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IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEGLI ENTI NO PROFIT


Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Settembre 2009, è stato approvato il modello che gli enti non profit devono trasmettere, secondo modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate entro:
- il 30 Ottobre 2009 per gli enti già costituiti al 29 Novembre 2008;
- 60 giorni dalla data di costituzione per gli enti costituiti successivamente alla data del 29 Novembre 2008 (se i 60 giorni scadono prima del 30 Ottobre 2009, il modello va trasmesso entro tale data).
Gli enti non commerciali che non trasmettono il modello sopra menzionato, non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli numero 148 del Tuir e numero 4 del Testo Iva (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Iva di corrispettivi, quote e contributi).

Ambito soggettivo
Il modello di comunicazione dei dati deve essere trasmesso dagli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che beneficiano delle disposizioni in tema di de commercializzazione dei proventi di cui agli articoli numero 148 del Tuir e numero 4 del Testo Iva.
Tra i soggetti tenuti alla comunicazione sono inclusi i consorzi e le associazioni di qualsiasi tipo (associazioni culturali, assistenziali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, le associazioni sindacali e le associazioni politiche).
Devono trasmettere la comunicazione anche gli enti che si limitano a riscuotere le quote associative o i contributi corrisposti dagli associati e dai partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dagli stessi. Anche le articolazioni territoriali di un ente nazionale, nell’ipotesi in cui le stesse rappresentino autonomi soggetti d’imposta, sono tenute all’adempimento della comunicazione. Soggetti che non devono presentare la comunicazione
I seguenti soggetti non sono tenuti alla trasmissione della comunicazione dei dati:
- le associazioni e organizzazioni di volontariato disciplinate dalla Legge numero 266 del 1991, che pongono in essere attività commerciali rientranti in quelle marginali;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime forfetario regolato dalla Legge numero 398 del 1991;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti al Coni che non effettuano attività commerciali.
Modalità di presentazione del modello
Il modello va trasmesso esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo del software “Modello EAS”, disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Successive variazioni dei dati
Il modello deve essere nuovamente presentato in caso di :
- variazione dei dati comunicati; in tale ipotesi, il modello completo di tutti i dati (quindi anche quelli non modificati) deve essere trasmesso entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
- perdita dei requisiti stabiliti dalla normativa tributaria (in tal caso il modello deve essere trasmesso entro 60 giorni dall’evento).
Il modello non deve essere ripresentato se emergono variazioni relative:
- all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20);
- all’utilizzo o meno di messaggi pubblicitari (punto 21);
- all’ammontare delle entrate dell’ente (punto 23);
- al numero di associati dell’ente (punto 24);
- all’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- all’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
- al numero e ai giorni riferiti alle manifestazioni organizzate per la raccolta di fondi (punto 33).