.
Condizioni Oggetto della regolarizzazione possono essere un lavoratore domestico (colf) o due assistenti familiari (badanti) straniere. Tale limite non vale per i lavoratori comunitari. La colf deve lavorare almeno 20 ore alla settimana.
Le condizioni reddituali Al fine di regolarizzare la colf, il reddito minimo del datore di lavoro deve essere pari ad Euro 20mila. Se nel nucleo familiare sono incluse altre persone che lavorano o sono in pensione, il reddito minimo deve essere uguale o superiore ad Euro 25mila. Nessun reddito minimo per regolarizzate la badante, ma in tal caso il medico personale o l’Asl devono certificare la condizione di non autosufficienza della persona da assistere.
La richiesta Per quanto attiene ai lavoratori comunitari e a quelli italiani, la “dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” deve essere presentata all’Inps. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, la domanda deve essere inviata, secondo modalità informatiche, allo Sportello unico per l’immigrazione.
I costi La regolarizzazione costa al datore di lavoro Euro 500,00. La domanda di permesso di soggiorno costa circa Euro 70,00, oltre al contributo che verrà fissato con decreto del ministro dell’Economia, di conserto con il ministro dell’Interno, tra Euro 80,00 e 200,00.
Eccezioni Anche i lavoratori espulsi possono essere regolarizzati. Non possono essere regolarizzati gli stranieri accompagnati alla frontiera per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo o condannati, anche con sentenza non definitiva, per un reato per cui è previsto l’arresto in flagranza.

Sul sito web del ministero dell’Interno è disponibile la procedura per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
Invece, per quanto concerne i rapporti di lavoro in nero con i lavoratori comunitari (inclusi gli italiani) il datore di lavoro dovrà effettuare una comunicazione all’Inps, a mano o tramite raccomandata, oppure con modalità informatiche, mediante la compilazione di appositi moduli.
La dichiarazione deve contenere i seguenti dati:
- i dati identificativi del datore di lavoro, inclusi i dati relativi a titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equivalente valido per l’espatrio;
- la tipologia e le modalità di impiego;
- l’attestazione del possesso di un reddito imponibile non inferiore ad Euro 20mila o 25mila nelle fattispecie sopra evidenziate;
- l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo di tre mesi al 30 Giugno 2009;
- la dichiarazione che la retribuzione stabilita non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- la proposta di contratto di soggiorno prevista dall’articolo 5-bis, del Decreto Legislativo numero 286 del 25 Luglio 1998;
- gli estremi della ricevuta del versamento del contributo forfettario di Euro 500,00.
La dichiarazione di emersione verrà compilata in modo automatico; farà fede il momento in cui il sistema acquisisce la domanda, la quale potrebbe non coincidere con quello in cui si invia, dati i tempi di trasmissione legati alla rete internet e ai singoli provider utilizzati dai soggetti.
La corretta ricezione della domanda viene confermata attraverso l’invio all’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro richiedente di una ricevuta, nella quale troverà indicazione un numero progressivo di ricezione della domanda e l’orario in cui la domanda è stata ricevuta.
Tutte le domande, incluse quelle predisposte con l’assistenza delle associazioni, dei patronati o dei comuni, verranno gestite in modo automatico dal programma.
Con riferimento all’assunzione di cittadini comunitari, farà fede il timbro datario, in caso di consegna a mano, o la ricevuta della lettera raccomandata.
Al lavoratore dovrà essere consegnata una copia della ricevuta, attestando in tale maniera l’avvenuta presentazione della dichiarazione stessa. Tale documento permette al lavoratore di restare sul territorio nazionale fino al termine della procedura e al rilascio/diniego del permesso di soggiorno.

Sportello Unico per l’immigrazione
Nel corso dell’appuntamento presso lo Sportello unico per l’immigrazione il datore di lavoro e il lavoratore straniero firmano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nel quale devono trovare indicazione:
- la garanzia da parte del datore della disponibilità di un alloggio per il lavoratore;
- l’impegno al pagamento da parte del datore delle spese di rimpatrio;
- le condizioni economiche e contrattuali con richiamo del contratto collettivo nazionale del lavoro, indicando in maniera dettagliata la mansione, la qualifica, il livello, l’orario e il luogo di lavoro.
Entro 24 ore dal momento della sottoscrizione del contratto, il datore di lavoro deve eseguire la comunicazione di assunzione all’Inps, la quale invia al datore di lavoro i bollettini per il pagamento dei contributi previdenziali (dal 1° Luglio 2009).
Al ministero del Lavoro è stato affidato il compito di determinare le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi riguardanti i periodi antecedenti il 1° Aprile 2009.

La presentazione di una falsa dichiarazione viene sanzionata con la reclusione da uno a sei anni, a condizione che il fatto non costituisca più grave reato. Medesima pena viene applicata anche al soggetto che concorre nella falsa attestazione.