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LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI
L’articolo 22, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 prevede che le registrazioni contabili devono essere eseguite entro sessanta giorni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino.
Ai fini Iva, la registrazione, dato che è necessaria per determinare il saldo Iva a debito o a credito, deve essere eseguita entro il termine previsto per la liquidazione periodica mensile o trimestrale.
Per quanto attiene all’aggiornamento delle registrazioni in contabilità, l’articolo 7, comma 4-ter del Decreto Legge numero 357 del 1994, convertito con modificazioni dalla Legge numero 489 del 1994, come modificato dall’articolo 1, comma 161 della Finanziaria 2008, stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici si ritenga regolare, in mancanza di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relegavi dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, se, anche in sede di controlli ed ispezioni, tali dati risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta ed in presenza dei verificatori. Questa disposizione esplica i suoi effetti con riguardo a qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici, secondo quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 59/E del 18 Giugno 2001.
Dato che la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta doveva avvenire entro il 30 Settembre 2009, la stampa dei registri della contabilità relativa a tale esercizio dovrà essere eseguita entro il 30 Dicembre 2009.
I registri devono essere conservati per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (articolo 2220 del Codice civile) e comunque, dal punto di vista fiscale, fino alla definizione dell’eventuale accertamento riguardante il corrispondente periodo d’imposta. Sempre nel rispetto di questi termini devono essere conservati, per ogni affare, copia di lettere, fatture e telegrammi spediti e l’originale degli stessi documenti ricevuti.
I registri e i documenti devono essere conservati:
- per 4 anni, a partire dal 31 Dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale;
- per 5 anni, a partire dal 31 Dicembre dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione annuale avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa dichiarazione;
- fino alla definizione dell’accertamento, se avvenuta dopo i sopra menzionati termini.
L’articolo 10 della Legge numero 289 del 2002 stabilisce che per i contribuenti, che non hanno applicato le norme relative al concordato per gli anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, i termini previsti dagli articoli numero 43 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e numero 57 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, vengono prorogati di due anni.
Le scritture contabili rilevanti fiscalmente, possono essere conservate sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, a condizione che le registrazioni corrispondono ai documenti e che possono essere rese leggibili, in ogni momento, con i mezzi resi disponibili dal soggetto che utilizza tali supporti.
L’articolo 10-quinquies del Decreto Legge numero 69 del 1989 stabilisce che i supporti magnetici devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle norme vigenti.