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LO SCUDO - TER
In data 15 Settembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web una bozza di circolare con le istruzioni sull’utilizzo dello scudo fiscale; il testo non è quindi definitivo e serve per instaurare un dialogo tra il fisco e il contribuente, da attuarsi mediante l’apertura di un forum nel quale le associazioni di categoria, gli ordini professionali ed i cittadini possono inviare suggerimenti tecnici. Il forum resterà aperto fino al 25 Settembre 2009.
Mediante l’apertura del forum, l’Agenzia delle Entrate mira a raccogliere suggerimenti e richieste da parte degli intermediari, dei professionisti e dei potenziali utilizzatori dello scudo.
Probabilmente, il decreto anticrisi accoglierà ulteriori correttivi relativi alla disciplina dello scudo fiscale. In data 16 Settembre 2009 è stato presentato alla Commissione Finanze e Bilancio del Senato un emendamento al decreto che corregge la legge anticrisi, il quale prevede:
- l'estensione dell’ambito di applicazione dello scudo fiscale alle imprese estere controllate o collegate;
- la riduzione del periodo entro il quale è possibile accedere allo scudo fiscale (il termine scade il 15 Dicembre 2009 e non il 15 Aprile 2010);
- la non punibilità di reati tributari come dichiarazioni infedeli o fraudolente;
- nessun obbligo di segnalazione ai fini antiriciclaggio da parte del professionista che assiste il soggetto che aderisce allo scudo.
L’emendamento prevede che la regolarizzazione venga ampliata alle fattispecie tributarie penalmente rilevanti, come le dichiarazioni infedeli e fraudolente, al falso in bilancio, l’emissione di fatture fase e la distruzione di scritture contabili.
L’emendamento verrò discusso martedì prossimo presso il Senato. L’iter del decreto legge sopra menzionato deve concludersi necessariamente entro il 3 Ottobre prossimo pena la decadenza.
La bozza di circolare fornisce delucidazioni in merito alle differenze tra regolarizzazioni e rimpatri, ribadendo che le regolarizzazioni, le quali permettono di mantenere i capitali all’estero, saranno possibili solamente con riguardo ai Paesi che appartengono all’Unione Europea e ai Paesi che aderiscono all’accordo sullo Spazio Economico Europeo a condizione che questi ultimi garantiscano un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa. L’effettivo scambio di informazioni viene considerato come certo con i Paesi che appartengono all’Unione Europea. Lo scambio di informazioni deve essere invece verificato con i Paesi che aderiscono allo Spazio Economico Europeo; attualmente, tale controllo viene soddisfatto positivamente dalla Norvegia e dall’Islanda. Per il Liechtenstein è permessa solamente l’operazione di rimpatrio.
La regolarizzazione non è concessa con riferimento alla Svizzera, Montecarlo e San Marino, dato che con questi Paesi non sussiste un effettivo scambio di informazioni fiscali.
Ai contribuenti viene concessa la possibilità di far emergere e mantenere all’estero le attività finanziarie e patrimoniali nei Paesi extra-Ue, a condizione che sussista lo scambio effettivo di informazioni.
La bozza precisa che il rimpatrio non è “concretamente realizzabile per le attività patrimoniali in considerazione del fatto che non appaiono idonee a formare oggetto di rapporto di custodia, deposito o gestione”.
Il documento conferma che restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni stabilite dalla disciplina antiriciclaggio; in tal maniera viene confermato il fatto che gli intermediari ed i professionisti saranno tenuti a segnalare le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione secondo la normativa vigente sull’antiriciclaggio.
L’ambito soggettivo dello scudo fiscale ricomprende anche gli eredi dei contribuenti che hanno trasferito illegalmente capitali all’estero. Tale possibilità è concessa se il de cuius era residente in Italia nel momento in cui ha compiuto la violazione.
Possono essere oggetto di scudo fiscale anche i capitali e le attività detenute all’estero per interposta persona, quali ad esempio i trust.
Le conseguenze dell’attività di emersione dipendono dalla tipologia di trust sottoscritto; in particolare, nell’ipotesi di :
- trust revocabili: le operazioni di regolarizzazione o di rimpatrio vendono effettuate dal disponente;
- trust opaco: la dichiarazione riservata deve essere presentata dal trustee per conto del trust;
- trust trasparenti: la dichiarazione riservata dovrebbe essere presentata dai singoli beneficiari individuati, ciascuno in proporzione alle proprie quote di partecipazione (non viene concesso il rimpatrio, dato il fatto che il beneficiario non può disporre dei beni in trust).
La bozza della circolare prevede l’inibizione di ogni accertamento tributario e contributivo, limitata ali imponibili “scudati”, relativo ai periodi d’imposta che hanno termine al 31 Dicembre 2008. Il documento precisa che il contribuente ha il dovere di difendersi con lo scudo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche oppure entro i 30 giorni successivi alla notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, di inviti, richieste e questionari. In tal modo, se un contribuente che ha aderito allo scudo fiscale-ter subisce l’avvio di un’attività di controllo per i periodi d’imposta coperti dall’emersione, l’opposizione dello scudo indurrà l’Agenzia delle Entrate a tenere in debita considerazione l’importo oggetto di regolarizzazione e rimpatrio rispetto ai maggiori imponibili accertati.
Nel caso in cui il contribuente riceve un avviso di accertamento per gli anni coperti dallo scudo fiscale-ter, l’atto, se il relativo importo dovesse essere inferiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione riservata, con l’opposizione dello scudo dovrà essere annullato.
Il modello della dichiarazione riservata, completo delle relative istruzioni, è disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (il modello è stato pubblicato sul sito web in data 14 Settembre 2009).