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LA TREMONTI-TER
L’agevolazione Tremonti-ter è stata trattata nella circolare numero 27 del 10 Luglio 2009. Si riportano qui di seguito gli aggiornamenti in materia.
Il Decreto Legge numero 78 del 2009 ha introdotto un’agevolazione fiscale, consistente nella detassazione degli investimenti; tale agevolazione è stata denominata “Tremonti-ter”, dal nome dell’attuale ministro dell’Economia.
La nuova agevolazione ha ad oggetto gli investimenti in macchinari e attrezzature incluse nella divisione numero 28 della tabella Ateco2007.
I lavoratori autonomi non posso beneficiare della Tremonti-ter, anche in ragione della natura industriale dei beni che danno diritto alla detassazione.
In sede di conversione in legge del provvedimento, è stata introdotta la condizione che i beni siano nuovi. Il bene viene considerato come nuovo non solo quando esce come tale dal produttore, ma anche nella ipotesi in cui venda rivenduto con allegata l’attestazione di mancato utilizzo o se i beni autoprodotti comprendano una quota non rilevante di componenti usati.
La disposizione legislativa che disciplina l’agevolazione in oggetto, parla di “esclusione dall’imposizione” sul reddito di impresa per il 50 per cento del valore degli investimenti. L’agevolazione vale solamente agli effetti del tributo erariale (Ires o Irpef) e non dell’Irap.
La legge di conversione apporta un’importante novità, quando introduce il riferimento al valore degli investimenti. Novità rispetto alle precedenti disposizioni, che facevano riferimento alla detassazione dell’utile reinvestito (termine questo che è stato utilizzato anche nel decreto legge). Questo specificazione assume notevole rilevanza per il caso in cui l’impresa non chiuda l’esercizio in utile, ma anche per legittimare l’effetto di perdita riportabile.
La riportabilità delle perdita è quella propria dell’impresa:
- le imprese neo costituite possono beneficiare del riporto senza limiti di tempo, se la detassazione avviene in uno dei primi tre periodi d’imposta;
- le altre imprese hanno la possibilità di utilizzare la perdita in compensazione con gli utili conseguiti nei cinque successivi periodi d’imposta.
Per poter beneficiare della Tremonti-ter, l’investimento deve essere effettuato nel periodo intercorrente tra il 1° Luglio 2009 ed il 30 Giugno 2010.
La disposizione legislativa parla di investimenti “fatti”, mentre le disposizioni che disciplinavano agevolazioni precedenti parlavano di investimenti “realizzati”. Per controllare il limite temporale, si ritiene che debba essere preso in considerazione il momento in cui l’impresa acquisisce la proprietà del bene.
Per le imprese con esercizio ad anno solare, il calcolo della detassazione dovrà essere effettuato in modo distinto per il 2009 e per il 2010, con riguardo alla parte di investimento realizzato in ciascuno di questi periodi.
La legge di conversione ha stabilito che è possibile beneficiare dell’agevolazione solamente in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per ciascuno dei due periodi; di conseguenza, l’impresa certa di un azzeramento del debito d’imposta (come effetto dell’avvenuto realizzo di ingenti investimenti), non può ridurre l’importo dell’acconto di imposta.